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mercoledì 1 aprile 2015

RATE DEL CREDITO AL CONSUMO/MUTUO: SI POSSONO SOSPENDERE PER 12 MESI

Al via l’Accordo per la sospensione della quota capitale per i finanziamenti alle famiglie. Nuova liquidità per far fronte alle emergenze delle famiglie anche tenendo conto di quanto previsto dalla Legge di Stabilità.

​L’Abi, Associazione bancaria italiana e nove Associazioni dei consumatori, tra cui l' Adiconsum/Cisl,  hanno raggiunto un accordo per la sospensione della quota capitale ( e solo quella) per i finanziamenti alle famiglie anche tenendo conto di quanto previsto dalla Legge di stabilità. 
L’Accordo è stato trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.  
L’Accordo, che prevede per la prima volta vede una misura a favore del credito al consumo, come richiesto da tempo dall'Adiconsum, prevede la sospensione per un massimo di 12 mesi della sola quota capitale per i crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e per i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale. Tali misure si aggiungono al Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini). La sospensione può essere richiesta dal consumatore nei casi di cessazione del posto di lavoro, morte, grave infortunio o nei casi di misure di sospensione del lavoro e/o di ammortizzatori sociali anche qualora abbia ritardi di pagamenti fino a 90 giorni. La sospensione non comporta il pagamento di commissioni o interessi di mora, ma solo degli interessi alle scadenze contrattuali calcolati sul debito residuo. 
Con l’accordo i firmatari hanno inteso ampliare le misure di sostegno alle famiglie in difficoltà nell’ambito del credito ai consumatori a medio e lungo periodo e hanno previsto tra i possibili beneficiari anche i soggetti che hanno subito sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro dovuta alla prolungata crisi economica. Entrambe le misure di sostegno non erano state fin qui previste in apposite iniziative. 
L’Accordo riapre i termini anche per sospendere i finanziamenti per le famiglie che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati, purché la sospensione non sia stata richiesta nei 24 mesi precedenti. 
Invece il FONDO GASPARRINI, è una misura di solidarietà che permette di sospendere il pagamento delle rate del mutuo al verificarsi dei seguenti eventi: perdita del lavoro subordinato e parasubordinato, condizioni di non autosufficienza o morte del  mutuatario.
Periodo massimo di sospensione: 18 mesi
Importo mutuo: non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno 1 anno
ISEE: non superiore a 30.000 euro.

sabato 11 ottobre 2014

MUTUI PRIMA CASA, AL VIA IL FONDO STATALE

Mutui prima casa, via al Fondo statale da 650 milioni. Ecco chi può fare richiesta
Via al Fondo statale per i mutui prima casa.  Il Protocollo di intesa per il nuovo Fondo di garanzia per la casa, previsto dal decreto interministeriale del 31 Luglio 2014, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 settembre scorso. Si tratta di uno strumento di accesso al credito per la casa a favore dei cittadini, oltre che un immediato impulso alla crescita attraverso il rilancio del settore immobiliare, anche sotto il profilo dell’efficienza energetica. Il Fondo sostituisce e amplia il raggio d’azione del vecchio fondo «Giovani Coppie», ora non più attivo.Il Fondo è volto alla concessione di garanzie nella misura massima del 50 per cento della quota capitale di mutui ipotecari, di ammontare non superiore a 250mila euro, per l’acquisto (ovvero l’acquisto con interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica) di immobili, non di lusso, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
Il Fondo, con una dotazione finanziaria di circa 650 milioni di euro, che potranno attivare circa 20 miliardi di euro di nuovi finanziamenti, rappresenta un importante strumento di accesso al credito per la casa a favore dei cittadini, oltre che un immediato impulso alla crescita attraverso il rilancio del settore immobiliare, anche sotto il profilo dell’efficienza energetica.
Il Fondo sostituisce e amplia il raggio d’azione del vecchio fondo “Giovani Coppie”, ora non più attivo. Possono infatti fare richiesta delle nuove garanzie tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non siano proprietari di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquisiti per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Il Protocollo fissa tempi certi per l’operatività del Fondo: le Banche/Intermediari finanziari hanno trenta giorni lavorativi, dal momento della loro adesione all’iniziativa, per erogare il servizi ai cittadini, a patto che la Consap, società del MEF gestore del Fondo, abbia predisposto da almeno 30 giorni lavorativi il manuale d’uso per l’accesso delle stesse banche all’infrastruttura telematica.
Attivata la procedura, i cittadini potranno presentare le domande di accesso al Fondo direttamente alla Banca/Intermediario finanziario cui si richiede il mutuo ipotecario, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it), sul sito della Consap (www.consap.it) e sui siti di tutte le Banche/Intermediari finanziari aderenti.
Gli elenchi delle banche aderenti al Protocollo presso le quali sarà possibile richiedere le garanzie statali saranno disponibili sul sito della Consap SpA (www.consap.it), oltre che sul sito dell’ABI (www.abi.it).