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sabato 7 ottobre 2017

"HO SBAGLIATO IL 730!": C'È TEMPO FINO A FINE MESE PER CORREGGERE GLI ERRORI

Chi si fosse reso conto solo dopo la scadenza dell'invio del 730 di aver commesso un errore o di aver scordato di inserire ulteriori documenti che certificano detrazioni o redditi ha tempo fino a fine ottobre per sistemare la dichiarazione. In base al tipo di correzione da effettuare, andranno presentati modelli diversi, vediamo quali:
Il 730 Integrativo : se il modello è stato compilato in modo corretto, ma mancano degli oneri deducibili o detraibili, ed in genere tutti i dati che possono far cambiare l'imposta da versare o da recuperare a vantaggio del contribuente, si può presentare il 730 integrativo entro mercoledì 25 ottobre rivolgendosi al Caf o a un professionista anche se il 730 originariamente inviato era stato fatto usando altri canali di trasmissione come ad esempio il precompilato sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Sarà il datore di lavoro a "integrare" il maggior credito entro il mese di dicembre. Il 730 integrativo viene presentato anche nel caso in cui debbano essere corretti solo i dati del sostituto d'imposta.
Modello Unico PF: nel caso in cui la "dimenticanza" riguardi dei redditi, oppure siano stati indicati oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella corretta (quindi si è avuto di più di quanto spettava), va presentato obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e vanno versate direttamente le somme dovute tramite F24, restituendo così quanto percepito "ingiustamente" compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta. 

Insomma, se hai appena trovato l'ultimo scontrino da inserire o qualcosa nel tuo 730 non ti torna, contatta la tua sede Caf Cisl di fiducia all'800 800 730. Ti aspettiamo!

(FONTE: CAFCISL.IT)

lunedì 31 luglio 2017

ABBIAMO DIMENTICATO DI SCARICARE CON IL MODELLO 730 UNA SPESA SOSTENUTA NEL 2016? NIENTE PAURA SI PUO' SEMPRE RIMEDIARE

La campagna fiscale del modello 730 è ormai da qualche giorno passata in archivio. Infatti, il 23 luglio scorso è stato l'ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione dei redditi, mediante un Caf, un professionista abilitato o anche "fai da te", per chi in possesso di un pò di dimestichezza, di conoscenza delle norme fiscali e soprattutto del pin per l'accesso al proprio cassetto fiscale online, poteva essere in grado di compilarsela autonomamente. Ma magari ci accorgiamo di esserci dimenticati di inserire una spesa, che avrebbe dato diritto ad una detrazione o deduzione in sede di rimborso. Niente paura, si può rimediare, utilizzando la dichiarazione integrativa.  

Qualora il contribuente si accorge di non aver inserito un onere nel 730, oppure il sostituto d’imposta che effettuerà i conguagli derivanti dal 730 è diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, potrà presentare:
un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre;
presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2017, utilizzando l’eventuale differenza a compensazione, di eventuali altri imposte a debito con il modello F24 o richiedendone il rimborso. È possibile correggere la dichiarazione inviata presentando al Caf o al professionista abilitato (non è ammesso il canale “web”) un 730 integrativo, entro il 25 ottobre prossimo solo in caso di contribuente con maggior credito o minore debito (a favore). Con il modello 730 integrativo rimane il vantaggio di poter sfruttare il canale del sostituto d'imposta per eventuali accrediti direttamente in busta paga (mese di novembre).

Qualora invece la correzione sia a sfavore del contribuente e pertanto la correzione comporti un minor credito o un maggior debito, si dovrà utilizzare il modello Redditi PF 2017 entro:
entro il 02 ottobre 2017 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi  e delle sanzioni, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso;
entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). Anche in questo l’importo debito, dovrà essere versato tramite modello F24 con la maggiorazione delle sanzioni ed interessi;
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

