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lunedì 14 novembre 2016

IL 16 DICEMBRE SALDO IMU ( E DOVE PREVISTA LA TASI) PER IL 2016

Si avvicina l'appuntamento con il saldo IMU del 16 dicembre prossimo. Dopo che era stata eliminata l’IMU sulla prima casa, con la Legge di Stabilità 2016 è arrivata anche l’abolizione la TASI per le abitazioni principali. IMU e TASI restano, a volte in abbinata se previste dal comune, invece sugli altri immobili. Ecco un piccolo vademecum su alcune casistiche che regolano il pagamento o l'esenzione di queste tasse.

Esenzione Imu e Tasi: chi ne può beneficiare? Introdotte con la IUC, Imposta Unica Comunale, l’Imu e la Tasi sono le due tasse sulla casa il cui pagamento avviene in due rate, una con scadenza il 16 giugno e l’altra il saldo con scadenza il 16 dicembre prossimo. Le due tasse oggi sono molto simili visto che come ha previsto la Legge di Stabilità 2016 non si pagano sull’abitazione principale a meno che sia accatastata in categoria A1, A8 e A9. L’abitazione principale deve essere intesa come la casa in cui il contribuente dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente con la sua famiglia.

Cosa succede se due coniugi hanno residenze distinte in due immobili diversi? Se le due case sono ubicate nello stesso Comune, solo una potrà godere dell’esenzione dal pagamento sia di Imu sia di Tasi e generalmente se vi sono figli si ritiene abitazione principale quella dove questi risiedono.

La legge poi prevede una serie di casi in cui opera l’esenzione Imu e Tasi e si tratta in particolare di:
unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci
alloggi sociali
la dimora coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio con provvedimento del giudice
l’unità immobiliare non locata posseduta dai soggetti che appartengono alle forze armate e altri soggetti
unità immobiliari non locate di soggetti anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero.
Oltre ai casi in cui non si pagano, possono esserci altri in cui le tasse sulla casa si pagano in misura ridotta. È il caso di un immobile che viene concesso in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, come il caso dei genitori che offrono la casa ai figli. In queste ipotesi il calcolo dell’Imu e della Tasi viene fatto riducendo la base imponibile alla metà, al 50%. 
Tuttavia purché operi tale riduzione occorre rispettare una serie di requisiti come:
l’immobile concesso in uso gratuito deve costituire l’abitazione principale del comodatario, ossia colui a cui viene concesso l’uso gratuito del fabbricato,
il proprietario deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nello stesso Comune in cui si trova il fabbricato dato in comodato,
il contribuente può possedere al massimo due appartamenti, purché nello stesso Comune, di cui uno concesso in comodato, l’altro sarà la sua abitazione principale,
la categoria catastale del fabbricato dato in uso gratuito non deve essere di lusso o di pregio (categorie catastali A/1, A/8 o A/9),
il contratto di comodato deve essere registrato.

Ad ogni modo ci si potrà rivolgere presso le sedi del Caf Cisl per l'assistenza, le informazioni, il calcolo e la compilazione del modello f 24 per il pagamento dell'imposta dovuta.

mercoledì 31 agosto 2016

DAL 2 SETTEMBRE AL VIA L'ASSEGNO DI RICOLLOCAMENTO

Dal 2 settembre i disoccupati da oltre 4 mesi potranno presentare domanda per ottenere il voucher di Disoccupazione da 2 mila a 5 mila euro previsto dalla legge di stabilità 2016. Si tratta di un assegno di ricollocamento che va ad affiancare le altre misure introdotte dal Jobs Act a sostegno dei disoccupati come naspi, Asdi e Dis-Coll.

