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giovedì 29 febbraio 2024

CCNL 2024 - 2027, IPOTESI DI PIATTAFORMA

Il 30 giugno 2024 scade il Ccnl Federmeccanica–Assistal firmato unitariamente da Fim, Fiom e Uilm il 5 febbraio 2021. La piattaforma che riporta le richieste di Fim, Fiom e Uilm per il rinnovo contrattuale, approvata da parte degli Organismi dirigenti e dell’«Assemblea dei 500» svoltasi a Roma, saranno illustrate nelle assemblee ai lavoratori e alle lavoratrici e sottoposte al loro giudizio, con il referndum dell'9 e 10 aprile. 

Il rinnovo contrattuale riguarda – secondo i più recenti dati dell’Inps – più di 1,5 milioni di lavoratori e di lavoratrici in 30 mila aziende che nel 2022 hanno prodotto l’8% del Pil italiano, rappresentano il 6,2% dell’occupazione e il 45% delle esportazioni del nostro Paese, mentre se si fa riferimento al solo settore manifatturiero, la metalmeccanica rappresenta quasi il 50% del valore aggiunto e il 44% dell’occupazione industriale. Il 30 giugno 2024 scade il Ccnl Federmeccanica–Assistal firmato unitariamente da Fim, Fiom e Uilm il 5 febbraio 2021.

La piattaforma, contiene le richieste di Fim, Fiom e Uilm per il rinnovo contrattuale che dopo l’approvazione da parte degli Organismi dirigenti e dell’«Assemblea dei 500» svoltasi a Roma, saranno illustrate nelle assemblee ai lavoratori e alle lavoratrici e sottoposte al loro giudizio, l’8 e 10 aprile sarà sottoposta al referendum dei lavoratori. Successivamente sarà presentata a Federmeccanica e Assistal.

Si tratta di una piattaforma che intende rappresentare le esigenze del lavoro metalmeccanico e fornire risposte adeguate per rimettere al centro il lavoro industriale e investire nelle nuove generazioni e consta di 11 capitoli, dal welfare integrativo alla formazione. Tra le richieste quella di innalzare a 250 euro (da 200 euro) i flexible benefit esentasse e di ridurre fino a 35 ore il lavoro settimanale. I metalmeccanici, chiedono unitariamente un aumento medio dello stipendio, per il triennio 2024-2027, di 280 euro sul trattamento economico minimo del livello C3 del nuovo inquadramento contrattuale (ex-5°cat). 

Il rinnovo contrattuale riguarda – secondo i più recenti dati dell’Inps – più di 1,5 milioni di lavoratori e di lavoratrici in 30 mila aziende che nel 2022 hanno prodotto l’8% del Pil italiano, rappresentano il 6,2% dell’occupazione e il 45% delle esportazioni del nostro Paese, mentre se si fa riferimento al solo settore manifatturiero, la metalmeccanica rappresenta quasi il 50% del valore aggiunto e il 44% dell’occupazione industriale.



VISUALIZZA QUI L'IPOTESI DI PIATTAFORMA 2024 - 2027 

domenica 2 novembre 2014

STRUMENTI PER CAPIRE - TRATTAMENTO ECONOMICO FESTIVITA' DEL 4 NOVEMBRE - UNA GIORNATA RETRIBUITA IN PIU'

Il Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate è una festività della Repubblica Italiana, che ricorre il 4 novembre di ogni anno, in ricordo del 4 novembre 1918, celebrandosi l'anniversario della fine della prima guerra mondiale per l'Italia  e continua a essere considerato giorno non festivo, dalla legge 54/77 che lo ha soppresso dalle giornate festive, per il quale però spetta comunque ai lavoratori dipendenti la prestazione economica prevista per le festività cadenti di domenica, infatti la sua celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, e come sopra detto il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
La maggioranza dei Ccnl ha previsto la corresponsione ai dipendenti di un trattamento economico aggiuntivo corrispondente:
  • nel sistema di paga mensilizzato: ad 1/26 della paga mensile (Cass., sez. lav. n. 14643/2006). ;
  • nel sistema di paga orario:  il trattamento retributivo corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale (Cass., sez. lav. n. 10309/ 2002).;
  • una giornata aggiuntiva, la cui retribuzione è pari a 6,66 ore, pari  alla risultante di 173 (le ore medie pagate mensilmente) diviso 26 (che sono le giornate medie considerate al mese).

