Visualizzazione post con etichetta 2015. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta 2015. Mostra tutti i post

martedì 2 febbraio 2016

ATTIVO IL NUOVO SITO INTERNET DI COMETA


E' attivo da alcuni giorni il nuovo sito internet di Cometa, il fondo di previdenza complementare dei metalmeccanici. Tante novità pensate per rispondere in maniera più efficace alle esigenze degli nostri e per fornire le informazioni necessarie per un'adesione consapevole.

Meno click per raggiungere i contenuti che cerchi
Hai bisogno del modulo per il versamento volontario? Vuoi vedere l'andamento del tuo comparto? Cerchi informazioni sui costi? Puoi accedere alle sezioni di tuo interesse direttamente dalla home page!

Non hai ancora aderito? Abbiamo pensato ad una pagina solo per te.
Scopri le buone ragioni della previdenza complementare e il funzionamento di Cometa nella sezione dedicata ai non iscritti.

Istruzioni unificate per lavoratori ed aziende
Che tu sia un'azienda o un lavoratore, puoi trovare le istruzioni per effettuare un'operazione nella modulistica. Se hai dei dubbi, puoi cercare la risposta alle tue domande nell'apposita sezione.

Un unico sito.... sempre con te!

www.cometafondo.it adatta automaticamente le sue dimensioni a seconda del dispositivo da cui accedi: PC, tablet, smartphone.

lunedì 16 novembre 2015

TRA UN MESE, IL 16 DICEMBRE SI DOVRA' SALDARE LA TASI E L'IMU 2015

Entro un mese esatto, il prossimo 16 dicembre si dovrà tornare alla cassa per il saldo 2015 della Tasi e dell'Imu.
Per procedere al calcolo della TASI e dell’IMU 2015 in scadenza al 16 dicembre 2015 occorrono tre dati fondamentali:
la rendita catastale dell’immobile;
le aliquote;
il sistema di detrazioni (o agevolazioni varie) previsto.

Ecco come calcolare la base imponibile che è uguale per entrambe le imposte:
Rendita catastale * 5% * coefficiente immobile
Al risultato ottenuto occorre applicare le aliquote previste dal Comune di residenza; in più occorre leggere bene la delibera comunale di riferimento per verificare che non siano previste detrazioni fiscali, esenzioni o agevolazioni fiscali varie.

Chi deve pagare la seconda rata o saldo IMU e TASI 2015 in scadenza il 16 dicembre 2015?

In ordine alla TASI i soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario ed il detentore dell’immobile, secondo quelle che sono le aliquote stabilite dai Comuni. Ad esempio, la TASI 2015 è dovuta anche dagli inquilini che abitano in affitto per una quota parte (tra il 10 ed il 30% dell’ammontare totale).
In questo senso, la Legge di Stabilità 2016 ha abolito la TASI sulla prima casa e modificato la TASI 2016 su seconde case, inquilini e immobili merceologici.

L’IMU, a differenza della TASI, è dovuta dai possessori di immobili titolari di un diritto reale di godimento sullo stesso (proprietari, diritto di abitazione e/o uso). Dal 2014 l’IMU non è dovuta sulla prima casa e sulle relative pertinenze.

