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sabato 14 marzo 2026

TUTTE LE NOVITA' DEL MODELLO 730/2026


Pubblicato il modello definitivo, vediamo insieme cosa c'è di nuovo nel 730 2026

Il Modello recepisce le novità introdotte nell'ultimo anno che hanno effetto su redditi e spese del 2025.

Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF: per il 2025 è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote: 

  • Fino a 28.000 euro: 23%
  • Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro: 35%
  • Oltre 50.000 euro: 43%

Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente

  • innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
  • per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
  • per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda rapportata al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro e con importo decrescente tra i 32.000 euro e i 40.000 euro.

Figli e altri familiari a carico: 

  • sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  • le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
  • dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;

 

Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sostitutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;
 

Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;

Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;
Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro; Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente;

Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;

Rimodulazione delle detrazioni per oneri: 

  • dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;
  • detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
  • Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di riqualificazione edilizia, di risparmio energetico e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 65%;
  • Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;

Nuovi crediti d’imposta per favorire il ripopolamento dei Comuni di montagna: 

  • Credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
  • Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
  • Credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.

Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1 gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.

 (FONTE: CAFCISL.IT)

giovedì 28 ottobre 2021

CAMPAGNA FISCALE 2022 - CORSO FORMATIVO GRATUITO PER OPERATORE FISCALE



Aperte le iscrizioni per il corso di formazione gratuito di Caf Cisl Marche per operatori stagionali per la compilazione del modello 730 finalizzato all’assunzione di personale
Le adesioni, attraverso invio curriculum, dovranno pervenire entro e non oltre il 21 novembre 2021.

SCOPRI QUI COME ISCRIVERTI
 

venerdì 12 marzo 2021

MODELLO 730/2021 REDDITI 2020, OCCHIO ALLA TRACCIABILITA' DELLE SPESE DA DETRARRE


Stiamo preparando documenti, spese per la compilazione del 730/2021 redditi 2020? Bene, però per alcune spese non basterà produrre semplicemente la fattura o lo scontrino, ma bisognerà presentare anche la prove del pagamento effettuato "non in contanti", ma anche l'identificazione del suo autore e di chi incassa. Infatti. dal 1° gennaio del 2020 è entrata in vigore la novità riguardante l’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per alcune spese detraibili. In pratica per avere diritto alla detrazione fiscale che resta fissata sempre al 19%, occorre che si sia evitato il pagamento in contanti. Come stabilito dalla legge di Bilancio 2020 che ha introdotto la norma che stabilisce che “Ai fini dell’imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  la detrazione dall’imposta lorda nella misura del  19  per  cento  degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e in altre  disposizioni  normative  spetta  a condizione che  l’onere  sia  sostenuto  con  versamento  bancario  o postale  ovvero  mediante  altri  sistemi   di   pagamento   previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

In pratica, restano fuori dalla novità e quindi sono detraibili a prescindere dallo strumento di pagamento utilizzato (anche i contanti quindi), le seguenti spese:

Spese per l’acquisto di medicinali, anche veterinari e dei dispositivi medici;

Spese sostenute per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Pertanto, ad esclusione delle spese sostenute in farmacie e parafarmacie, o di quelle sostenute per visite specialistiche, analisi di laboratorio e analisi presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, tutte le altre devono sottostare alla regola che prevede l’uso di moneta elettronica, come ad esempio locazioni per studenti fuori sede, spese badanti per persone non autosufficienti, o anche spese mediche al di fuori del ssn e strutture pubbliche, ma anche la visita dal veterinario del nostro amico a quattro zampe..

Per strumenti tracciabili si intendono: Bancomat, Carta di credito, Carte prepagate, Assegni bancari, Assegni circolari, Bonifici bancari, Bonifici postali, Giroconto, ossia tutto quello che convenzionalmente viene definita moneta elettronica. 

Per dimostrare il pagamento con carta di credito : è sempre necessario l’estratto conto della carta per individuare i soggetti coinvolti, non essendo sufficiente la ricevuta Pos;

per il pagamento con carta di debito (bancomat): si ritiene sufficiente la ricevuta Pos ma si consiglia l’esibizione anche dell’estratto conto bancario collegato. Nel caso in cui non sia disponibile la ricevuta del Pos, l’estratto conto salva comunque la detrazione;

per il pagamento con carte prepagate: basta la ricevuta Pos, se questa non fosse disponibile (ad esempio per pagamento effettuato online) dovrebbe essere sufficiente la stampa dei movimenti dal sito o dall’app collegati alla carta;

per il pagamento con app o altri sistemi elettronici: non è necessario la ricevuta del Pos ma occorre sempre esibire l’estratto conto del mezzo elettronico, se disponibile, o la stampa della ricevuta elettronica della transazione in cui siano identificati i soggetti coinvolti.

lunedì 16 novembre 2020

Novità sui pagamenti tracciabili per le spese sanitarie 2020 da detrarre nella dichiarazione dei redditi 2021


Come sappiamo, dal 1 gennaio 2020, le spese che si porteranno in detrazione in dichiarazione dei redditi 2021 non possono più essere pagate in contanti ma solo con metodi di pagamento tracciabili: bancomat, carte di credito/debito (anche prepagate) e moneta elettronica, bonifico bancario/postale, bollettino postale, assegno.

