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giovedì 31 maggio 2018

TASI E IMU: 18 GIUGNO SCADENZA PER VERSARE L'ACCONTO 2018

La principale scadenza di giugno è quella per le imposte sugli immobili: entro lunedì 18 giugno va versato l'acconto (o la rata unica) di TASI e IMU per il 2018, tramite F24 o con l'apposito bollettino postale. Ricordiamo che il secondo acconto e conguaglio andranno versati entro il 17 dicembre.
La TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) è l'imposta che copre i costi per i servizi comunali rivolti alla collettività, come per esempio la manutenzione delle strade, giardini e illuminazione. L'IMU, l'imposta municipale unica è la tassa sui beni immobili di proprietà, che viene pagata sulla prima casa di lusso, sulle seconde case e altri tipi di immobili come capannoni, uffici, negozi ecc.
Dal 2016 non sono più soggetti al pagamento dell'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, con eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (accatastati come A1, A8 e A9) che continuano a pagare sia la Tasi che l'Imu. 
Anche il coniuge separato che lascia la casa coniugale per andare in affitto, avrà diritto all'abolizione delle imposte, per cui sarà esente dal pagamento di IMU e TASI sulla prima casa.
Su box, cantine e soffitte, non si pagano Imu e Tasi ma solo per una "pertinenza" per tipo. Ad esempio chi ha un box e una cantina non versa nulla, ma se si tratta di due box o due cantine, uno dei due sarà soggetto sia a Tasi che Imu.
Chi possiede abitazioni date in locazione è ovviamente soggetto al pagamento di Imu e Tasi, ma se sono affittate a canone concordato è prevista una riduzione del 25% della base imponibile. 
La riduzione è invece del 50% in caso di immobili concessi in uso gratuito tra genitori e figli (parenti in linea retta di primo grado). Attenzione però alle condizioni per godere della riduzione d'imposta: innanzitutto il comodato deve essere stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate, chi concede l'abitazione oltre all'immobile dato in comodato deve risiedere nello stesso comune e può possedere al massimo un'altra abitazione che deve essere nello stesso comune, adibita ad abitazione principale e non di lusso. Quindi non si applicherà la riduzione se il comodante possiede 3 o più immobili ad uso abitativo (anche in percentuale), se i 2 immobili si trovano in comuni diversi, se si risiede in un comune diverso da quello dell'immobile e infine se l'abitazione data in comodato non è abitazione principale del comodante. Il comodatario però non verserà più la Tasi per gli inquilini, se si tratta di abitazione principale.
Veniamo ora agli inquilini che non essendo proprietari non pagano l'IMU ma potrebbero dover parare la TASI: se l'immobile affittato è l'abitazione principale non la pagheranno, come tutti i proprietari, se invece non è l'abitazione principale, pagheranno una Tasi "light" che va dal 10% al 30%.
I terreni sono soggetti a IMU con aliquota variabile dal 4,6 per mille al 10,6 per mille. Si confermano però le esenzioni per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola (a prescindere dall'ubicazione del terreno). Esenti anche i terreni siti in un Comune classificato come montano - mentre se il terreno è sito in un Comune parzialmente montano, l'esenzione spetta solo se il terreno ricade in una zona c.d. "svantaggiata" - e per i terreni ubicati nei Comuni delle isole minori. Non pagano anche i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Entro il 18 giugno si deve versare il 50% dell'imposta annua, calcolata sulle aliquote ed eventuali detrazioni deliberate dai Comuni, tramite F24, bollettino di conto corrente o altre modalità di pagamento elettronico autorizzate.
Per i Comuni che non hanno ancora deliberato per il 2018, le aliquote per il calcolo Imu Tasi da usare per l'acconto rimangono quelle in vigore nel 2017, da conguagliare poi con la scadenza del saldo di dicembre.
Non ci saranno però grosse sorprese: anche per il 2018 è stato decretato il blocco degli aumenti dei tributi per gli enti locali (articolo 1, comma 37 della legge di Bilancio 2018). Le amministrazioni locali non potranno incrementare aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015, perché la stessa misura era in vigore anche nel 2016 e 2017. 
Il blocco degli aumenti non si applicherà nei Comuni istituiti in seguito alla loro fusione. La norma della legge di Bilancio ha confermato, inoltre, il potere di mantenere in vita la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, purché già confermata nel 2016 e 2017. Sono inoltre escluse dal blocco la Tari (Tassa sui RIfiuti) e tutte le entrate che hanno natura patrimoniale, come il canone occupazione spazi e aree pubbliche e il canone idrico. 

Come sempre, la sede Caf Cisl più vicina a è disposizione per fornire assistenza nel calcolo e predisporre il bollettino. 