CLICCA SUL LINK SOTTOSTANTE PER CONOSCERE LE ALIQUOTE DEL TUO COMUNE

domenica 22 febbraio 2015

DETASSAZIONE RETRIBUZIONI DI PRODUTTIVITA', AL MOMENTO MISURA NON PIU' APPLICABILE DAL 2015

Guardando la busta paga di gennaio 2015, l'attenzione è andata subito alla mancata corresponsione della detassazione del 10% per le somme legate alla produttività aziendale, ossia quei parametri contenuti all'interno del contratto integrativo aziendale e correlati ai risultati dell'andamento economico dell'impresa e al miglioramento della competitività aziendale (qualità, produttività, redditività).
La detassazione, ossia l'applicazione - nei confronti delle somme correlate alla produttività aziendale erogate in attuazione di un contratto collettivo di secondo livello - di un prelievo del 10% sostitutivo della tassazione ordinaria, è stata fin dalla sua istituzione, nel 2008, una misura sperimentale. Il tetto massimo su cui applicare l'imposta sostitutiva era per il 2014, pari ad un massimo di 3.000,00 € e l'agevolazione era riservata ai lavoratori del settore privato che avevano dichiarato nell'anno precedente (2013) un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000,00€.
Non essendo una misura "a sistema", la stessa necessita di una regolamentazione e di un rifinanziamento periodico. L'ultima regolamentazione (D.M. 19/2/2014 in attuazione dell'art. 1, cc. 481 e 482, L. n. 228/2012) ha esplicato i suoi effetti sui redditi 2014, ossia sulle somme correlate alla produttività corrisposte entro il 12 gennaio 2015 (cd. criterio di cassa allargato).
La legge di Stabilità per il 2015 non ha stanziato nuove risorse, pertanto allo stato attuale la detassazione è da ritenere decaduta e non applicabile con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti nel corrente anno d'imposta.
Al momento non è possibile sapere se la disciplina sarà riproposta nel corso del 2015, in quanto l'eventuale proroga dipende da iniziative legislative non ancora intraprese.

sabato 14 febbraio 2015

CIRCOLARE ESPLICATIVA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Circolare Agenzia delle Entrate contenente disposizioni in materia di previdenza complementare  esplicativa della tassazione sui rendimenti da essa derivanti.
Ecco la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 2/E del 13 febbraio per il 2015 fornisce indicazioni esplicative circa le innovazioni fiscali introdotte dalla Legge di stabilità 2015. ( Articolo 1, commi 621, 622, 624 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

CIRCOLARE 2/E AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

mercoledì 31 dicembre 2014

BUON 2015!!!


A TUTTI, MA DAVVERO TUTTI, TANTI AUGURI PER UN 2015 RICCO DI SODDISFAZIONI, SERENITA' E CHE POSSA VEDERE REALIZZATI TUTTI I VOSTRI SOGNI E ASPETTATIVE!!!

lunedì 29 dicembre 2014

CONTRO LA DISOCCUPAZIONE, ARRIVANO LA NASPI E LA DIS-COLL, MA ANCHE L'ASDI, ECCO IL TESTO DEL DECRETO

Nuovi ammortizzatori sociali: NASpI per i lavoratori dipendenti e DIS-COLL per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.Ma anche l'Asdi, l'assegno ai disoccupati indigenti.
Approvato il decreto legislativo che dà attuazione al primo articolo del Jobs Act (legge 183/2014). Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 24 dicembre è in attesa della “bollinatura” della Ragioneria generale dello Stato. La NASpI andrà a sostituire l’Aspi e la mini-Aspi. Ecco il testo completo del decreto.
 