Il voucher di disoccupazione funziona come un assegno di ricollocamento per i disoccupati che risultano ancora senza lavoro dopo 4 mesi di fruizione dell’indennità di disoccupazione. L’assegno potrà essere utilizzato presso i Centri per l’impiego o altri centri privati accreditati per l’acquisto di servizi mirati alla riqualificazione professionale e al reinserimento nel mondo del lavoro. Il disoccupato cui sarà assegnato il voucher di disoccupazione potrà scegliere la struttura cui affidarsi, la quale sarà retribuita direttamente dallo Stato o dalla Regione soltanto quando il disoccupato avrà trovato un nuovo lavoro.
L’importo dell’assegno di ricollocazione potrà variare da 2 a 5 mila euro a seconda del profilo professionale del disoccupato: più è basso il grado di occupabilità, più alto sarà l’assegno a sua disposizione.

Per fare domanda per il voucher di disoccupazione, bisognerà registrarsi al Portale Unico Persone in Cerca di Lavoro e, successivamente, sostenere un colloquio presso il Centro per l’Impiego al fine di individuare l’esatto profilo professionale. Al disoccupato verrà poi chiesto di sottoscrivere un Patto di servizio nel quale si impegna a partecipare a tutte le iniziative formative ritenute necessarie alla sua ricollocazione e ad accettare le offerte di lavoro compatibili con il suo profilo professionale che dovessero essergli offerte.

domenica 29 maggio 2016

NUOVO PART - TIME AGEVOLATO, ECCO LE ISTRUZIONI DELL'INPS

Con la circolare n. 90 del 26 maggio 2016, l’Inps fornisce le istruzioni operative per fruire del nuovo part-time agevolato, che scatterà dal prossimo 2 giugno, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016  a favore dei lavoratori del settore privato, che raggiungeranno il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, a condizione che siano già in possesso dei requisiti minimi contributivi per il suddetto trattamento ( 20 anni di contributi).
Il lavoratore, a tempo indeterminato e ad orario pieno, in possesso di questi requisiti può accedere a questo meccanismo, concordando con il datore di lavoro la riduzione dell’orario di lavoro (tra il 40% ed il 60%) fino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Il lavoratore si vedrà riconosciuta, oltre alla contribuzione figurativa commisurata alla differenza tra la prestazione lavorativa a tempo pieno e quella ridotta, una somma pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro commisurata alla prestazione lavorativa non effettuata.
Per effettuare la richiesta, il lavoratore dovrà rivolgersi all'Inps, rivolgendosi al patronato Inas-Cisl ed ottenere la certificazione che attesti la sussistenza del requisito contributivo e la maturazione di quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018. Tale certificazione consentirà al lavoratore e all'azienda di stipulare un contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Fonte: Inps



VISUALIZZA LA CIRCOLARE INPS



martedì 24 maggio 2016

ESONERO CANONE TV, ANCORA UN PO' DI TEMPO PER I RITARDATARI

Come noto quest’anno la Legge di Stabilità ha previsto l’inserimento del canone Tv direttamente nella bolletta per la fornitura dell’energia elettrica in modo tale che si possa arginare l’evasione dell’imposta, una delle più odiate dagli italiani.
A una settimana dal termine per la presentazione dell'autodichiarazione di non possesso dell'apparecchio televisivo (la scadenza era fissata lunedì scorso, 16 maggio), c'è una nuova scadenza da rispettare per chi non possiede in casa alcuna televisione: è quella del 30 giugno 2016. Entro tale data i non possessori di apparecchi televisivi potranno presentare il modello compilato di autodichiarazione online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, o utilizzando la raccomandata da inviare all’indirizzo Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti tv, casella postale 22, 10121, Torino ma, in questo caso, si vedranno comunque addebitare i primi sei mesi del corrente anni di abbonamento tv nella bolletta dell'elettricità del mese di luglio.