venerdì 5 maggio 2017

FISCO TIME: SI POSSONO DETRARRE DALLE TASSE I LIBRI SCOLASTICI? PURTROPPO NO

Ripartita la stagione fiscale qualche settimana fa, con lo start al 730 e puntualmente tornano i dubbi sulla detraibilità di alcune spese. Una delle domande più comuni è quella riguardante la detraibilità, all’interno delle spese scolastiche non universitarie dei testi scolastici, anche perchè all'inizio dell'anno scolastico è una vera salassata per milioni di famiglie. Ebbene purtroppo tra le spese ammesse non risulta l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado; cioè le medie e le superiori, secondo quanto si evince dalla circolare numero 3/E del 2 marzo 2016, alla risposta 1.15.Non sono detraibili neanche le spese inerenti al servizio di trasporto scolastico, anche se resosi necessario per sopperire a un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento scuola – abitazione, secondo quanti riportato dalla risoluzione numero 68/E del 4 agosto 2016.
Tra le spese ammesse alla detrazione con modello 730/2017 o modello Unico PF 2017 rientrano tutti gli importi riguardanti:
tasse d’iscrizione e frequenza,
spese relativa al servizio di mensa scolastica, anche quando esse viene fornito tramite il Comune o soggetti terzi rispetto alla scuola,
contributi obbligatori,
contributi volontari e erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o da loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica,
i servizi integrativi pre e post scuola,
le spese sostenute per le gite scolastiche, per l’assicurazione alla scuola e ogni altro contributo scolastico mirato all’ampliamento dell’offerta formativa, deliberato dagli organo d’istituto e svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza.
Ai fini della detrazione Irpef 19% è necessario conservare la documentazione relativa alla spesa per la frequenza scolastica, ovvero ricevute di bollettini postali o bonifici.
Per la detrazione relativa al servizio di mensa, il bollettino postale o bonifico bancario dovranno contenere i seguenti dati:
beneficiario dell’importo;
causale del versamento - servizio mensa scolastica;
scuola frequentata e nome dell’alunno.
Le nuove soglie di detrazione massima spese scolastiche sono quindi:

Spese scolastiche 2016 da dichiarare nel 2017: l’importo della spesa massima aumenta da 400 euro a 564 euro per singolo alunno, portando lo sconto unitario da 76 euro a figlio, con la nuova soglia, il tetto sale a 107,1 euro a figlio. L’aumento è recepito dal modello 730/2017 anche a seguito di quanto enunciato, dalla legge di Stabilità. 

domenica 9 aprile 2017

FISCO TIME - CASI DI ESONERO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI


Le persone fisiche sono esonerate dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno 15 casi, quelli indicati nella infografica sopra riportata. Condizione indispensabile è che non abbiano l’obbligo di tenere le scritture contabili. Qualora ci si "dimenticasse", successivamente l'amministrazione finanziaria, con i controlli incrociati delle banche dati, presenterà il conto al contribuente "moroso", con la cartella esattoriale.
Ma comunque anche nel caso in cui il contribuente non fosse "obbligato" a presentare la dichiarazione, può farlo lo stesso, per propria convenienza, mediante modello 730 o Unico, per fruire delle spese detraibili e spese deducibili fiscalmente ai fini IRPEF, circa una serie di spese per gli eventuali oneri sostenuti nel corso del 2016 nel suo interesse o per conto del coniuge e del familiare a carico, oppure, per richiedere il rimborso di eccedenze di imposta effettuate nel corso della precedente dichiarazione o da acconti versati nel 2017.

giovedì 6 aprile 2017

FISCO TIME - DETRAIBILI ANCHE LE SPESE PER LE GITE SCOLASTICHE - CIRCOLARE 7/E DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE


Si avvicina l'ora x dello start della dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 e l'Agenzia delle Entrate fornisce interessanti chiarimenti. Nel modello 730/2017 è possibile portare in detrazione (19%) le spese per la mensa e le gite scolastiche sostenute nell’anno 2016.
La circolare - monstre (324 pagine),la 7/E del 4 aprile 2017, è una vera e propria guida sulle detrazioni fruibili nel modello 730 del 2017 (relativo all’anno d’imposta 2016 e quindi relativo alle spese sostenute nell’anno 2016), e stabilisce che le spese per la mensa e le gite scolastiche (quest’ultime ivi compreso le spese per corsi di lingue e teatro) sono detraibili
Le spese per la mensa e per le gite scolastiche rientrano tre le spese di istruzione non universitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis del TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi). Dal 2015 infatti, con la cosiddetta Legge della “buona scuola”, ossia la legge n. 107 del 2015, è stata introdotta questa detrazione delle spese per la frequenza scolastica, distinta dalla detrazione per l’Università. Secondo quanto contenuto nella circolare, se le spese sono pagate alla scuola, il contribuente non dovrà produrre anche copia della delibera scolastica che ha disposto sui versamenti. Documento necessario invece nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta tramite la scuola, ma ad esempio sia pagata tramite l'agenzia di viaggi.
Ma i chiarimenti forniti dal documento omnibus sono numerosissimi e vanno dalle biciclette elettriche ai contributi per la badante, dai bonus ristrutturazione all'acquisto di farmaci online, all'imposta di bollo sulle spese mediche. Tutti punti chiariti nella 'circolare-guida' dell'Agenzia delle Entrate, stilata in collaborazione con la consulta nazionale dei Caf, che si potrà consultare e scaricare nel link sottostante.