Attuazione dell’articolo 1 comma 2 legge 183/2014
Titolo I – Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
Art. 1
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e miniASpI introdotte dall’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92  con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.
Art. 2
Destinatari
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le disposizioni relative alla NASpI non si applicano inoltre nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge
16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Art. 3
Requisiti
1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a. siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b. possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; e
c. possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
2.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012.
Art. 4
Calcolo e misura
1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, l'indennità mensile è pari al 75 per cento della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati  intercorsa nell'anno precedente.
3. L’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quinto mese di  fruizione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016 tale riduzione si applica dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 5
Durata
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane.
Art. 6
Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione
1. La NASpI è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. La NASpI spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 7
Condizionalità
1. L’erogazione della NASpI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione:
a) alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni.
2. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinate le condizioni e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nonché il sistema di sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.
Art. 8
Incentivo all’autoimprenditorialità
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa.
2. L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa.
4. Se il lavoratore, aderendo a una cooperativa, instaura un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa.
5. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI è tenuto a restituirne per intero l’anticipazione ottenuta.
Art. 9
Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato
1. Il lavoratore in corso di fruizione della NASpI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi.
In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore in corso di fruizione della NASpI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione mantiene la prestazione, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti  proprietari sostanzialmente coincidenti. In caso di antenimento della NASpI, la prestazione è ridotta nei termini di cui all’articolo 10 e la contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.
Art. 10
Compatibilità e cumulabilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma
1. Il lavoratore in corso di fruizione di NASpI che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.
La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.
2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Articolo 11
Decadenza
1. Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi due e tre dell’articolo 9;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
e) violazione delle regole di condizionalità di cui all’art. 7.
Art. 12
Contribuzione figurativa
1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione della NASpI, determinato ai sensi all’art.  4 comma 2.
2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni.
Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente neutralizzati nella determinazione  della retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell'art. 24, comma 2, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 13
Misura dell’indennità per le nuove categorie di lavoratori assicurati dal 1 gennaio 2013
Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.
Art. 14
Disposizione di rinvio agli istituti in vigore
Alla NASpI si applicano le norme già operanti in materia di ASpI in quanto compatibili.
Titolo II – Disciplina di prestazioni ulteriori di sostegno al reddito
Art. 15
Assegno di disoccupazione (ASDI)
1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, l’Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI di cui all’art. 1 che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, come definita ai sensi del comma 7, lettera a).
2. Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza. In relazione al monitoraggio della misura, al termine del primo anno di applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere stabilite modalità di estensione sino eventualmente a coprire l’intera platea di beneficiari di cui al primo periodo del primo comma, inclusi coloro la cui fruizione effettiva della NASpI sia impedita per effetto dell’operare del meccanismo di cui all’ultimo periodo dell’art. 5. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 8.
3. L’ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI, se non superiore alla misura dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore, secondo le  modalità specificate con il decreto di cui al comma 7, che stabilisce anche l’ammontare massimo complessivo della prestazione.
4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, sono stabiliti con il decreto di cui al comma 7 i limiti nei quali i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità  attraverso cui il sostegno declina gradualmente al perdurare dell’occupazione e in relazione al reddito da lavoro.
5. Il sostegno economico è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 7 e comunque contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
6. Il sostegno economico è erogato per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.
7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a. la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, che identifica la condizione di bisogno, di cui al comma 1; all’ISEE, ai soli fini dell’accesso all’ASDI, è sottratto l’ammontare dei trattamenti NASpI percepiti;
b. l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;
c. gli incrementi per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo;
d. i limiti nei quali i redditi da lavoro intervenuti nel periodo di fruizione dell’ASDI possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità di interruzione dell’ASDI al venir meno della condizione di povertà;
e. le caratteristiche del progetto personalizzato;
f. il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato;
g. i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell’assistenza, l’articolo 13 del  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con finalità di controllo, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi;
h. il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione;
i. le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico;
j. l’individuazione di specifiche modalità di valutazione degli interventi;
k. le residue modalità attuative del programma.
8. Al finanziamento dell’ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del fondo è pari ad euro 300 milioni nel 2015. All’attuazione e alla gestione dell’intervento provvede l’INPS. Nel limite dell’1% delle risorse attribuite al fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l’impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi.
9. All’eventuale estensione dell’ASDI agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Articolo 16
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL)
1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all’art. 1, comma 7, lettera a della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in via sperimentale per il 2015, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al precedente comma 3, è pari al 75 per cento  dello stesso reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nei casi in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
5. A partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese.
6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel  periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.
8. La DIS-COLL è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
10. L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato, la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a cinque giorni l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego di cui all’art. 1 del presente decreto.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.
La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a  presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma.
13. I soggetti di cui all’articolo 2, commi da 51 a 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo.
Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013.
14. Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all’articolo 2, commi 51 e 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l’anno 2015.
15. All’eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
 (Fonte:  Governo Italiano)