Infatti, chi non ha provveduto all'autodichiarazione entro il 16 maggio scorso, pagherà comunque sei mesi di canone tv all'Erario. Come è illustrato, infatti, dall'Agenzia delle Entrate nelle informazioni inerenti al canone tv 2016, la dichiarazione presentata in ritardo avrà effetto solo per il secondo semestre dell'anno in corso. Inoltre, vale la pena ricordare che per non vedersi addebitare il canone Rai di 100 euro, il cittadino che non possegga una televisione debba ripetere l'autocertificazione anche l'anno prossimo e per tutti gli anni di non possesso. L'autocertificazione inviata o le relative ricevute devono, inoltre, essere conservate per dieci anni.

lunedì 16 maggio 2016

DETASSAZIONE DEL 10% DEI PREMI DI RISULTATO, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO ATTUATIVO

Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 14 maggio, numero 112, e’ stato pubblicato, il comunicato relativo all'entrata in vigore del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 (Lavoro-Economia),attuativo dell'art.1, commi da 182 a 191, L. n.208/16, che disciplina l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata, pertanto il decreto è ora operativo. 
In particolare, il Decreto disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Il Decreto, inoltre, regolamenta gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro e l’erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale (come, ad esempio, servizi di educazione e istruzione per i figli, o di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, ecc.).
Il Decreto applica i contenuti della legge di stabilità 2016, che prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro») in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50 mila euro.


BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE, GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova detrazione Irpef per le giovani coppie che sostengono spese per l’arredo dell’immobile acquistato e destinato ad abitazione principale. 
Clicca nel link sottostante per approfondire al meglio il tema e chiarire tutti i dubbi per avere accesso all'agevolazione fiscale.


CONSULTA E SCARICA LA GUIDA

NON SOLO DICHIARAZIONE DEI REDDITI, IL 16 GIUGNO SCADE L'ACCONTO TASI E IMU (QUANDO E' DOVUTO)

Mentre da alcune settimane si è nel pieno della campagna fiscale 2016, con le dichiarazioni dei redditi 2015, modello 730 o Unico 2016, entrate nel vivo, si avvicina la prima scadenza della TASI, la tassa sui servizi indivisibili. Per l'anno in corso sono confermate le aliquote deliberate per il 2015. La TASI si versa in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre oppure in unica soluzione entro il 16 giugno. Ma ci sono importanti novità, contenute nella legge di stabilità 2016:
-l'eliminazione dalla TASI 2016 degli immobili destinati ad abitazioni principali ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. immobili di lusso).
- rimangono invece soggetti al tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Anche per quanto riguarda l'Imu per l'anno 2016 si confermano le aliquote deliberate per l'anno 2015. Anche l'Imu si versa in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre oppure in unica soluzione entro il 16 giugno. Queste le principali novità:
- Immobili concessi in comodato gratuito le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi.
- Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta del 25 per cento.
- Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

martedì 22 marzo 2016

OPERATIVA LA DETASSAZIONE DEL 10% SUI PREMI DI PRODUTTIVITA'

T
orna operativa con la firma avvenuta nei giorni scorsi al Ministro del Lavoro del decreto attuativo della legge di Stabilità, la tassazione agevolata al 10% sui premi di produttività fino a 2.000 euro.
Infatti, dopo lo stop del 2015, la detassazione del salario di produttività e delle somme frutto della partecipazione agli utili dell’impresa, che avranno l’aliquota al 10%, favorendo così la contrattazione di secondo livello. A beneficiarne sarà anche il welfare aziendale: chi, in alternativa al bonus in denaro, preferirà convogliare il corrispettivo benefit ad esempio in voucher per il nido, la baby sitter o la mensa avrà per questi la detassazione totale (saranno esentasse).
Detassazione premi di produttività: quanto si risparmia? Facendo un rapido calcolo per il premio di 2.000 euro per il dipendente, l’impresa avrebbe dovuto aggiungere 560 euro di contributi previdenziali. Per quanto riguarda il lavoratore invece il bonus sarebbe stato soggetto a tassazione ordinaria, (con aliquote del 23% fino a 15 mila euro, del 27% dal 15 a 28 mila euro e del 38% da 28 fino a 55 mila euro) il che significa veder sparire più di un terzo dell’importo complessivo. Con la normale tassazione, infatti, il lavoratore su un premio di 2.000 euro avrebbe incassato circa 1.288 euro (la cifra varia in base all’aliquota IRPEF di riferimento). Con la detassazione al 10% invece la cifra sale a 1.635 euro con un risparmio di circa 350 euro.
I tetti per la detassazione del salario di secondo livello: la platea riguarda i lavoratori dipendenti che hanno un reddito fino a 50.000 euro lordi annui; il limite per la tassazione agevolata al 10% è di 2.000 euro lordi annui per i premi di produttività; il limite sale a 2.500 euro nei casi di partecipazione dei lavoratori agli utili dell’impresa.
Il decreto, inoltre elenca 20 parametri possibili per misurare gli incrementi di produttività. Eccoli: volume della produzione rispetto ai dipendenti; fatturato per dipendente; margine operativo lordo; indici di soddisfazione del cliente; diminuzione di riparazioni e rilavorazioni; riduzione degli scarti di lavorazione; percentuale di rispetto dei tempi di consegna; rispetto delle previsioni di avanzamento lavori; modifiche dell’organizzazione del lavoro; lavoro agile; modifiche dei regimi di orario; rapporto tra costi effettivi e costi previsti; riduzione dell’assenteismo; brevetti depositati; riduzione dei tempi di sviluppo di nuovi prodotti; riduzione dei consumi energetici; riduzione degli infortuni; riduzione dei tempi di lavorazione; riduzione dei tempi di commessa. E’ lasciata una voce per l’individuazione di altri parametri.