Una curiosità, nel 2011, in occasione della neo istituita festa del 150° anniversario dell'Unità d'Italia del 17 marzo, la festività venne utilizzata per compensarne gli effetti economici e la retribuzione venne anticipata ai lavoratori da novembre a marzo.

 

venerdì 5 settembre 2014

"REGALARE" GIORNI DI FERIE AI COLLEGHI MALATI, FORSE TRA UN PO' SARA' POSSIBILE

Quante volte parlando con i nostri colleghi di lavoro, questi ci dicono: " ho terminato i giorni di ferie" e noi gli rispondiamo:  " se vuoi te ne regalo uno io". Quella che adesso si riduce ad una battuta o quasi, potrebbe forse a breve trovare realizzazione. Un sorta welfare solidale "fai da te". Una solidarietà a costo zero per lo Stato, ma dai grandi benefici per i cittadini e i lavoratori. Un emendamento al Jobs act, presentato da una senatrice leghista, vorrebbe introdurre la possibilità di cedere giorni di ferie ai colleghi che ne hanno bisogno, evitando così che questi siano costretti ad assentarsi dal lavoro o, in caso ancora più gravi, a licenziarsi. Il provvedimento nei prossimi giorni passerà al vaglio della commissione lavoro al Senato e ha già guadagnato il parere favorevole della maggioranza di governo.
In Francia ad esempio, esiste già una legge che permette ai dipendenti di "regalare" giorni di ferie. E' la "legge Mathys", il nome di un bimbo di dieci anni malato di cancro e morto pochi mesi fa. Nel 2009, dopo l’ennesima ricaduta, il padre aveva utilizzato tutti i giorni di vacanza e di permesso a sua disposizione: così i suoi colleghi avevano messo insieme i loro giorni liberi e glieli avevano ceduti. Tutto tempo prezioso per l'uomo che è riuscito ad essere al fianco del figlio fino all'ultimo giorno.
Una stessa gara di solidarietà era andata in scena a Pisa dove un'autista dei bus cittadini aveva sfruttato i giorni di ferie ceduti da colleghi e colleghe per curarsi. Tornata a lavoro era stata lei stessa, poi, a regalare i permessi "avanzati" ad altri dipendenti in difficoltà.
Nel caso italiano si è stabilito, per ora, di garantire questa possibilità in caso di figli minori affetti da gravi malattie, patologie, handicap o vittime di incidenti che necessitino di presenza fisica e cure. Questo forse è il giusto modo  di concepire il luogo di lavoro, dove passiamo una buona parte della nostra giornata, come una comunità di persone nella quale dotarsi di servizi solidali, soprattutto verso coloro che sono meno fortunati di noi.

giovedì 4 settembre 2014

ASSENZE TATTICHE DAL LAVORO: SECONDO LA CASSAZIONE LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO

Allungare le ferie, un week end, un ponte festivo con la malattia? Attenzione, potrebbe scattare il licenziamento. Secondo, infatti, una sentenza (numero 18678) della Cassazione di oggi, l’assenteista tattico che – guarda caso – si ammala puntualmente prima o dopo i giorni di riposo lede, così facendo, il rapporto di fiducia col suo datore e, pertanto, compie una di quelle condotte talmente gravi da giustificare il recesso dal rapporto di lavoro (con preavviso). E ciò vale anche se il periodo di comporto relativo alla malattia non è stato ancora superato. Scatta il licenziamento per giustificato motivo soggettivo quando la prestazione lavorativa non è adeguata e non fornisce utilità all’azienda, a causa della mancata presenza in servizio per un paio di giorni al mese, che crea malcontento fra i colleghi costretti alle sostituzioni.
Scarso rendimento punito
Chi cade puntualmente malato in occasione del week end, delle festività o di altre ricorrenze solo allo scopo di allungare i giorni di riposo o fare altrettanti “ponti” penalizza l’organizzazione aziendale. La malattia “a macchia di leopardo”, strategicamente agganciata alle feste comandate rende il dipendente non più proficuamente utilizzabile da parte del datore. La sua condotta, dunque, integra i presupposti richiesti dalla legge, secondo cui “il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro oppure da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Il licenziamento è deciso dall’azienda per ragioni tecniche: non viene in rilievo la malattia, ma la quantità di assenze che, pure incolpevoli, danno luogo a uno scarso rendimento del dipendente e finiscono col danneggiare la produzione aziendale per via degli scompensi organizzativi.
La Cassazione ha quindi confermato il licenziamento intimato all'uomo da un'azienda di materiale edile della provincia di Chieti. La corte d'appello de l'Aquila aveva, infatti, accertato, ascoltando come testimoni i colleghi, le assenze sistematiche, per «un numero esiguo di giorni», ma «reiterate», a «macchia di leopardo» e «costantemente agganciate» ai giorno di riposo.
La Corte ribadisce sì che «il datore di lavoro non può recedere dal rapporto prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza», tuttavia in questo caso le assenze per malattia assumono rilevo per la prestazione lavorativa «inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l'organizzazione aziendale». Infatti, spiega la Corte, le assenze «comunicate all'ultimo momento determinavano la difficoltà, proprio per i tempi particolarmente ristretti, di trovare un sostituto», considerando che le assenza si verificavano soprattutto in coincidenza «del fine settimane o del turno di notte».