martedì 23 dicembre 2014

LA LEGGE DI STABILITA' PUNTO PER PUNTO

Ecco le misure principali in tema di lavoro, pensioni, previdenza, patronati, ammortizzatori sociali, imprese, famiglie, contenute nella legge di stabilità 2015, recentemente approvata in via definitiva. 
Lavoro
Jobs Act
- Commi 16 e seguenti deduzione dalla base dell’Irap dei costi relativi a tutto il personale assunto a tempo indeterminato; in agricoltura viene aggiunto anche quello relativo ai contratti a termine.
Come previsto nella legge delega del Jobs Act, sarà possibile la piena deducibilità, ai fini del calcolo dell’Irap, del costo del lavoro per tutti i lavoratori assunti contratto a tempo indeterminato, che diventerà contratto a tutele crescenti. Formula che così diventa più conveniente dei contratti a tempo determinato.
Ammortizzatori sociali
- Comma 83, aumento degli stanziamenti degli ammortizzatori sociali; la Camera ha aggiunto alle somme già stanziate 400 milioni di euro in due anni. Stanziati 400 milioni aggiuntivi per finanziare gli ammortizzatori sociali.
Province
Garantiti due anni di stipendi per tutti i dipendenti delle province in via di ricollocazione. Per i primi due anni i lavoratori delle Province saranno ricollocati in altri uffici pubblici di Comuni e Regioni. Poi, dal 2017, scatteranno le procedure di mobilità.
Tfr
- Comma 21, anticipazione TFR a tassazione ordinaria. Sarà possibile farsi anticipare per circa 3 anni la quota destinata al Tfr. Queste risorse vengono sottoposte a tassazione ordinaria e non più agevolata, sapendo ovviamente che così si crea un «buco» nell’accantonamento della pensione integrativa o della liquidazione.
Contrattazione di secondo livello
A favore della contrattazione di secondo livello vengono stanziati 30 milioni di euro in più.
Patronati
Il taglio delle risorse per i patronati viene ridotto a 35 milioni di euro. La riduzione, inizialmente fissata a 150 mln, era scesa a 75 milioni alla Camera e ora viene ulteriormente ritoccata.
Imprese
Taglio Irap per gli autonomi
Le imprese senza dipendenti potranno usufruire di un credito di imposta del 10% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. La misura riguarda 1,4 milioni di automi che, non avendo dipendenti, non possono dedurre dall’Irap il costo del lavoro e sarebbero dunque penalizzati dall’aumento dell’aliquota Irap dal 3,5% al 3,9% previsto dalla legge di stabilità.
Partite Iva e regime dei minimi
Se i redditi di impresa o di lavoro autonomo sono prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente o pensione si può beneficiare di un regime forfettario con un’imposta sostitutiva al 15 per cento. Sotto il tetto dei 20mila euro complessivi non serve nemmeno la verifica. Sarà possibile utilizzare il regime dei «minimi» per i redditi cumulati fino a 20.000 euro. I contribuenti attualmente ai minimi possono però continuare a fruire del regime agevolato (5%) fino alla naturale scadenza (5 anni di attività o 35 anni d’età).
Misure per le imprese
A favore delle imprese arriva il bonus sulle assunzioni, l’estensione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino a 499 dipendenti, la possibilità di compensare crediti con la Pa e debiti col fisco, il raddoppio dei fondi della legge Sabatini bis che finanzia l’acquisto di beni strumentali.
Famiglie
- Commi 9 e 10, confermato il bonus di 80 euro che è reso strutturale.
80 euro e non solo
L’intervento più importante della manovra 2015 è la conferma del bonus Irpef da 80 euro per tutti i redditi sotto i 26mila euro. Questa misura dall’anno prossimo diventa «strutturale», stabile insomma, e pertanto dovrebbe essere progressivamente in grado di assolvere alla funzione per cui era stata introdotta, ovvero il rilancio dei consumi. Altri 80 euro/mese arriveranno alle famiglie con Isee inferiore a 25mila euro sotto forma di bonus-bebè per ogni figlio nato o adottato tra l’1.1.2015 ed il 31.12.2017. Sotto i 7 mila euro di Isee famigliare il bonus raddoppia. Solo per il 2015 sono stati poi stanziati 45 milioni per erogare un buono acquisto da 1000 euro a favore delle mamme con almeno 4 figli ed un Isee inferiore a 8500 euro.
Tasse
Casa
In attesa del varo della cosiddetta “local tax” destinata a riordinare la materia delle tasse sulla casa, è stata congelata la possibilità di aumentare ulteriormente le imposte che gravano sulla casa col cumulo di Tasi e Imu che avrebbe potuto arrivare anche al 6 per mille. Per la Tasi confermato il tetto del 2,5 per mille fissato per il 2014. Sul fronte delle detrazioni confermati sia il credito di imposta per i lavori pari al 50% di recupero abitativo e quello del 65% per interventi di efficientamento energetico, stesso “sconto” anche per gli interventi di prevenzione antisismica.
Pensioni
Tetto alle pensioni
Arriva un tetto pari all’80% dello stipendio sugli assegni futuri, compresi quelli in corso, per i lavoratori, compresi magistrati e professori, che potendo rimanere al lavoro oltre i 65 anni in assenza di correttivi avrebbero ottenuto pensioni pari al 110-120% del loro stipendio. Eliminate le penalizzazioni per chi anticipa il pensionamento avendo maturato 42 anni di contributi al 31 dicembre 2017 senza però aver compiuto 62 anni di età.
Colpite le pensioni integrative
Per effetto dell’aumento della tassazione a carico dei fondi pensione, salita dall’11,5 al 20%, e sulle casse di previdenza, il cui prelievo passa dal 20 al 26%, le pensioni integrative future saranno più magre. Soprattutto per quei lavoratori che decideranno di dirottare in busta paga il Tfr.
 

