sabato 9 maggio 2026

Infortunio lavoro: ecco quando si torna senza certificato

L’INAIL con Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, ha fornito importanti chiarimenti e nuove istruzioni operative sulla gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro o malattia professionale e sulle modalità di rientro al lavoro. Le nuove regole vanno verso una  semplificazione dei rapporti tra istituto, aziende e lavoratori, anche grazie alla digitalizzazione degli accertamenti medico-legali.

Rientro al lavoro  Il lavoratore potrà riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato medico ricevuto dall’ INAIL, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica “ definitiva”.

Ogni certificazione medica, inviata telematicamente da qualunque medico o struttura sanitaria competente, dovrà infatti indicare sin dall’inizio la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente, integrando i requisiti della certificazione stabiliti all’ art. 102 del decreto n. 1124/1965 ossia l’attestazione dell’esito definitivo della lesione e la conclusione della prognosi.
Pertanto, qualora al primo certificato o ai successivi non facciano seguito nuove formulazioni, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità assoluta. In sostanza è l’ultima certificazione ricevuta in ordine di tempo ad attestare il giorno in cui si conclude la prognosi, cessa l’indennità erogata ed è possibile il rientro al lavoro.

Rientro anticipato  Più rigorosa è invece la procedura da seguire nel caso in cui il lavoratore assente per infortunio intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi. In tal caso il lavoratore può essere riammesso in servizio solo in presenza di un nuovo certificato medico che modifichi , anticipandolo, il termine della prognosi originariamente indicata.

Sorveglianza sanitaria  In ogni caso, per valutare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere un giudizio di idoneità alla mansione, il datore di lavoro può attuare la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, in applicazione dell’ art. 41 e 42 del D.Lgs. n.81/2008

I VANTAGGI FISCALI DEGLI IMMOBILI

Se sei in affitto

Detrazione di € 300 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 150 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987.
Con contratto a canone concordato: detrazione di € 496 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 248 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987.
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o limitrofo (per i primi 3 anni, se trasferiti ad almeno 100km e in regione diversa): detrazione di € 992 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di € 496 se il reddito complessivo è compreso tra € 15.494 e € 30.987.
Giovani inquilini fino a 31 anni che si trasferiscono dall’abitazione principale dei genitori: detrazione del 20% del canone fino a un massimo di 2.000 euro se il reddito complessivo non supera € 15.494.

Se sei Proprietario
Mutuo: puoi detrarre il 19% sugli interessi passivi pagati fino a un massimo di € 4.000 per l'acquisto e fino a € 2.582 per costruzione o ristrutturazione della tua abitazione principale.
Intermediari: Puoi detrarre il 19% su una spesa massima di € 1.000 se ti sei servito di un'agenzia immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale.


Se hai una casa che dai in locazione: conosci le agevolazioni fiscali in base al tipo di contratto e l’opzione più vantaggiosa per te tra il regime di tassazione ordinario e la cedolare secca? Siamo a tua disposizione per una consulenza personalizzata e per assisterti in tutti gli adempimenti con il nostro servizio locazioni!

Ristrutturazione-risparmio energetico-bonus mobili (rimborsato in 10 rate annuali)

Recupero edilizio: puoi detrarre il 36% (o 50% se gli interventi sono eseguiti sulla tua abitazione principale di proprietà) delle spese sostenute per la ristrutturazione su una spesa massima di € 96.000.
Risparmio energetico: puoi detrarre il 36% (o 50% se gli interventi sono eseguiti sulla tua abitazione principale di proprietà) delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico. La spesa massima varia in base al tipo di intervento.
Bonus mobili: puoi detrarre il 50% delle spese sostenute per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (classe E o F, A per i forni con etichetta energetica) fino a un massimo di € 5.000 destinati a immobile oggetto di ristrutturazione tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.
Condominio: si possono detrarre al 36% (o 50% se gli interventi sono eseguiti nel condominio in cui è presente la tua abitazione principale di proprietà) anche gli interventi sulle parti comuni.