sabato 1 aprile 2017

730 TIME - ECCO LE PRINCIPALI NOVITA' DEL MODELLO 730/2017


Le principali novità contenute nel modello 730/2017 sono le seguenti:
Premi di risultato – da quest’anno ai dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro lordi o nel limite di 2.500 euro lordi se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è riconosciuta una tassazione agevolata. Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione altrimenti si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite;
Regime speciale per i lavoratori impatriati – per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese;
Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave – a decorrere dal periodo d'imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a euro 750 l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19 per cento;
Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave – a decorrere dall’anno d’imposta 2016 è possibile fruire della deduzione del 20 per cento delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficienza;
School bonus – per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
Credito d’imposta per videosorveglianza – è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali;
Detrazione spese arredo immobili giovani coppie – alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale;
Detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale – è riconosciuta la detrazione del 19 per cento dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro;
Detrazione IVA pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B – a chi nel 2016 ha acquistato un’abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata nel 2016;
Detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto – è riconosciuta la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;
Otto per mille all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) – a decorrere dal periodo d’imposta 2016 è possibile destinare l’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG);
Utilizzo credito da integrativa a favore ultrannuale – da quest’anno è possibile indicare l’importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo.

venerdì 3 marzo 2017

TUTTE LE DATE DEL MODELLO 730/2017


Entro il  31 del mese di marzo, appena cominciato la Certificazione Unica (modello CU 2017 - ex modello CUD) deve essere consegnata dai sostituti d'imposta ai lavoratori. Dal 1° aprile, sarà quindi possibile compilare il mod. 730, la cui scadenza, è stata fissata dal decreto collegato alla nuova legge di Bilancio 2017 che di fatto ha spostato la scadenza modello 730 al 23 luglio per il 730 precompilato inviato direttamente dai contribuenti e per i Caf, commercialisti e intermediari che entro il 7 luglio abbiano smaltito l'80% delle dichiarazioni.
La scadenza 730 ordinario e 730 precompilato trasmesso da Caf, commercialisti o intemerdiari, rimane al 7 luglio.

venerdì 27 gennaio 2017

PUBBLICATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IL MODELLO 730 DEFINITIVO



Stagione fiscale 2017 relativamente ancora lontana e nel frattempo, come consuetudine l’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito internet pubblica il modello definitivo 730 e le relative istruzioni per la compilazione. Tra le novità di quest’anno, c’è anche quella che riguarda la scadenza e la modalità di compilazione del modello 730/2017 che, per i contribuenti che presenteranno la dichiarazione in forma autonoma, potrà essere inviato entro il termine ultimo del 23 luglio 2017. Per quanto riguarda i commercialisti, i consulenti del lavoro, i tributaristi intermediari e i Caf, resta fissata la data ultima del 7 luglio. In alcuni casi anche per gli intermediari abilitati alla trasmissione del modello 730/2017 la scadenza potrà essere posticipata.

L’Agenzia delle Entrate spiega che nel 2017 il modello 730 conterrà anche novità relative a nuovi bonus e agevolazioni fiscali. Tra questi:
- Premi di risultato: nessuna tassazione o imposta sostituitva dell’IRPEF e delle addizionali al 10% per i dipendenti del settore privato che ricevono premi di risultato inferiore ai 2.500 euro lordi;
- Regime speciale per i lavoratori rimpatriati: per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto;
- Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave: a decorrere dal periodo d'imposta 2016 è elevato a euro 750 l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19%;
- Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave: a decorrere dall’anno d’imposta 2016 è possibile fruire della deduzione del 20% delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito non superiori a 100mila euro;
- School bonus: per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100mila euro effettuate nel corso del 2016 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
- Credito d’imposta per videosorveglianza: credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza;
- Detrazione spese arredo immobili giovani coppie: alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di 16mila euro, per l’acquisto di mobili nuovi;
- Detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale: detrazione del 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55mila euro;
- Detrazione IVA: pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B;
- Detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto: detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione acqua calda e climatizzazione delle unità abitative;
- Otto per mille all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai: a decorrere dal periodo d’imposta 2016 è possibile destinare all’Istituto l’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- Utilizzo credito da integrativa a favore ultrannuale: è possibile indicare l’importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo.


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