NEL LINK QUI SOTTO IL TESTO DELLA LEGGE DI STABILITA' - N° 2679-BIS( APPROVATA DEFINITIVAMENTE ALLA CAMERA):


venerdì 19 dicembre 2014

INIZIA IL PONTRE NATALIZIO, SI TORNERA' AL LAVORO IL 12 GENNAIO 2015

Oggi è stato l'ultimo giorno lavorativo del 2014 per lo stabilimento di Melano prima del ponte natalizio. Tre settimane per ventuno giorni di chiusura per il sito, che riaprirà i battenti il prossimo 12 gennaio 2015. Invece lo stabilimento di Albacina ha interrotto la propria attività lo scorso 17 dicembre, per riaprire in contemporanea con Melano. Un mix di permessi e cassa integrazione per la copertura del corposo ponte di fine anno. Nel 2014 sono state  34 le giornate di cassa integrazione, tra ordinaria e straordinaria effettuate a Melano, circa la metà di quelle inizialmente preventivate, mentre per  il  polo Melalba sono state 123 le giornate di cassa integrazione complessivamente effettuate, una in più delle 122 giornate di fermo produttivo del 2013.

lunedì 8 dicembre 2014

IMU SUI TERRENI AGRICOLI, LE ALTEZZE DEI COMUNI DI MARCHE ED UMBRIA (FONTE ISTAT)

Certo il rinvio della discussa ed inattesa Imu 2014 sui terreni agricoli ai primi mesi del 2015, al fine di rivedere i criteri applicativi, ecco le liste dei comuni classificati in base all'altezza del centro sul livello del mare, in base a quanto stabilito dall'ISTAT. Come noto,  il decreto interministeriale 28.11.2014, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, rimodula,  con effetto retroattivo dall’1 gennaio 2014,  l’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli montani (http://www.finanze.gov.it/export/finanze/index.htm), tenendo conto  dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)” dell’“Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789.
 