venerdì 26 febbraio 2016

OBBLIGO DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER I PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, CHIARIMENTI E MODIFICHE DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016

Q
uanti di noi conoscono un amico o hanno un parente in mobilità alle prese con il dilemma: “Sarò o no chiamato a fare i lavori socialmente utili?”
Ebbene, con una modifica al comma 1 dell’articolo 26 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 150, contenuta nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), si chiarisce che, oltre che i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, anche i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche, nel territorio del comune ove siano residenti.
È altresì chiarito però che i lavoratori in mobilità potranno ancora essere utilizzati in lavori di pubblica utilità, fino a quando esisterà l’istituto della mobilità, quindi fino a tutto il 2016.


Da allora in poi tale utilizzo sarà riservato ai soli lavoratori percettori di ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione e fondi di solidarietà) restando dunque esclusi i percettori di Naspi.

mercoledì 24 febbraio 2016

IMPORTANTI NOVITA' SUGLI IMMOBILI DATI IN USO GRATUITO AI FAMILIARI

C
on l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 sono state apportate importanti modifiche alle regole per il pagamento delle imposte IMU – TASI 2016. La più rilevante è quella che prevede diverse modalità di calcolo e di applicazione dell’agevolazione in merito agli immobili dati in uso gratuito a familiari.
L’agevolazione per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli), ad esclusione di quelli classificati nelle categorie A1/A8/A9 consiste in un abbattimento della base imponibile sia dell’IMU che della TASI del 50%. L’agevolazione si applica anche agli immobili di interesse storico artistico che già beneficiano di una autonoma riduzione della base imponibile pari al 50 per cento (in questo caso l’agevolazione è pari al 75 per cento).
Per beneficiare dell’agevolazione occorre:
- che il proprietario dell’immobile concesso in comodato possieda un solo fabbricato in Italia
e risieda anagraficamente e dimori nello stesso comune in cui lo stesso è ubicato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale questo purché non sia classificato nelle categorie A1/A8/A9. Rammentiamo che il possesso di altri immobili diversi da quelli ad uso abitativo quali a titolo esemplificativo terreni, aree edificabili, capannoni non esclude la possibilità di usufruire della riduzione.
- che il comodato sia regolarmente registrato.
A tale ultimo proposito è intervenuto il Ministero dell’Economia e Finanze che ha emanato
la nota prot. 2472 del 29/01/2016 con la quale chiarisce che i contratti di comodato gratuito.
possono essere sia verbali che redatti in forma scritta. Nel caso in cui il comodato sia stipulato
verbalmente non è previsto l’obbligo di registrazione ma diventa requisito essenziale per
beneficiare della riduzione della base imponibile IMU/TASI in quanto la norma lo prevede
espressamente.
Il MEF, ribadendo il concetto sancito dallo Statuto del contribuente in base al quale “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti per i contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore”, concede ai contribuenti in possesso di tutti gli altri requisiti descritti, la possibilità di usufruire del beneficio per tutto il 2016 registrando il contratto di comodato gratuito VERBALE entro il 1 marzo 2016. Nel caso del contratto di comodato SCRITTO valgono le normali regole di registrazione ovvero che la registrazione debba avvenire entro 20 giorni dalla stipula; la registrazione potrà avvenire anche dopo il 20° giorno aderendo al cosiddetto “ravvedimento operoso”.
Se il contratto di comodato viene stipulato nei mesi successivi a Gennaio il beneficio viene
decurtato in dodicesimi.
Ricordiamo che i costi previsti per la registrazione dei contratti di comodato sono:
- 200 euro per l’imposta di registro da pagare con F23 con codice tributo 109T (per una sola
volta)
- solo per i contratti scritti servono anche due marche da bollo da euro 16,00 (una per ogni
copia fino a 4 pagine).
Per questo è necessario, prima di procedere alla registrazione del contratto, verificare
l’eventuale beneficio fiscale.

