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mercoledì 4 marzo 2020

MASSIMALI INPS CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E SOLIDARIETA' 2020


Vale anche per il conteggio del contratto di solidarietà. Vale la pena ricordare che ogni mese il valore orario può variare perchè è calcolato in funzione delle ore lavorabili del mese di riferimento.

mercoledì 30 gennaio 2019

AMMORTIZZATORI SOCIALI, AGGIORNATI I MASSIMALI PER IL 2019

L’INPS ha emanato la circolare n. 5 del 25 gennaio 2019, con la quale comunica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili, in vigore dal 1° gennaio 2019. La perequazione delle prestazioni erogate dall'ente, avviene in base al costo della vita e cresceranno quindi dell' 1,1%.
Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2019, e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.
L’Inps sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell’articolo 3 e dell’articolo 46, comma 1, lett. i) e m), del D.lgs n. 148/2015 (abrogazione dell’art. 1, D.L. n. 726/84, convertito dalla L. n. 863/84 e dell’art. 13, L. n. 223/91), anche per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.lgs n. 148/2015.

Indennità di disoccupazione NASpI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/05/2015, a € 1.221,44 per il 2019.
Analogamente, l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2019, € 1.328,76 (lo scorso anno, era pari a 1.314,30 €).
L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33. Nel 2019, poi, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.221,44 euro (cd. importo soglia), l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra imponibile  e il massimale di 1,221,44 euro. Inoltre come noto, la Naspi diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.(s.b.)

(FONTE :INPS)

venerdì 9 febbraio 2018

MASSIMALI CASSA INTEGRAZIONE, CONTRATTI DI SOLIDARIETA' E NASPI - INFOGRAFICA FIM-CISL

ANNO 2018    ORE LAVORABILI 
Gennaio                    184
Febbraio                    160
Marzo                        176
Aprile                        168
Maggio                        184
Giugno                         168
Luglio                         176
Agosto                         184
Settembre                 160
Ottobre                          184
Novembre                  176
Dicembre                  168

   Nelle ore del mese sono comprese anche quelle relative alle festività infrasettimanali, con esclusione delle giornate festive cadenti di sabato e domenica. (s.b.)

giovedì 10 settembre 2015

JOBS ACT: RAZIONALIZZAZIONE DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

Nel decreto attuativo del Jobs Act, viene prevista una revisione della durata massima complessiva delle integrazioni salariali: per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Utilizzando la CIGS per causale contratto di solidarietà tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
Quindi semplificazioni per la richiesta dalla Cigo e sulla Cigs in particolare semplificazioni nella consultazione sindacale:
“all’atto della comunicazione alle associazioni sindacali, viene meno l’obbligo per l’impresa di comunicare i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione;
per quanto riguarda i criteri di scelta e rotazione, viene stabilito che la congruità dei criteri di scelta si valuta sulla coerenza con le ragioni per cui viene richiesto l’intervento;
vengono abrogate le norme sulla rotazione, complicatissime e di difficile attuazione, e le sanzioni che ne conseguivano. D’ora in poi, le sanzioni (semplificate) si applicano solo per il mancato rispetto delle modalità di rotazione concordate nell’esame congiunto”.
Nelle procedure e nei tempi:
“sarà possibile richiedere CIGS per tutto il periodo necessario (direttamente 24 mesi per riorganizzazione).
Per i contratti di solidarietà (che diventano una causale di CIGS, prendendone tutte le regole), anche 36 mesi  di fila in presenza di determinate condizioni.
La CIGS parte 30 giorni dopo la domanda (per le richieste presentate a decorrere dal 1 novembre 2015)”.
Inoltre utilizzando la CIGS per causale contratto di solidarietà tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere concesso per una delle seguenti tre causali:
riorganizzazione aziendale (che riassorbe le attuali causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale), nel limite di 24 mesi in un quinquennio mobile;
crisi aziendale, nel limite di 12 mesi in un quinquennio mobile. A decorrere dal 1° gennaio 2016, non può più essere concessa la CIGS nei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Viene previsto tuttavia un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che consente la possibilità di autorizzare, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per una durata massima rispettivamente di dodici mesi nel 2016, nove nel 2017 e sei nel 2018, qualora al termine del programma di crisi aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva, ma sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale;
contratto di solidarietà, sino a 24 mesi in un quinquennio mobile, che possono diventare 36 se l’impresa non utilizza CIGO o altre causali di CIGS nel quinquennio. Gli attuali contratti di solidarietà di tipo “A”, previsti per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS, diventano quindi una causale di quest’ultima e ne mutuano integralmente le regole in termini di misura della prestazione e di contribuzione addizionale. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Viene inoltre previsto, a tutela del lavoratore, che per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