Cliccando nel link seguente, potrete trovare elencati i comuni di Marche ed Umbria e la lista nazionale secondo la classificazione Istat :

sabato 6 dicembre 2014

QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI

Stando ad alcune indiscrezioni, ma sarebbe ormai certo (fortunatamente), il Governo sarebbe intenzionato a rinviare al 2015 il termine per il versamento dell'IMU sui terreni agricoli che hanno perso il beneficio dell'esenzione in base alle nuove regole stabilite dal D.M. 28 novembre 2014.
E' quindi da escludere che entro il 16 dicembre 2014 i contribuenti siano chiamati alla cassa per versare l’IMU sui terreni agricoli destinati a perdere il regime di esenzione (previsto sulla base delle vecchie regole ICI) in virtù delle nuove regole stabilite dal D.M. 28 novembre 2014.Sul sito del Dipartimento delle Finanze è stato pubblicato il testo del decreto interministeriale 28 novembre 2014, che ha rimodulato l’ambito di applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni dei Comuni montani, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014.
In particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:
-  i terreni agricoli ubicati nei Comuni aventi altitudine minima di 601 metri, individuati sulla base dell’“Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni aventi un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco.
 
Ma  le proteste sollevate da Comuni, enti locali ed altre categorie interessate, in maniera quasi trasversale, hanno spinto per lo spostamento del pagamento di una imposta, arrivata di sorpresa, quasi in maniera vessatoria, in quanto si configurerebbe l'ennesima violazione dello statuto del contribuente, sulle spalle del medesimo. Il pagamento dovrebbe essere rinviato a fine gennaio o al prossimo mese di giugno, previa una rimodulazione dell'imposta stessa.

venerdì 28 novembre 2014

ADDIO CUD, DAL 2015 CI SARA' LA CERTIFICAZIONE UNICA

Il nuovo CUD 2015 si chiama Certificazione Unica modello CU, ed è una certificazione unica dei redditi. L’Agenzia delle Entrate ne ha pubblicato solo la bozza, ma le novità sono importanti perché nella certificazione finiscono anche i redditi da lavoro autonomo. E tutti i redditi, il modello CUD stesso, andranno presentati all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo. La scadenza per consegna ai lavoratori del nuovo modello CU passa dal 28 febbraio al 7 marzo. Nel modello tante novità, dai dati dei familiari dei lavoratori, ai dati relativi alle detrazioni fiscali e gli oneri deducibili.
C’è fermento da parte del Governo in materia di dichiarazioni fiscali. E’ previsto il lancio del nuovo 730 precompilato, ricevuto dai contribuenti e corretto dagli stessi se incompleto. Ed è previsto questo nuovo modello CUD che si chiamerà CU e quindi certificazione unica dei redditi perché includerà al suo interno anche i dati delle certificazioni dei compensi, e delle ritenute d’acconto operate, dei lavoratori autonomi e dei professionisti. La certificazione di cui all’art. 4, comma 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 332, ossia l’adempimento a cui sono tenuti tutti i sostituti d’imposta (quindi i datori di lavoro) relativa all’anno 2014 prenderà quindi il nome di Certificazione Unica 2015 (o modello CU 2015) e sostituisce, o forse è meglio dire completa, il modello CUD 2015. In questo nuovo modello alcuni dei dati normalmente inseriti dal datore di lavoro nel modello 770 saranno anticipati. E trasmessi quindi all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo (e non più entro la scadenza del modello 770, che è generalmente il 31 luglio, salvo proroghe). Novità che interessano non solo il datore di lavoro ma anche i professionisti ai quali si rivolge per le elaborazioni delle paghe e gli adempimenti fiscali.
Le novità del modello CU 2015.
I dati relativi al coniuge e ai familiari a carico. A pagina 1 della bozza del nuovo modello CUD 2015 o per meglio dire Certificazione Unica 2015, sono stati inseriti i dati relativi ai familiari del lavoratore. Quindi quest’ultimo riceverà un modello all’interno del quale ci sono tutti i codici fiscali di eventuali coniugi (moglie o marito), primo figlio e gli altri figli, con relativo numero di mesi a carico fiscalmente, nonché le caselle relative ai figli minori di 3 anni. E ci saranno anche le caselle relative alla percentuale di detrazione spettante ed il caso della detrazione al 100% per affidamento dei figli. Questi ultimi due casi riguardano la detrazione per figli a carico in caso di separazione.
 