martedì 12 agosto 2014

STRUMENTI PER CAPIRE - FERIE E MALATTIA

Cosa succede se ho un evento morboso, sia esso malattia o infortunio durante il periodo delle ferie, quindi non sul lavoro?
 
Dal rinnovo del contratto del luglio 1994, si è stabilito che la malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al settimo comma dell'art. 10, Sezione quarta, Titolo III, ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

•a) malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;
•b) malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.
 
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
 
Quindi la procedura da seguire è la medesima di un evento di malattia insorto durante un qualsiasi periodo dell'anno e vale a dire:
 
 
Avvertire l’azienda  (anche telefonicamente , comunicando Nome e Cognome  e numero di protocollo del certificato di malattia  se ne è già in possesso).
Inviare il certificato medico ondine tramite il medico di famiglia, entro massimo il secondo giorno sia all’ azienda e all’INPS.
Comunicare all’azienda il cambiamento di residenza o domicilio e ad assicurarsi che sul certificato medico sia segnata con esattezza il domicilio presso il quale il lavoratore si trova durante il periodo di malattia. Inoltre in caso di visita medica presso le strutture pubbliche durante il decorso della malattia avvisare sempre l’Azienda/Inps e dopo la visita farsi certificare dal medico competente l’avvenuta visita.
Fasce di reperibilità
Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00

lunedì 30 dicembre 2013

DAL 1° GENNAIO PARTE LA 3^ CATEGORIA SUPER IN VIRTU' DEL RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DEL 2012!!!

Il Contratto Fim-Uilm del 5 dicembre 2012 continua a produrre buoni risultati!
Da gennaio 2014 arriva la 3ª Super! Grazie al grande impegno della Fim Cisl nell’ultimo rinnovo contrattuale è stato ottenuto un importante risultato nell’ottica della riforma dell’inquadramento professionale, tema sul quale la nostra Organizzazione è impegnata da tanti anni: dal 1° gennaio 2014 entrerà infatti in vigore una nuova categoria, la 3^ Super.
Appartengono a questa categoria i lavoratori con le caratteristiche proprie della 3^ categoria che con specifica formazione ed esperienza maturata nell’azienda svolgono con carattere di continuità:
a) oltre la normale attività, mansioni di tutoraggio formativo per apprendisti, addestramento per affiancamento per nuovi assunti o comunque per lavoratori di livello pari o inferiore,secondo piani e modalità definiti dall’azienda;
b) attività di team leader coordinando, senza potere gerarchico,il gruppo di lavoratori di attribuzione secondo le specifiche definite dall’azienda.
I minimi contrattuali mensili per la nuova categoria saranno dunque:
dal 1° gennaio 2014, 1578,14 €;
dal 1° gennaio 2015, 1622,96 €.
La tanto auspicata riforma dell’inquadramento professionale è ancora nei fatti  lontana ma, certamente, questo riscontro, aggiunge un nuovo e positivo passo in avanti verso questa lunga e complicata battaglia per ottenere più equità e oggettività in una materia che le Aziende invece, a torto, considerano una loro prerogativa
Per la 7° categoria l’elemento retributivo di 59,39 euro sara' inglobato nei minimi tabellari. Sempre dal 1° gennaio 2014 verra' istituita l’8a Categoria esclusiva per i Quadri e l’indennita' di funzione di € 114,00 verra' inglobata nei minimi tabellari. La Fim ritiene che solo attraverso il rinnovo dei del contratti nazionali si tutela il potere di acquisto delle buste paga dei lavoratori metalmeccanici. Come in passato, oggi siamo convinti che il Contratto nazionale sottoscritto il 5 dicembre 2012 e' un buon contratto e gli incrementi economici e i miglioramenti normativi ne sono la prova tangibile. 

venerdì 27 dicembre 2013