mercoledì 5 agosto 2015

CONTRATTO DI SOLIDARIETA': INTEGRAZIONE PIU' PESANTE, DAL 60% AL 70 %

Integrazione più pesante nei contratti di solidarietà di tipo A, stipulati in un contesto aziendale ove sussiste il diritto alla cassa integrazione salariale straordinaria. Il Ministero del Lavoro, infatti, ha dato l'ok all'aumento del 10% dell'integrazione salariale previsto dal dl n. 65/2015 che contiene disposizioni in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e di garanzie Tfr., convertito dalla legge n. 11/2015 che così passa dal 60 al 70% della retribuzione persa. Lo spiega l'Inps nel messaggio n. 5100/2015.
L'aumento riguarda l'indennità erogata nei contratti di solidarietà difensiva ed è in misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario entro il limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2015 (che si aggiungono ai 50 milioni già stanziati). Il ministero del lavoro nella nota n. 14/15063 del 22 luglio ha precisato che l'aumento, nel rispetto del limite massimo (150 mln di euro), spetta sui periodi di competenza del 2015 e che le risorse sono da destinare prioritariamente ai trattamenti dovuti nello stesso 2015 in forza di contratti, anche di proroga, stipulati nel 2014.
Né la legge di Stabilità 2015, ne' il decreto Milleproroghe 2015 avevano prorogato la norma che stabiliva al 70% la misura dell'integrazione salariale spettante ai lavoratori coinvolti in contratti di solidarietà. Il rischio concreto era quindi quello di destabilizzare un contratto il cui utilizzo è cresciuto in termini importanti nel corso degli ultimi anni, determinandone una perdita di attrattività per aziende e lavoratori. 

giovedì 5 febbraio 2015

CONTRATTO DI SOLIDARIETA', PER IL 2015 RITORNA L'INTEGRAZIONE AL 70%

Per tutto il 2015 torna al 70% l’integrazione della retribuzione persa a causa della riduzione di orario legata ai contratti di solidarietà. A riposizionare l’asticella dal 60% allo stesso livello dello scorso anno, sono due emendamenti  del Pd, approvati nei giorni scorsi  al decreto Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 dicembre e approvati,  dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera. I due ritocchi prevedono un tetto di spesa di 50 milioni e danno priorità ai contratti già stipulati nel 2014.
II contratto di solidarietà difensivo, quello di tipo A,  che riguarda le imprese che hanno accesso alla cassa integrazione straordinaria (Cigs), è stato introdotto dal DI 726/1984. Prevede che per le ore non lavorate i dipendenti ricevano un’integrazione economica pari al 60% della prestazione non effettuata. Dal 2009 al 2013, però, l’integrazione è stata elevata all’80%, per poi scendere al 70% nel 2014.1 contratti di tipo B, invece, riguardano le imprese per cui non è prevista la Gig • II contratto di solidarietà di tipo A, che riguarda le imprese che hanno accesso alla cassa integrazione, è stato introdotto dal DI 726/1984. Prevede che per le ore non lavorate i dipendenti ricevano un’integrazione economica pari al 60% della prestazione non effettuata.

venerdì 2 gennaio 2015

CONTRATTO DI SOLIDARIETA' INTEGRATO AL 60% DAL 1° GENNAIO 2015

Nel testo del decreto Milleproroghe, pubblicato il 31 dicembre in Gazzetta Ufficiale, non trova spazio l’integrazione del 70% per i contratti di solidarietà, che scende al 60%.
Non ha trovato quindi spazio nel Milleproroghe  l’integrazione del 70% della retribuzione persa a causa della riduzione dell’orario di lavoro legata ai contratti di solidarietà: per legge tale integrazione, dovuta alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è pari al 60% ma fino al 31 dicembre 2014 si poteva contare su un  contributo aggiuntivo dello stato del 10% , che però non è stato prorogato. Nei fatti quindi, dal 1° gennaio i contratti di solidarietà difensivi di tipo A, ossia quelli utilizzabili dalle aziende che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs), non saranno più integrati al 70% ma al 60%. Fino al 2013 i lavoratori posti in solidarietà avevano potuto contare su un aiuto pari all'80% della retribuzione persa, grazie a una maxi integrazione del 20 per cento. Dal 1° gennaio 2014 questa integrazione era scesa al 10% come previsto dalla Legge di stabilità. Nella Finanziaria del 2015 (legge 190/2014), non è stato introdotto alcun allungamento, per cui l’ultima spiaggia era rappresentata dal Milleproroghe, ma così non è stato.