Per il datore di lavoro, e per i professionisti a cui esso si affida per l’elaborazione delle paghe, la novità dell’inserimento dei dati dei familiari nel CUD, affinché l’Agenzia delle Entrate possa avere il dettaglio analitico delle detrazioni applicate dal datore di lavoro in favore di quel lavoratore, comporta un anticipo della comunicazione di questi rispetto a quanto era finora previsto. Questi dati infatti fanno parte di un apposito quadro del modello 770.
 
Gli altri dati indicati nella nuova Certificazione Unica (CU) 2015. Oltre alle somme erogate per incremento della produttività, per redditi esteri percepiti, per i lavori socialmente utili, che erano già presenti nel vecchio modello CUD, ma che sono state rese più complete sempre in prospettiva dell’invio dei nuovi 730 precompilato, il modello CU 2015 si arricchisce:
·         Dell’indicazione se quello con il lavoratore è un rapporto a tempo determinato o indeterminato;
·         Dell’indicazione dei redditi di pensione;
·         dei dati relativi agli oneri detraibili dal reddito (ossia le detrazioni fiscali) con codice onere e importo;
·         dei dati relativi agli assegni periodici corrisposti al coniuge;
·         dei dati relativi agli acconti 2014 al coniuge;
·         dei dati relativi al credito Irpef (bonus di 80 euro), con l’indicazione del credito spettante, del credito capiente nell’imposta, del credito rimborsato, del credito non riconosciuto e di quello recuperato dai cedolini del lavoratore;
·         dei dati dei contributi previdenza complementare per familiari a carico, dedotti o non dedotti;
·         dei dati relativi agli oneri deducibili dal reddito, aggiungendo i contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali dedotti e non dedotti;
·         dei dati relativi ai redditi assoggettati a titolo di imposta per lavoratori socialmente utili.
Tutti questi dati indicati nella Certificazione Unica 2015, o CU 2015, sono relativi sempre all’anno d’imposta 2014. E saranno una prima elaborazione fornita all’Agenzia delle Entrate con i cui dati il Fisco invierà ai contribuenti il modello 730 precompilato 2015.
 
 

mercoledì 19 novembre 2014

FONDO METASALUTE, NOVITA' INTERESSANTI DAL PIANO SANITARIO 2015


 
In allegato trovate il nuovo piano sanitario di MétaSalute in vigore dal 1° Gennaio 2015.
Si conferma la bontà del prodotto che a partire dal 2015, quando la contribuzione aumenterà a 72 € annui così come previsto dal Ccnl 5 dicembre 2012, vede il miglioramento delle prestazioni già esistenti e l'introduzione di nuove coperture assistenziali. Il piano sanitario verrà inviato a tutti i lavoratori che sono già iscritti a metaSalute a cura del fondo stesso.
Per leggere il documento cliccate sul link qui sotto.



https://drive.google.com/file/d/0BxBm3GuA69CdSlVvZ3kxa0o5UUU/view?usp=sharing

sabato 15 novembre 2014

DAL 1° GENNAIO 2015 PARTE LA NUOVA TESSERA CISL CARD



La CISL consegna a tutti i suoi associati la nuova tessera Card con funzioni di pagamento. La tessera CISL Card, oltre ad essere il segno distintivo dell’adesione degli associati alla nostra organizzazione, è anche una carta prepagata ricaricabile che consentirà a tutti gli iscritti di poter beneficiare di tutti i servizi della CISL e di esclusivi sconti sugli acquisti.