sabato 20 giugno 2026

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026 (Legge 199/2025) IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2026

La nuova Legge di Bilancio (Legge n. 199/2025) introduce profonde innovazioni nel sistema della previdenza complementare nel nostro Paese. Le misure, che entreranno ufficialmente in vigore a partire dal 1° luglio 2026, puntano a valorizzare i percorsi previdenziali integrativi dei lavoratori, semplificare l'erogazione delle prestazioni e rafforzare il meccanismo di adesione automatica, introducendo contestualmente significativi vantaggi fiscali.


Di seguito si riepilogano i principali pilastri della riforma, secondo il dettato normativo vigente dal prossimo mese.


1. Più flessibilità sulla prestazione finale e nuove forme di rendita


Vengono introdotte importanti novità sulle modalità di liquidazione del montante accumulato al momento del pensionamento:


Innalzamento del capitale prelevabile: La quota massima del montante accumulato erogabile sotto forma di capitale sale dal 50% al 60%. Resta ferma la clausola di salvaguardia: se il 70% del montante finale genera una rendita annua inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS, la posizione può essere interamente liquidata sotto forma di capitale.

Nuove tipologie di prestazione: Oltre alle formule tradizionali, il lavoratore potrà scegliere tra:

Rendita a durata definita: calcolata per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell'aderente. La rata annuale sarà determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione al numero di anni residui stimati.

Prelievi liberamente determinabili: nei limiti fissati dalla legge.

Erogazione frazionata: erogazione periodica del montante per una durata non inferiore a cinque anni.

2. Riduzione della tassazione e incentivi alla permanenza nei fondi


La riforma premia chi sceglie la permanenza di lungo periodo nelle forme pensionistiche complementari attraverso un regime fiscale agevolato per le prestazioni frazionate:


Le prestazioni erogate in forma frazionata sono imponibili sul loro ammontare complessivo, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti finanziari già tassati in fase di accumulo).

Sulla parte imponibile viene applicata una ritenuta a titolo d'imposta con un'aliquota base del 20%.

Tale aliquota si riduce di 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali (consentendo quindi di scendere fino a un'aliquota minima del 15% dopo 35 anni di iscrizione).

3. Adesione automatica e criteri di individuazione del Fondo


Dal 1° luglio si rafforza il meccanismo di allocazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e dei contributi previdenziali in assenza di esplicita dichiarazione del lavoratore:


Destinazione del TFR: In caso di adesione automatica, il TFR e i contributi a carico del datore di lavoro e del dipendente confluiscono nella forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi (anche territoriali o aziendali) applicati in azienda.

Criterio della maggioranza: Se sono presenti più forme pensionistiche contrattuali, il TFR è devoluto a quella che conta il maggior numero di lavoratori iscritti all'interno dell'azienda, salvo diversi accordi aziendali specifici.

Forma residuale: In totale assenza di accordi o contratti collettivi, la destinazione dell'adesione automatica è rappresentata dalla forma pensionistica residuale individuata dal regolamento ministeriale (D.M. Ministero del Lavoro n. 85 del 31 marzo 2020), a cui viene conferito l'intero importo del TFR.

Esonero contributivo per redditi bassi: La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la sua retribuzione annuale lorda (RAL) sia inferiore al valore dell'assegno sociale INPS.

4. Diritto di rinuncia (60 giorni) e facoltà di revoca


Il lavoratore conserva la massima libertà di scelta sul proprio trattamento di fine rapporto:


Finestra dei 60 giorni: Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, il lavoratore può manifestare la propria rinuncia all'adesione automatica. In questo modo può decidere di trasferire il TFR maturando a un'altra forma pensionistica complementare liberamente scelta, oppure mantenere il TFR in azienda secondo il regime tradizionale dell'art. 2120 del codice civile.

Revocabilità della rinuncia: La scelta di mantenere il TFR in azienda non è irreversibile: il dipendente potrà successivamente revocare la rinuncia e decidere di conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare di propria preferenza.

Liberta’ di trasferimento delle posizioni tra fondi: il dipendente che ha scelto di aderire alla previdenza complementare versando i contributi al fondo collettivo aziendale puo’ decidere, decorso un tempo minimo di permanenza nel fondo scelto, di trasferire la posizione maturata in un fondo a sua scelta mantenendo il diritto a percepire il contributo datoriale.

5. Nuovi obblighi informativi per le aziende e tutela dell'investimento


La riforma assegna un ruolo centrale alla trasparenza informativa e alla protezione del risparmio previdenziale in base all'età anagrafica:


Obblighi per i datori di lavoro: Al momento della prima assunzione, l'azienda ha l'obbligo tassativo di fornire al dipendente un'informativa dettagliata riguardante gli accordi collettivi applicabili sul tema, il funzionamento del meccanismo di adesione automatica, il fondo di destinazione designato, le tempistiche di scelta e le opzioni a disposizione. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e a rilasciargliene copia.

Comparti di investimento "Life-Cycle": Per garantire una gestione efficiente del risparmio in caso di adesione automatica o non esplicita, le quote di TFR e i contributi versati non confluiranno più in un comparto esclusivamente garantito. Gli statuti e i regolamenti dei fondi prevedono ora percorsi di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, parametrati sulla base dell'orizzonte temporale e dell'età anagrafica dell'iscritto (strategia life-cycle).



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venerdì 12 giugno 2026

FONDO COMETA: VALORE QUOTA MESE DI MAGGIO 2026


Fondo Cometa: maggio in grande spolvero mentre si avvicina la riforma della previdenza complementare

Mentre il settore della previdenza complementare si prepara a un mese di luglio che promette importanti novità sul fronte delle riforme, il Fondo Cometa — il fondo pensione complementare dei metalmeccanici, il più grande d'Italia — archivia un mese di maggio in grande spolvero.

