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giovedì 20 agosto 2026

FONDI PENSIONE: Extradeducibilità per i "Nuovi Lavoratori" (Post-2007)


La normativa riconosce un regime di favore per i soggetti di
 prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 (soggetti con versamenti contributivi alla previdenza obbligatoria successiva al 1° gennaio 2007). L'obiettivo è favorire chi, nei primi anni di carriera, ha avuto una capacità di risparmio ridotta o redditi bassi che non hanno permesso di saturare il limite di deducibilità.

La Legge di Bilancio 2026 interviene anche su questa specifica agevolazione.

In relazione al meccanismo di recupero si ricorda che nei primi 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare, se il lavoratore non ha utilizzato l'intero plafond di deducibilità, può recuperare la differenza nei 20 anni successivi.

Relativamente alle nuove soglie e alla quota annua aggiuntiva va considerato che il limite di "extra-deduzione" utilizzabile ogni anno sale a 2.650 € (la metà di 5.300 €, precedentemente era circa 2.582 € pari alla metà di 5.164,57 euro). Per quanto riguarda il tetto massimo complessivo, sommando la deducibilità ordinaria e quella extra, il lavoratore può arrivare a dedurre fino a un totale di 7.950 € annui.

Questa novità sui lavoratori di prima occupazione è applicabile anche a coloro che hanno aderito a un fondo pensione prima del 2026. Resta inteso che, per tali soggetti, l’ammontare complessivo dei contributi deducibili ma non versati nei primi 5 anni di partecipazione al fondo pensione verrà calcolato in base alla previgente soglia di 5.164,57 € per gli anni fino al 2025 e in ragione del nuovo limite di 5.300 € per gli anni decorrenti dal 2026 in poi. Ad esempio per il soggetto neo occupato post 2007 che si è iscritto al fondo pensione nell’anno 2022, l’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni sarà determinato moltiplicando la previgente soglia di 5.164,57 € per i primi 4 anni e sommando l’importo del nuovo limite di 5.300 € per l’anno 2026.
 

sabato 14 marzo 2026

TUTTE LE NOVITA' DEL MODELLO 730/2026


Pubblicato il modello definitivo, vediamo insieme cosa c'è di nuovo nel 730 2026

Il Modello recepisce le novità introdotte nell'ultimo anno che hanno effetto su redditi e spese del 2025.

Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF: per il 2025 è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote: 

  • Fino a 28.000 euro: 23%
  • Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro: 35%
  • Oltre 50.000 euro: 43%

Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente

  • innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
  • per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
  • per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda rapportata al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro e con importo decrescente tra i 32.000 euro e i 40.000 euro.

Figli e altri familiari a carico: 

  • sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  • le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
  • dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;

 

Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sostitutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;
 

Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;

Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;
Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro; Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente;

Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;

Rimodulazione delle detrazioni per oneri: 

  • dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;
  • detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
  • Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di riqualificazione edilizia, di risparmio energetico e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 65%;
  • Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;

Nuovi crediti d’imposta per favorire il ripopolamento dei Comuni di montagna: 

  • Credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
  • Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
  • Credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.

Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1 gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.

 (FONTE: CAFCISL.IT)

giovedì 10 maggio 2018

730 2018, TUTTE LE SPESE DEDUCIBILI E DETRAIBILI

Quando si presenta la dichiarazione dei redditi i contribuenti possono portare in detrazione o deduzione compilazione alcune spese od oneri eri sostenuti nell'anno precedente. Per non perdere nessuna opportunità di risparmio riepiloghiamo le spese che danno diritto ad una riduzione delle tasse dovute: detraendole, che significa sottraendole dalle imposte da versare, o deducendole e quindi sottraendole dal reddito complessivo sul quale si calcola l'imposta. 
Vediamo quali sono le principali detrazioni previste dal 730 a partire da quella per i familiari a carico: per essere considerati a carico, coniuge figli o altri familiari non devono aver avuto un reddito superiore a euro 2.840,51. Per tutti i familiari a carico è possibile portare in detrazione le spese sostenute: in particolare per i figli si potranno detrarre le spese di istruzione, dal nido al diploma (136,23 massimo per ogni figlio) e le spese per le tasse universitarie, e anche le spese per l'iscrizione ad attività sportive dilettantistiche per i figli tra i 5 e i 18 anni (massimo 39.9 euro a figlio). 
Anche l'abitazione è oggetto di numerose opportunità di risparmio fiscale, sia per chi sta in affitto sia per i proprietari. Chi acquista casa può detrarre il 19% sia le spese di intermediazione immobiliare (fino a 190 euro) che gli interessi passivi del mutuo (massimo 760 euro). Ci sono poi i bonus legati a ristrutturazione (50%) e risparmio energetico (65%) il bonus mobili (50%) e il bonus sicurezza (50%). Anche gli inquilini in affitto possono godere di detrazioni che variano in base al reddito dell'inquilino e dal tipo di contratto. Prevista anche una detrazione del 19% fino a 2633 euro per gli studenti fuori sede. Veniamo alla detrazione più frequente: le spese mediche, che possono essere detratte nella misura del 19% con una franchigia di 129,11 euro. Con un limite massimo di 387,34 euro, godono della stessa detrazione anche le spese veterinarie. 
Si detrae anche la generosità: beneficienza ed erogazioni a favore di onlus, ong, istituti religiosi, partiti, università, ed enti di ricerca sono tutti detraibili. Queste invece sono le spese deducibili: Ticket del Servizio Sanitario Nazionale; assegni periodici per il mantenimento dell'ex coniuge (ma non quelli per il mantenimento dei figli). Sono inoltre deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali e volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza, anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico come i contributi per fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, forme pensionistiche complementari e individuali (fino a 5.164,57 euro), l'assicurazione casalinghe, il riscatto degli anni di laurea o la ricongiunzione dei contributi, contributi versati a favore di colf e badanti, per la parte a carico del datore di lavoro (fino a 1.549,37 euro). 
Nel caso di persone disabili, sono deducibili le spese sanitarie, per l'assistenza infermieristica e riabilitativa (con prescrizione medica). In caso di ricovero non è deducibile la retta, ma solo le spese mediche e di assistenza specifica. 

(FONTE: CAFCISL.IT)