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martedì 30 dicembre 2025

NEL 2026 UNA FESTIVITA' IN PIU', IL 4 OTTOBRE SAN FRANCESCO D'ASSISI


Dopo decenni, quasi cinque di assenza dal calendario ufficiale, il 4 ottobre  torna ad essere festa nazionale. Il 4 ottobre, in onore di San Francesco d'Assisi patrono d'Italia, sarà una festività nazionale ufficiale in Italia dal 1° gennaio 2026, grazie alla legge n. 151/2025, che lo ripristina come giorno festivo a tutti gli effetti (con chiusura di scuole e uffici, e impatto sulle buste paga), dopo essere stato una solennità civile. La legge n. 151/2025 ha modificato la precedente normativa (legge n. 260/1949) per reintrodurre questa festività, dopo che era stata soppressa nel 1977. La festa in onore di San Francesco non è una novità assoluta. Già nel 1958 era stata riconosciuta come solennità civile, con bandiere esposte negli edifici pubblici e riduzione dell’orario di lavoro. Tuttavia, nel 1977 molte ricorrenze furono eliminate dal calendario con la Legge 5 marzo 1977, n. 54, per contenere i costi e aumentare la produttività. Tra queste, anche il 4 ottobre, insieme ad altre come l’Epifania e il Corpus Domini. Non sarà più un giorno lavorativo qualsiasi, ma una vera e propria festa nazionale, equiparata a quelle come il Natale o il 1° maggio. I lavoratori avranno diritto al trattamento retributivo specifico per i giorni festivi (maggiorazioni), e ci saranno chiusure di scuole, uffici e negozi. Ricordiamo i  quali sono gli  effetti giuridici e retributivi concreti per lavoratori e imprese,  in particolare per il 2026, anno in cui il 4 ottobre cadrà di domenica, con regole aggiuntive definiti dai contratti collettivi.

Per i lavoratori, quindi, la festività avrà un impatto concreto: il 4 ottobre entrerà ufficialmente in busta paga come giorno festivo. Chi ha diritto alla retribuzione festiva vedrà riconosciuto questo giorno come parte dell’orario di lavoro, con effetti economici analoghi a quelli delle altre festività nazionali come il 1° maggio o il Natale.

Ricapitolando ecco quale sarà quindi il calendario delle festività del 2026:


·               1 gennaio 2026 (Capodanno) - giovedì

·         6 gennaio 2026 (Epifania) - martedì

·         5 aprile 2026 (Pasqua) - domenica

·         6 aprile 2026 (Lunedì dell'Angelo) – lunedì

·         25 aprile 2026 (Festa della Liberazione) – sabato

·         1 maggio 2026 (Festa dei Lavoratori) – venerdì

·         2 giugno 2026 (Festa della Repubblica) – martedì

·         24 giugno (San Giovanni - Patrono di Fabriano) - mercoledì

·         15 agosto 2026 (Ferragosto / Assunzione) – sabato

·         4 ottobre 2026 (San Francesco d'Assisi) -  domenica

·         1 novembre 2026 (Ognissanti) – domenica

·         8 dicembre 2026 (Immacolata Concezione) – martedì

·         25 dicembre 2026 (Natale) – venerdì

·         26 dicembre 2026 (Santo Stefano) – sabato


domenica 29 dicembre 2024

L'ANNO CHE VERRA', FESTIVITA' DEL 2025


Con la festività del prossimo 1° gennaio, si aprirà il venticinquesimo anno di questo secolo e millennio. Un anno che vedrà tutte le festività cadere infrasettimanalmente, eccezion fatta per il 1° novembre, festività di Ognisanti che cadrà di sabato.

domenica 31 dicembre 2023

FESTIVITA' 2024


Con il 2023 agli sgoccioli, si guarda con impazienza e perchè no un po' di speranza come è normale che sia al 2024, all'anno che verrà, tra l'altro bisestile. Il calendario del 2024 vedrà quasi tutte le festività cadere in giorni feriali, ad eccezione del 2 giugno festa della Repubblica  e la festività della Madonna dell'8 dicembre, che cadranno entrambe di domenica.