I diversi comparti del fondo hanno registrato performance decisamente positive, confermando il trend di ripresa.

Mercati finanziari: la forza delle aspettative

Dopo la flessione registrata nel mese di marzo, i mercati azionari hanno proseguito a maggio lo slancio positivo già iniziato ad aprile. Si tratta di una dinamica che, a prima vista, potrebbe apparire in controtendenza rispetto a un contesto geopolitico ed economico globale tutt'altro che stabile.

Tuttavia, le borse si confermano ancora una volta come indicatori predittivi e non specchi del presente: i mercati non valutano la realtà di un quadro fragile, ma prezzano le aspettative, mostrando di credere concretamente alla possibilità di una futura stabilità e a scenari di pace. Questa ondata di ottimismo riflesso si è tradotta immediatamente in rendimenti positivi per i comparti più esposti alla componente azionaria.

Luglio alle porte: cosa cambia per la previdenza?

Il tempismo di questi risultati è cruciale. Il mese di luglio si preannuncia infatti decisivo per il comparto della previdenza integrativa in Italia, con l'arrivo di attese modifiche strutturali.

Il focus della riforma: L'obiettivo del legislatore è quello di rilanciare l'adesione ai fondi pensione, potenzialmente attraverso nuovi meccanismi di silenzio-assenso per il conferimento del TFR, incentivi fiscali e una maggiore flessibilità.

In questo scenario di transizione, la solida performance di Cometa a maggio dimostra l'efficienza della gestione finanziaria dei fondi negoziali, ponendosi come un ottimo biglietto da visita per attrarre i lavoratori che ancora non hanno attivato una posizione previdenziale integrativa.

La fragilità del quadro macroeconomico globale resta un elemento da monitorare con attenzione, ma per ora la previdenza complementare italiana dimostra di saper intercettare il vento favorevole dei mercati, preparandosi alle sfide di luglio con il piede giusto. (s.b.)

lunedì 8 giugno 2026

TUTELIAMO LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE


CGIL CISL UIL e le associazione datoriali hanno recentemente condiviso un “Avviso Comune” per richiamare il governo a rivedere le norme introdotte con la legge di bilancio 2026 in materia di previdenza complementare.

FIM FIOM UILM ritengono sia ancora più strategico per i lavoratori e le lavoratrici, rafforzare l’integrazione tra sistema pensionistico pubblico e la previdenza complementare sancita dai CCNL, riducendo il gap di copertura tra salario e future pensioni. Inoltre, va ridotta l’età pensionabile e introdotta per le legge una pensione di garanzia per le giovani generazioni.
Fim Fiom Uilm ritengono necessaria una campagna informativa di assemblee nei luoghi di lavoro per promuovere una maggiore alfabetizzazione previdenziale e conoscenza della disciplina della previdenza complementare e delle diverse forme pensionistiche esistenti, con l’obiettivo di favorire scelte consapevoli e di allargare la platea delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti ai fondi contrattuali della categoria, Cometa e Fondapi

mercoledì 13 maggio 2026

FONDO COMETA: VALORE QUOTA MESE DI APRILE 2026


Nonostante le guerre, i balzi del prezzo del petrolio, timori per gli aumenti dell'inflazione, ad aprile i mercati finanziari, seppur con forti oscillazioni si riprendono in maniera vigorosa dalle perdite del mese di marzo. L'asset allocation del fondo, ha reagito all'instabilità dei mercati, meglio di quanto il contesto avrebbe potuto far presagire. Oltre ad azzerare le perdite i comparti tornano tutti in territorio positivo, eccezion fatta per il comparto garantito Sicurezza, che comunque azzera quasi le perdite del mese precedente. (s.b.)

sabato 9 maggio 2026

Infortunio lavoro: ecco quando si torna senza certificato

L’INAIL con Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, ha fornito importanti chiarimenti e nuove istruzioni operative sulla gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro o malattia professionale e sulle modalità di rientro al lavoro. Le nuove regole vanno verso una  semplificazione dei rapporti tra istituto, aziende e lavoratori, anche grazie alla digitalizzazione degli accertamenti medico-legali.

Rientro al lavoro  Il lavoratore potrà riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato medico ricevuto dall’ INAIL, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica “ definitiva”.

Ogni certificazione medica, inviata telematicamente da qualunque medico o struttura sanitaria competente, dovrà infatti indicare sin dall’inizio la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente, integrando i requisiti della certificazione stabiliti all’ art. 102 del decreto n. 1124/1965 ossia l’attestazione dell’esito definitivo della lesione e la conclusione della prognosi.
Pertanto, qualora al primo certificato o ai successivi non facciano seguito nuove formulazioni, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità assoluta. In sostanza è l’ultima certificazione ricevuta in ordine di tempo ad attestare il giorno in cui si conclude la prognosi, cessa l’indennità erogata ed è possibile il rientro al lavoro.

Rientro anticipato  Più rigorosa è invece la procedura da seguire nel caso in cui il lavoratore assente per infortunio intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi. In tal caso il lavoratore può essere riammesso in servizio solo in presenza di un nuovo certificato medico che modifichi , anticipandolo, il termine della prognosi originariamente indicata.

Sorveglianza sanitaria  In ogni caso, per valutare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere un giudizio di idoneità alla mansione, il datore di lavoro può attuare la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, in applicazione dell’ art. 41 e 42 del D.Lgs. n.81/2008