lunedì 2 febbraio 2026
lunedì 21 febbraio 2022
MASSIMALI AMMORTIZZATORI SOCIALI INPS 2022
Domanda disoccupazione 2022, la circolare dell'INPS n. 26 del 16 febbraio 2022 aggiorna i massimali e le retribuzioni di riferimento per il calcolo dell'importo. Nuovi importi per le indennità di disoccupazione Naspi, DIS-COLL e ALAS, agricola, nonché per assegni e trattamenti di integrazione salariale.
Gli importi indicati nella circolare dell’INPS n. 26 del 16 febbraio 2022 sono il riferimento per l’erogazione dei trattamenti a partire dal 1° gennaio 2022.
Da gennaio chi è sospeso dal lavoro grazie all'ammortizzatore avrà l'80% della retribuzione fino a un massimale di 1.222,51 euro lordi al mese pari a 1.151,12 euro netti. L'aumento lordo rispetto all'anno scorso è di poco più di 22 euro al mese.
È quanto emerge da una circolare dell'Inps che ricorda come quest'anno scatti la soglia limite unica per cui ci saranno vantaggi rispetto all'anno scorso per coloro che rientravano nella soglia più bassa ora abolita. Da quest'anno - si legge - per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è stabilito "il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l'introduzione di un unico massimale - il più alto - annualmente rivalutato secondo il suddetto indice Istat, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori".
Massimali e legge di Bilancio
Il superamento dei due massimali è stato previsto dalla legge di Bilancio che con la riforma degli ammortizzatori sociali ha anche ridotto da 90 a 30 giorni l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell'integrazione.
martedì 13 luglio 2021
DECRETO SOSTEGNI - BIS: SOSPENSIONE FINO AL 31 DICEMBRE DELLA DECURTAZIONE DELLA NASPI DOPO IL QUARTO MESE
Con il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" è prevista la sospensione del meccanismo di riduzione della NASPI, erogata dall'Inps, cioè della previsione secondo cui l’indennità di disoccupazione è ridotta in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, ossia dal 91° giorno della prestazione (art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015).
Fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, è sospesa l'applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 (ossia il decalage secondo cui la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione) e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis;
La novità, varrà anche per le nuove prestazioni decorrenti dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sarà quindi sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015;
Dal 1° gennaio 2022, trova nuovamente piena applicazione l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi (art. 38).
Infine, l’INPS precisa che per l’applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio.
domenica 28 marzo 2021
DECRETO SOSTEGNI, MISURE PER IL LAVORO
giovedì 13 febbraio 2020
AMMORTIZZATORI SOCIALI INPS, NUOVI MASSIMALI 2020
giovedì 23 febbraio 2017
IMPORTI MASSIMI DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (CIGO - CIGS - NASPI) RELATIVI ALL'ANNO 2017, IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2017
giovedì 6 ottobre 2016
venerdì 26 febbraio 2016
OBBLIGO DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER I PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, CHIARIMENTI E MODIFICHE DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016
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