venerdì 30 dicembre 2022

FESTIVITA' ANNO 2023


Con il 2022 agli sgoccioli, si guarda con impazienza e perchè no un po' di speranza al 2023, all'anno che verrà. Il calendario del 2023 vedrà quasi tutte le festività cadere in giorni feriali, ad eccezione di Capodanno ormai alle porte  che cadrà di domenica.

sabato 1 gennaio 2022

FESTIVITA' 2022


Il 2022 ha emesso i primi vagiti e già si scruta il calendario per cercare di capire come cadranno le festività alla ricerca di possibilità di fare qualche vacanza. A parte Pasqua, sempre di domenica, saranno altre due le feste che cadranno di domenica (il 1° maggio e Natale), tutto il resto saranno infrasettimanali. Buon 2022 a tutte e a tutti. (s.b.)

domenica 27 dicembre 2020

FESTIVITA' 2021



Manca una manciata di giorni per chiudere questo 2020. Un anno infausto, faticoso, con la pandemia che ha  rivoluzionato non poco le nostre vite, costringendoci a rivedere la gerarchia delle nostre priorità, dei nostri interessi, del nostro modo di gestire il nostro tempo libero e le nostre abitudini. Ha cambiato il modo di vivere anche le feste, dapprima la Pasqua e non ultimo il recente Natale e anche San Silvestro e il Capodanno prossimi a venire., vissuti quasi in solitudine, a volte senza il quasi. Aspettando il 2021 e sperando che sia migliore anche grazie all'avvento del vaccino, che ci possa accompagnare ad un ritorno alla normalità, sia nella quotidianità che anche nel gestire gli eventi festosi come le festività e la convivialità con parenti ed amici. (s.b.)

lunedì 16 novembre 2020

A NOVEMBRE DUE FESTIVITA' IN BUSTA PAGA

Il recente 4 novembre di questo complicato, difficile 2020, flagellato dalla pandemia, giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate è una festività della Repubblica Italiana, in ricordo del 4 novembre 1918, celebrandosi l'anniversario della fine della prima guerra mondiale per l'Italia e continua a essere considerato giorno non festivo, dalla legge 54/77 che lo ha soppresso dalle giornate festive, per il quale però spetta comunque ai lavoratori dipendenti la prestazione economica prevista per le festività cadenti di domenica, infatti la sua celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, e come sopra detto il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica e quindi al di là della celebrazione, avrà riflessi economici sulle buste paga dei lavoratori. Se consideriamo che anche il recente 1° Novembre, festività di Ognisanti, non sfugge a questa regola essendo caduto di domenica, se da un lato ha privato i lavoratori della possibilità di godere di un giorno di riposo in più, d'altro canto, regalerà un giorno in più di retribuzione, che saranno appunto due se consideriamo anche la festività del 4 novembre. 

La maggioranza dei Ccnl ha previsto la corresponsione ai dipendenti di un trattamento economico aggiuntivo corrispondente:

nel sistema di paga mensilizzato: ad 1/26 della paga mensile (Cass., sez. lav. n. 14643/2006);

nel sistema di paga orario: il trattamento retributivo corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale (Cass., sez. lav. n. 10309/ 2002).;

una giornata aggiuntiva, la cui retribuzione è pari a 6,66 ore, pari alla risultante di 173 (le ore medie pagate mensilmente) diviso 26 (che sono le giornate medie considerate al mese).


Una curiosità, nel 2011, in occasione della neo istituita festa del 150° anniversario dell'Unità d'Italia del 17 marzo, la festività venne utilizzata per compensarne gli effetti economici e la retribuzione venne anticipata ai lavoratori da novembre a marzo.

lunedì 16 dicembre 2019

FESTIVITA' 2020


Il 2019 sta giungendo velocemente al termine e tra poco daremo il benvenuto al nuovo anno, tra l'altro bisestile in quanto febbraio avrà 29 giorni.Tra meno di un mese ci troveremo catapultati nel nuovo anno, il 2020 che come secondo tradizione si spera possa essere migliore del precedente. E sempre secondo tradizione assodata andiamo a vedere come cadranno le festività del prossimo anno, che magari daranno la possibilità a chi vorrà, di fare qualche giorno di vacanza lunga, anche se il prossimo, non sarà un anno in cui ci saranno tanti ponti, in quanto molte feste cadranno di sabato e di domenica e soltanto due di martedì e quindi sarà possibile allungare il riposo di qualche giorno. (s.b.)