Superbonus (per le spese sostenute nel 2024 la detrazione è ripartita in 10 rate annuali)
A fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"), spetta una detrazione pari al70% della spesa sostenuta, purché il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento dell’immobile, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
110% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 solo per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Gli interventi devono essere realizzati sotto la supervisione di un tecnico che si occupa di redigere e trasmettere le dovute asseverazioni ed è richiesta l’apposizione del visto di conformità da parte di un intermediario abilitato, tra i quali anche il Caf CISL

Abbattimento barriere architettoniche: è prevista una detrazione del 75% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza: è prevista una detrazione del 50% per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Spese Assicurative: detrazione del 19% per le assicurazioni contro eventi calamitosi.

venerdì 10 aprile 2026

FONDO COMETA: VALORE QUOTA MESE DI MARZO 2026



I mercati globali di marzo 2026 sono stati dominati da un’unica variabile: il conflitto in Medio Oriente, ormai alla quinta settimana, con gli investitori alle prese con uno scenario che si è rivelato ben più lungo e complesso del previsto. Il sentiment ha subito violenti scossoni legati all’evoluzione del conflitto USA-Israele-Iran e alle sue ricadute energetiche. L'incertezza geopolitica, è ormai una componente strutturale dei mercati globali. Inevitabilmente gli asset del fondo Cometa hanno finito, dopo un lungo periodo positivo di crescita per essere penalizzati, trovandosi in un sol colpo ad avere il segno meno. Come abbiamo sempre sottolineato anche quando splendeva il sole, essendo i fondi pensione strumenti a lungo orizzonte temporale, proprio grazie al tempo sono riusciti ad assorbire le oscillazioni di breve periodo e a capitalizzare i rendimenti attraverso l'interesse composto. (s.b.)

lunedì 16 marzo 2026

Carta d’identità cartacea: da agosto 2026 non sarà più valida


A partire dal 3 agosto 2026 le carte d’identità rilasciate su modello cartaceo non saranno più valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. La disposizione è stabilita dal Regolamento (UE) n. 1157/2019 ed è stata ribadita dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con circolare n. 76/2025. 

Il Regolamento europeo impone l’adozione di documenti di identità conformi a specifici requisiti minimi di sicurezza, requisiti che le carte d’identità cartacee non soddisfano più. Per questo motivo, dal 3 agosto 2026 tali documenti non saranno riconosciuti come validi in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Anche nei casi eccezionali in cui è tuttora consentito il rilascio della carta d’identità in formato cartaceo, ai sensi della circolare ministeriale n. 8/2017, la data di scadenza del 3 agosto 2026 deve essere espressamente indicata sul documento.

La Carta d’Identità Elettronica è un documento più sicuro, conforme agli standard europei, valido per l’espatrio nei Paesi che lo consentono e utilizzabile anche per l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Per il rilascio della CIE è necessario presentarsi allo sportello con:

una fototessera recente (scattata da non oltre 6 mesi);

la carta d’identità cartacea oppure, in caso di furto o smarrimento, la relativa denuncia;

la tessera sanitaria;

per i cittadini stranieri, il titolo di soggiorno in corso di validità.

Per i minori è richiesta la presenza del minore e di entrambi i genitori; in alternativa, è necessario presentare il modulo di assenso ( di seguito disponibile)  firmato dal genitore assente e la copia del relativo documento di identità.



sabato 14 marzo 2026

TUTTE LE NOVITA' DEL MODELLO 730/2026


Pubblicato il modello definitivo, vediamo insieme cosa c'è di nuovo nel 730 2026

Il Modello recepisce le novità introdotte nell'ultimo anno che hanno effetto su redditi e spese del 2025.

Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF: per il 2025 è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote: 

  • Fino a 28.000 euro: 23%
  • Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro: 35%
  • Oltre 50.000 euro: 43%

Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente

  • innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
  • per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
  • per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda rapportata al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro e con importo decrescente tra i 32.000 euro e i 40.000 euro.

Figli e altri familiari a carico: 

  • sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  • le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
  • dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;

 

Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sostitutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;
 

Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;

Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;
Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro; Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente;

Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;

Rimodulazione delle detrazioni per oneri: 

  • dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;
  • detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
  • Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di riqualificazione edilizia, di risparmio energetico e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 65%;
  • Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;

Nuovi crediti d’imposta per favorire il ripopolamento dei Comuni di montagna: 

  • Credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
  • Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
  • Credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.

Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1 gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.

 (FONTE: CAFCISL.IT)

giovedì 12 marzo 2026

FONDO COMETA: VALORE QUOTA MESE DI FEBBRAIO 2026


Continua anche a febbraio il trend positivo per il Fondo Cometa, seppure in uno scenario ricco di incognite, come la geopolitica, il dollaro, i dazi. Il quadro globale rimane indubbiamente condizionato da una elevata incertezza geopolitica suggerendo ad ogni modo cautela, anche alla luce dei risvolti sui mercati che potrebbe avere il clima esplosivo in medio oriente. (s.b.)