(FONTE:CAFCISL.IT)

domenica 20 maggio 2018

FOCUS FISCO: NON SOLO 730, IL 18 GIUGNO SCADE L'ACCONTO IMU (E DOVE PREVISTA LA TASI)

Non solo 730 time. Infatti la scadenza di Imu e Tasi 2018 si avvicina. Tra poco meno di un mese i possessori di immobili ubicati nel territorio italiano,dovranno tornare alla cassa e mettere mano al portafoglio per effettuare il versamento dell’acconto IMU/TASI 2018.   La prima (o unica) rata dell’IMU dovuta per il 2018, ad eccezione di determinati immobili, deve essere pagata entro il 18 giugno 2018 sulla base delle aliquote nonché detrazioni stabilite dai singoli Comuni per l’anno 2017. Nei casi in cui il Comune abbia già deliberato le aliquote IMU per il 2018, il contribuente potrà (non vi è obbligo, è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2017 anche per il pagamento della prima rata 2018. Tenendo presente, comunque, che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2018 fino al 15 ottobre 2018 (in quanto il 14 ottobre cade di domenica).
Invece, la seconda rata 2018 (a saldo della prima) va pagata entro il 17 dicembre 2018 (in quanto anche il 16 dicembre cade di domenica), prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2018, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite dell’apposito “portale del federalismo fiscale” entro il 15 ottobre 2018 (in quanto il 14 ottobre cade di domenica), in modo che il Ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito entro il termine del 29 ottobre 2018 (in quanto il 28 ottobre cade di domenica). Nei casi in cui il Comune non provveda all’invio della propria deliberazione entro il 15 ottobre 2018, la seconda rata a conguaglio della prima andrà versata prendendo a riferimento le aliquote approvate nel 2016.

venerdì 1 dicembre 2017

SALDO IMU E TASI, QUEST'ANNO SCADE IL 18 DICEMBRE.

Si avvicina l'appuntamento con il saldo IMU. La scadenza del saldo Imu 2017 è prorogata per legge a lunedì 18 dicembre in quanto il giorno della scadenza ordinaria del 16 dicembre cade di sabato, e quindi per il gioco del fine settimana slitterà di due giorni in avanti.  Dopo che era stata eliminata l’IMU sulla prima casa, con la Legge di Stabilità 2016 è arrivata anche l’abolizione la TASI per le abitazioni principali. IMU e TASI restano, a volte in abbinata se previste dal comune, invece sugli altri immobili. Ecco un piccolo vademecum su alcune casistiche che regolano il pagamento o l'esenzione di queste tasse.

Esenzione Imu e Tasi: chi ne può beneficiare? Introdotte con la IUC, Imposta Unica Comunale, l’Imu e la Tasi sono le due tasse sulla casa il cui pagamento avviene in due rate, una con scadenza il 16 giugno e l’altra il saldo con scadenza il 16 dicembre prossimo. Le due tasse oggi sono molto simili visto che come ha previsto la Legge di Stabilità 2016 non si pagano sull’abitazione principale a meno che sia accatastata in categoria A1, A8 e A9. L’abitazione principale deve essere intesa come la casa in cui il contribuente dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente con la sua famiglia.

Cosa succede se due coniugi hanno residenze distinte in due immobili diversi? Se le due case sono ubicate nello stesso Comune, solo una potrà godere dell’esenzione dal pagamento sia di Imu sia di Tasi e generalmente se vi sono figli si ritiene abitazione principale quella dove questi risiedono.

La legge poi prevede una serie di casi in cui opera l’esenzione Imu e Tasi e si tratta in particolare di:
unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci;
alloggi sociali;
la dimora coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio con provvedimento del giudice;
l’unità immobiliare non locata posseduta dai soggetti che appartengono alle forze armate e altri soggetti;
unità immobiliari non locate di soggetti anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero.
Oltre ai casi in cui non si pagano, possono esserci altri in cui le tasse sulla casa si pagano in misura ridotta. È il caso di un immobile che viene concesso in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, come il caso dei genitori che offrono la casa ai figli. In queste ipotesi il calcolo dell’Imu e della Tasi viene fatto riducendo la base imponibile alla metà, al 50%. 
Tuttavia purché operi tale riduzione occorre rispettare una serie di requisiti come:
l’immobile concesso in uso gratuito deve costituire l’abitazione principale del comodatario, ossia colui a cui viene concesso l’uso gratuito del fabbricato,
il proprietario deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nello stesso Comune in cui si trova il fabbricato dato in comodato,
il contribuente può possedere al massimo due appartamenti, purché nello stesso Comune, di cui uno concesso in comodato, l’altro sarà la sua abitazione principale,
la categoria catastale del fabbricato dato in uso gratuito non deve essere di lusso o di pregio (categorie catastali A/1, A/8 o A/9),
il contratto di comodato deve essere registrato.
Per tutte le imposte comunali che compongono la IUC e comprendono l'Imu, la  Tasi e la tari, il versamento dovrà essere effettuato per importi annuali di ogni singola imposta complessivamente dovuta, pari o superiore a 12,00 €.

Ad ogni modo ci si potrà rivolgere presso le sedi del Caf Cisl per l'assistenza, le informazioni, il calcolo e la compilazione del modello f 24 per il pagamento dell'imposta dovuta. (s.b.)