venerdì 1 dicembre 2017

FESTIVITA' 2018



Manca un mese alla fine di questo 2017 che così passerà agli archivi e saremo pronti a tuffarci nel 2018. Come tradizione consolidata andiamo a vedere come cadranno le festività del prossimo anno. Ebbene tranne Pasqua, che ovviamente cade di domenica (1 aprile) e il patrono di Fabriano, San Giovanni che cadrà anch'esso di domenica (24  giugno), tutte le altre festività, cadranno in giornate infrasettimanali, eccezion fatta per la Befana, la festa delle Repubblica e la festa della Madonna, cadenti di sabato. Per quanto riguarda la festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica. (s.b.)

mercoledì 25 ottobre 2017

A NOVEMBRE UNA GIORNATA PAGATA IN PIU', LA FESTIVITA' SOPPRESSA DEL 4 NOVEMBRE

Il Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate è una festività della Repubblica Italiana, che ricorre il 4 novembre di ogni anno, in ricordo del 4 novembre 1918, celebrandosi l'anniversario della fine della prima guerra mondiale per l'Italia  e continua a essere considerato giorno non festivo, dalla legge 54/77 che lo ha soppresso dalle giornate festive, per il quale però spetta comunque ai lavoratori dipendenti la prestazione economica prevista per le festività cadenti di domenica, infatti la sua celebrazione è stata spostata nella prima domenica di novembre, e come sopra detto il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica. In pratica avremo una giornata pagata in più, con le competenze di Novembre che percepiremo a dicembre.
La maggioranza dei Ccnl ha previsto la corresponsione ai dipendenti di un trattamento economico aggiuntivo corrispondente:
nel sistema di paga mensilizzato: ad 1/26 della paga mensile (Cass., sez. lav. n. 14643/2006);
nel sistema di paga orario:  il trattamento retributivo corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale (Cass., sez. lav. n. 10309/ 2002).;

una giornata aggiuntiva, la cui retribuzione è pari a 6,66 ore, pari  alla risultante di 173 (le ore medie pagate mensilmente) diviso 26 (che sono le giornate medie considerate al mese). (s.b.)

mercoledì 10 maggio 2017

LE FESTIVITA' NEL CONTRATTO DEI METALMECCANICI

A partire dal 1° gennaio 2009, l'istituto delle festività è normato secondo quanto previsto dall'articolo 9 del CCNL.
Ecco enucleato quanto previsto:
Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui al precedente articolo 8.
Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e della legge 20 novembre 2000, n. 336, sono considerati giorni festivi:

a) le festività del:
25 aprile (anniversario della liberazione);
1° maggio (festa del lavoro);
2 giugno (festa nazionale della Repubblica);
b) le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania del Signore (6 gennaio);
3) Lunedì di Pasqua (mobile);
4) Ss. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29 giugno);
5) Assunzione di M.V. (15 agosto);
6) Ognissanti (1° novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) Natale (25 dicembre);
9) S. Stefano (26 dicembre);
c) il giorno del S. Patrono del luogo ove è ubicata la sede di lavoro o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono, fatto salvo il punto 4 della lett. b).
La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile.
Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.

Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'articolo 7 del presente Titolo per tali prestazioni.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia, gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale.
In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuite di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti dell'art. 5, del presente Titolo.
Per quanto riguarda la festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

Dichiarazioni a Verbale
1) Le parti si danno reciprocamente atto che al fine di risolvere il contenzioso interpretativo derivato dall'applicazione di quanto previsto dalla Dichiarazione Comune del 18 novembre 1999 stipulata in occasione della firma del testo del Ccnl 8 giugno 1999 a seguito del ripristino della festività del 2 giugno di cui alla legge 20 novembre 2000, n. 336, vale quanto previsto nella Dichiarazione a verbale n. 3 posta in calce all'art. 5, del presente Titolo.

2) Le parti dichiarano che il trattamento retributivo per le festività sopra previsto per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, è a carico dell'azienda esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.