Unica eccezione sono le spese per medicinali, dispositivi medici e le prestazioni di strutture del Sistema Sanitario Nazionale (pubbliche o accreditate).

Rispondendo ad un interpello, l'Agenzia delle Entrate ha dato un chiarimento importante riguardo alle modalità di pagamento delle spese sanitarie, in particolare ai casi in cui la carta di credito utilizzata non sia intestata a chi ha usufruito della prestazione ed è quindi beneficiario della detrazione (il caso era del marito che paga la spesa medica della moglie con la sua carta di credito).

L'Agenzia ha risposto che l’onere può essere considerato sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, anche se non è l’esecutore materiale del pagamento. Occorre però assicurare ai fini della detraibilità la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da altro contribuente, fornendo al Caf un documento che provi la transazione/pagamento con ricevuta bancomat o estratto conto o bollettino postale, o MAV.

Altro chiarimento importantissimo per non perdere la possibilità di detrarre la spesa è che in mancanza di queste ricevute, la tracciabilità può essere documentata tramite la annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che ha effettuato la prestazione.

(FONTE: CAFCISL.IT)

venerdì 10 gennaio 2020

SOLO PAGAMENTI TRACCIABILI PER LE PESE 2020 DA DETRARRE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021

Solo pagamenti tracciabili per le spese 2020 da detrarre nella dichiarazione dei redditi 2021
Unica eccezione sono le spese per medicinali, dispositivi medici e le prestazioni di strutture del Sistema Sanitario Nazionale (pubbliche o accreditate).
Dal 1 gennaio 2020, tutte le spese che si porteranno in detrazione in dichiarazione dei redditi non possono più essere pagate in contanti ma solo con metodi di pagamento tracciabili:
 - bancomat, carte di credito/debito (anche prepagate) e moneta elettronica
 - bonifico bancario/postale, bollettino postale
 - assegno

Il conto/carta dal quale si effettua il pagamento deve essere intestato alla persona che porterà in detrazione la spesa.

Attenzione: oltre alla fattura, va conservata e portata al Caf anche la copia della ricevuta del pagamento!

(FONTE: CAFCISL.IT)

sabato 14 settembre 2019

FISCO TIME - ENTRO IL 30 SETTEMBRE SI PUO' BLOCCARE O RIDURRE L'ACCONTO IRPEF DI NOVEMBRE DA MODELLO 730. COME FARE

Scadrà il prossimo 30 settembre il termine per richiedere al datore di lavoro o all’ente pensionistico, sotto la propria responsabilità, di annullare o ridurre il secondo o unico acconto dell’Irpef.
L’opportunità riguarda i contribuenti che, per il 2019, prevedono di conseguire redditi inferiori a quelli dell’anno scorso o di sostenere maggiori spese detraibili o deducibili.
Chi, dunque, si rende conto di avere una situazione reddituale sostanzialmente differente – in negativo – rispetto a quella avuta nel 2018, può comunicare al proprio sostituto d’imposta gli importi che intende versare in acconto e che saranno addebitati sulla retribuzione/pensione di novembre.

La richiesta da consegnare al datore di lavoro o all’ente pensionistico deve riportare, come oggetto, che si tratta della comunicazione di annullamento o riduzione del secondo o unico acconto dell’Irpef e/o della cedolare secca e, a seguire, i dati del dichiarante e i nuovi importi (eventualmente, anche zero) da trattenere a titolo di seconda rata di acconto.
Nel caso di dichiarazione congiunta, è opportuno specificare se l’annullamento (o la riduzione) riguarda solo le somme del dichiarante o anche quelle del coniuge, indicando i rispettivi importi da trattenere.

Bisogna però fare attenzione agli errori. Qualora le previsioni reddituali risultassero sbagliate e, quindi, venisse pagato un acconto inferiore al dovuto, scatterebbe, oltre agli interessi, la sanzione per versamento insufficiente, pari al 30% delle somme omesse (ridotta al 10%, se la conseguente comunicazione di irregolarità viene pagata nei trenta giorni successivi al suo ricevimento).
Il versamento della seconda (o unica) rata di acconto Irpef, scade di regola il 30 novembre di ogni anno. Quest'anno, però, visto che il 30 cade di sabato, l'adempimento slitta automaticamente a lunedì 2 dicembre.