Come Caf Cisl Marche siamo in grado di fornire tutte le necessarie informazioni e possiamo compilare i modelli previsti per la registrazione del contratto che dovrà comunque essere effettuata dal Comodante (o Comodatario) tramite presentazione diretta all’ufficio del registro.

sabato 23 gennaio 2016

PIU' WELFARE AZIENDALE, MAGGIORE BENESSERE...E SOLDI


La mancata applicazione nel 2015 della detassazione al 10% dei premi di risultato variabili, frutto di accordi aziendali, ha avuto anche ripercussioni economiche sul salario dei lavoratori, molti dei quali si sono visti annullare in toto, il beneficio degli 80 euro del bonus Renzi. Per il 2016 la detassazione è stata reintrodotta, anche se per soli 2000 € contro i 3000 € precedenti, al contempo però ampliandone la platea dei beneficiari portando da 40 mila a 50 mila euro il reddito del 2015 entro il quale bisogna essere per fruire del beneficio. Ma appare evidente in tempi di congiuntura economica, nei quali i lavoratori faticano ad arrivare a fine mese e le aziende a far quadrare i conti, che comunque c'è bisogno di un approccio culturalmente diverso nei confronti del welfare aziendale. Spese mediche, libri scolastici, permessi per conciliare l'impiego con le esigenze della famiglia, servizi all'assistenza all'infanzia, borse di studio, carrello della spesa, sono alcuni esempi di welfare aziendale implementato tramite accordi aziendali in Italia. Il modello conviene a entrambe le parti, perché il valore del contributo “in natura” è più alto rispetto a quanto il lavoratore riuscirebbe ad acquistare con un aumento in busta paga soggetto alle normali aliquote fiscali.

mercoledì 30 dicembre 2015

RADDOPPIATO IL CONGEDO PER I PAPA'

Sotto l'albero di Natale, la legge di Stabilità per il 2016, approvata definitivamente lo scorso 22 dicembre, ha portato alcune interessanti novità per quello che concerne il welfare familiare e che puntano a migliorare la conciliazione vita-lavoro.
Congedo per papà raddoppiato
Per chi ha figli piccoli, il congedo parentale obbligatorio retribuito per il papà lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dalla legge Fornero del 2012, fino a dicembre di quest'anno, passa da uno a due giorni, che potranno essere fruiti anche non continuativamente, entro cinque mesi dalla nascita del figlio. Il papà potrà prendere il congedo anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. La misura si inserisce in un pacchetto di riforme a sostegno della maternità dei lavoratori autonomi già contenute nel job act.
I lavoratori e le lavoratrici autonome, genitori di bambini nati dopo il 1° gennaio 2016, potranno infatti beneficiare del congedo parentale per un periodo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino, godendo del medesimo trattamento economico e previdenziale previsto oggi per i dipendenti.

