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giovedì 13 febbraio 2020

AMMORTIZZATORI SOCIALI INPS, NUOVI MASSIMALI 2020


L’INPS con la circolare n.20 del 10 febbraio ha stabilito  gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale per il 2020. La circolare dell’INPS arriva considerando che dal 2016 è stabilito che dal 1°gennaio di ogni anno gli importi dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale del Fondo di Credito, e anche la retribuzione di riferimento comprese le mensilità aggiuntive, vengono aumentate sulla base della variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati e operai, come avviene nel caso della rivalutazione delle pensioni. Dato che questa volta l'indice ha registrato un incremento dello 0,5% i valori sono stati rivisti al rialzo. A seguito del predetto incremento l'importo della cassa integrazione guadagni, che poi valgono anche per i contratti di solidarietà nel 2020 raggiunge quota 1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro, mentre per salari inferiori alla predetta cifra l'importo sarà di 939,89 euro. I valori tengono conto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 41/1986 pari al 5,84%. Nella determinazione del valore orario mensile, che può differire di mese in mese, ba inoltre tenuto conto delle ore lavorabili mensili.

Per la Naspi, il sussidio contro la disoccupazione involontaria introdotto dal Jobs Act a partire dal 1° maggio 2015 l'importo massimo erogabile sale a 1.335,40 euro. L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33. Nel 2020, poi, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.227,55 euro (cd. importo soglia), l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra 1.227,55 e il massimale di 1.335,40 euro. Resta inteso che la Naspi diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 

(FONTE:INPS)

venerdì 26 febbraio 2016

INTEGRAZIONE DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI CONFERMATA AL 70% PER IL 2016, DAL DECRETO MILLEPROROGHE


I
l governo incassa la fiducia sul Milleproroghe (D.L. 210/2015) al Senato. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, viene dunque convertito in legge, il quale ora è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Part-time per la pensione, contatti di solidarietà difensiva, sono alcuni dei provvedimenti, riguardanti il mondo del lavoro, per i quali sono stati posticipati la scadenza dal Milleproroghe 2016, approvato definitivamente dal Senato il 24 febbraio.

Contratti di solidarietà difensiva
Il trattamento di integrazione salariale, sulla retribuzione persa per le ore non lavorate dai dipendenti, per effetto della riduzione dell’orario di lavoro, disposta in applicazione dei contratti di solidarietà difensiva, resta al 70% per tutto il 2016. La misura riguarda i contratti di solidarietà stipulati prima del 31 dicembre 2015, l’incremento del 10% del trattamento (dal 60 al 70%) è utilizzabile per un massimo di 12 mesi.

Part-time per la pensione

E’ stato concesso un mese in più per il decreto ministeriale attuativo della misura inserita in Legge di Stabilità, che consente al lavoratore cui mancano meno di tre anni dall’età pensionabile, di scegliere un part-time fra il 40 e 60%, maturando però la pensione piena grazie ai contributi figurativi e percependo uno stipendio più alto rispetto a quello previsto per l’orario ridotto. Nell’assegno, confluisce anche la parte di contributi cui il lavoratore rinuncia scegliendo il part-time. Il Milleproroghe, estende questa forma di part-time per la pensione anche ai dipendenti iscritti a forme di previdenza obbligatoria sostitutive dell’AGO, quindi ai dipendenti di Poste e Ferrovie dello Stato. Restano invece esclusi i dipendenti del pubblico impiego.