Per tale adempimento basta rivolgersi al caaf che ha elaborato e trasmesso la dichiarazione dei redditi e richiedere l’apposito modulo compilato, da consegnare entro il 30 settembre al datore di lavoro o all’ente pensionistico.

lunedì 22 aprile 2019

FISCO TIME - DETRAZIONE AFFITTI UNIVERSITARI FUORI SEDE, PIU' VANTAGGIOSA PER I RESIDENTI IN COMUNI MONTANI O DISAGIATI

Tra le tante detrazione e deduzioni che danno diritto ad un risparmio di imposta in sede di dichiarazione dei redditi c'è anche quella relativa agli affitti degli studenti universitari fuori sede, così come lo scorso anno particolarmente vantaggiosa per gli studenti residenti in comuni montani o disagiati. 
Limitatamente agli anni di imposta 2017-2018, la detrazione per il 2017 e per il 2018 è stata estesa dalla legge di Bilancio 2018 anche agli studenti iscritti a università situate nella stessa provincia di quella di residenza e con distanza pari ad almeno 50 chilometri nel caso di residenza in zone montane o disagiate. Per beneficiare della detrazione del 19% dell’affitto pagato è necessario che università e casa presa in affitto siano situati nello stesso Comune.
L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che la detrazione per i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede (prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, Tuir) è pari al 19%, per un importo non superiore a 2.633 euro. Per avere diritto al bonus, gli studenti devono essere iscritti a un corso di laurea presso un’università di un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 km e comunque in una provincia diversa.
La legge di Bilancio 2018 ha modificato la disciplina della detrazione prevedendo che, limitatamente al 2017 e al 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate (articolo 15 del Tuir, comma 1, lettera i-sexies.01). La modifica, quindi, consente di beneficiare dell’agevolazione a condizioni più favorevoli nel caso in cui il comune di residenza dello studente sia situato in una zona montana o disagiata.

giovedì 28 marzo 2019

FISCO TIME - TUTTE LE DATE DEL MODELLO 730/2019



Sta per scattare la campagna fiscale 2019, che si concluderà come termine ultimo il 23 luglio. I sostituti d'imposta, ossia i datori di lavoro hanno cominciato la distribuzione delle CU (ex CUD), mentre l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile online dal 15 aprile, il 730 precompilato. (s.b.)

martedì 19 febbraio 2019

MODELLO 730/2019, COMINCIAMO A PREPARARE I DOCUMENTI


Si avvicina a grandi falcate la stagione delle dichiarazioni dei redditi, che come noto comincerà il 15 aprile (per concludersi il 23 luglio), giorno in cui sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il modello precompilato. Anche se saranno diversi gli oneri ed i redditi caricati online con il modello 730 precompilato, ecco uno specchietto riepilogativo  dei documenti che se presentati daranno diritto a detrazioni e deduzioni di imposta. (s.b.)


domenica 13 gennaio 2019

BOZZA MODELLO 730/2019, NOVITA' RIGUARDANTI LE DETRAZIONI DI IMPOSTA


All'inizio dell'anno l'Agenzia delle Entrate ha reso note le bozze del 730/2019. Vediamo le novità riguardanti le detrazioni di imposta delle quali sarà possibile usufruire.

Detrazione abbonamenti trasporto pubblico: la legge di bilancio 2018, con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, ha reintrodotto una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale fino a un massimo di 250 euro (detrazione massima 47,50 euro), inclusi eventuali spese sostenute per i familiari a carico. Ricordate di portare lo scontrino/ricevuta per la spese sostenute nel 2018!

Casa: entrano in dichiarazione il bonus verde (detrazione 36% fino a un massimo di 36.000 euro per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili,  e la detrazione del 19% sui premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulati a partire dal 1 gennaio 2018. Per i condomini nelle zone sismiche 1, 2 e 3. entrano in dichiarazione le detrazioni per gli interventi sulle parti comuni che riducono il rischio sismico insieme alla riqualificazione energetica, spettante nella misura dell’80%, se ne consegue il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero dell’85%, se il passaggio è a due classi di rischio

Studenti con diagnosi di DSA (disturbo specifico dell'apprendimento): è prevista una detrazione di importo pari al 19% delle spese sostenute nel 2018 per l’acquisto di strumenti utili all’apprendimento fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. 