Carta famiglia: sconti per chi ha più di 3 figli
Per le famiglie numerose, cioè quelle con almeno tre figli minori residenti, anche se straniere, verrà emessa una “card”: è volontaria e servirà, in base all'Isee, a ottenere sconti a servizi privati e pubblici che aderiranno all'iniziativa. Per esempio, prezzi agevolati sui trasporti e sugli acquisti. Dentro un “Piano Povertà”, si è finanziata anche una carta acquisto per famiglie con almeno 3 figli o con disabili. Fondi anche per la legge 'dopo di noi', in favore delle persone disabili che rimangono senza genitori. Entro marzo saranno varati i decreti attuativi che ne definiranno i contorni. la card potrà essere utilizzata per ottenere sconti su beni e servizi.

Riscatto maternità
Arriva la possibilità di cumulare il riscatto degli anni di laurea con il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro. Viene inoltre riconosciuta l’inclusione dei periodi di maternità ai fini del conteggio dei premi di produttività aziendali.

martedì 29 dicembre 2015

DAL 2016 TORNA LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA'

La legge di stabilità per il 2016, approvata definitivamente dal Senato lo scorso 22 dicembre 2015, per quanto riguarda il settore del lavoro vede un gradito ritorno per i lavoratori, ossia la reintroduzione, dopo che questo era stato bloccato per il 2015, del regime fiscale agevolato dei premi di produttività (ossia la detassazione dei premi di produttività).
L’applicazione riguarderà i datori di lavoro del settore privato e la misura dell’agevolazione resta pari al 10%. Beneficiario dell’agevolazione è ogni prestatore di lavoro che non vi rinunci espressamente. È inoltre previsto un limite annuale di 2.000 euro lordi, aumentato fino a un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con modalità da specificare con decreto interministeriale da approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità..
Il lavoratore deve essere titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro nell’anno precedente a quello di percezione delle somme detassate.
Sono agevolabili:
– i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto interministeriale;
– le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
In entrambi i casi, le erogazioni devono essere previste e regolate da contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del DLgs. n. 81/2015.

Per quanto riguarda il regime contributivo, fino al 2014 tali premi e somme subivano un assoggettamento a contribuzione normale al momento dell’erogazione e un successivo sgravio contributivo ai sensi dell’art. 1 commi 67-68 della L. n. 247/2007, nella misura di 25 punti percentuali sui contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e totali per i contributi a carico dei lavoratori, su un importo massimo del premio pari al 5% della retribuzione contrattuale percepita.
Tale sgravio contributivo veniva regolamentato e concesso a seguito di un decreto interministeriale che ne fissava le regole nel rispetto dei limiti finanziari del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello. Dal 2016 non è più prevista la decontribuzione previdenziale per i premi di produttività. Il disegno di legge di stabilità 2016, al comma 95, confermando quanto già contenuto nell’originario art. 12, prevede l’azzeramento delle disponibilità di tale Fondo, con la conseguenza che i premi di produttività non usufruiranno più della decontribuzione previdenziale chenè stata finora per i datori di lavoro uno sprone a stipulare con le organizzazioni sindacali dei lavoratori accordi in materia di premi di produttività.

Il suddetto Ddl prevede, inoltre, che il contratto collettivo aziendale o territoriale possa contenere la scelta, in capo al dipendente, fra i premi di produttività e le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR, senza che questi entrino a far parte del reddito di lavoro dipendente.
In buona sostanza (sempre che il contratto collettivo aziendale o territoriale lo preveda) il lavoratore può scegliere di non ricevere in tutto o in parte le somme detassate e di fruire in alternativa di somme e valori dell’art. 51 del TUIR (esempio contributi versati dal datore di lavoro a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale oppure sotto forma di contributi al fondo di previdenza complementare) senza che questi ultimi vadano a formare il reddito di lavoro dipendente nei limiti già previsti dal TUIR.