Erogazioni a favore di Onlus, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di volontariato: il nuovo 730 premia la generosità: si potrà detrarre si  detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti per  le erogazioni liberali in denaro o in natura a  favore  degli  enti  del  Terzo settore non commerciali, per  un  importo complessivo non superiore a 30.000 euro, elevato al 35% se a favore di organizzazioni di volontariato.

(FONTE:CAFCISL.IT)

venerdì 4 gennaio 2019

L'AGENZIA DELLE ENTRATE PUBBLICA LA BOZZA DEL MODELLO 730/2019

L’Agenzia delle Entrate ha avviato nei giorni scorsi la stagione della dichiarazione dei redditi 2019, relativa al periodo di imposta 2018, pubblicando, nel proprio sito istituzionale, la prima versione del modulo per lavoratori dipendenti e pensionati.
Quali saranno le scadenze? Il 15 aprile 2019 sarà messo a disposizione dei contribuenti il modello 730 precompilato sul sito dell'Agenzia delle Entrate,
il 7 luglio 2019 è la scadenza per l’invio del 730 tramite il sostituto d’imposta (termine che slitta a lunedì 8 essendo di domenica);
il 23 luglio 2019 è la scadenza per l’invio del modello 730 precompilato o ordinario.
Ricordiamo inoltre  che sarà la CU 2019 (l’ex modello CUD) a dare il via ufficiale alla stagione di dichiarazione dei redditi: il 7 marzo i sostituti d’imposta dovranno trasmetterla all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione del 730 precompilato. Ci saranno parecchie novità, tra le quali tornerà la detrazione del 19% per abbonamenti a bus e treni.



mercoledì 14 novembre 2018

DICHIARAZIONE DEI REDDITI FUORI TEMPO MASSIMO. COSA FARE?

Il 31 ottobre sono scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2018, dopo il 730 è time out anche per chi utilizza il Modello Redditi. E adesso? È comunque possibile rimediare, presentando una dichiarazione tardiva entro novanta giorni dalla data di scadenza ordinaria pagando una sanzione di 25 euro. Se dalla dichiarazione tardiva risulta un debito d’imposta, si dovranno versare con gli interessi decorrere dalla scadenza saltata, e la sanzione per omesso versamento, ridotta in funzione del momento in cui avviene la regolarizzazione.

Dopo i 90 giorni dalla scadenza la dichiarazione è considerata omessa. Le sanzioni previste per l’omessa presentazione sono le seguenti: se sono dovute imposte la sanzione amministrativa va dal 120% al 240% (con minimo di 250 euro) ridotta dal 60 al 120% nel caso in cui il contribuente provveda a presentare una nuova dichiarazione entro i termini della dichiarazione per l’anno successivo. Se non sono dovute imposte o per l’omessa dichiarazione si applica la sanzione da 250 a 1000 euro. Se si presenta la dichiarazione entro i termini dell’anno successivo, la sanzione va da 150 a 500 euro.

(FONTE: CAFCISL.IT)

sabato 20 ottobre 2018

CORSO GRATUITO CAF CISL MARCHE PER OPERATORE FISCALE, CAMPAGNA 730/2019


Anche per il 2019  il Caf Cisl Marche organizza un corso gratuito per la compilazione del Modello 730 finalizzato all’assunzione di personale
Chi fosse interessato può iscriversi al seguente link: 

https://www.randstad.it/candidato/aziende-che-assumono/labor-service-srl/

Scadenza 17 novembre 2018

venerdì 14 settembre 2018

BONUS TRASPORTO, CONSERVIAMO LE RICEVUTE PER AVERE DIRITTO ALLA DETRAZIONE!!!

L'Agenzia delle Entrate con un tweet dei giorni scorsi ci ricorda che è stato ripristinato il bonus trasporti. Quindi attenzione a non gettare le ricevute per le spese sostenute quest'anno se si vorrà usufruire delle detrazione relativa in sede di dichiarazione dei redditi 2019!!!.
La legge di Bilancio 2018 ha, infatti reintrodotto una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, su un costo annuo massimo di 250 euro, con un risparmio fiscale effettivo massimo di 47,50 €. L’agevolazione riguarda sia le spese sostenute direttamente dal contribuente per l’acquisto di un abbonamento del trasporto pubblico, sia quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico.
Per le detrazioni relative all’acquisto dell’abbonamento da parte dei cittadini e dei familiari a carico dovranno essere conservati il titolo di viaggio e la documentazione relativa al pagamento, da esibire al momento della dichiarazione dei redditi 2019.
Inoltre, non concorrono a formare reddito di lavoro le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dal datore di lavoro o le spese sostenute direttamente da quest’ultimo per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico del dipendente e dei suoi familiari. (s.b.)