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mercoledì 1 febbraio 2023

NEL 2023 PER I PREMI DI RISULTATO SI DIMEZZA LA TASSAZIONE, DAL 10% AL 5%

Tra le misure in materia di lavoro contenute nella legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022), al comma 63, prevede la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva all’Irpef e alle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate sotto forma di premi di produttività di cui all’art. 1, c. 182, L. n. 208/2015.

Contenuta nel kit di misure per contrastare i rincari, si tratta di una misura in vigore per il solo 2023 e con la chiara intenzione di ridurre il cuneo fiscale a favore dei lavoratori qualora la somma sia erogata a seguito di accordi aziendali e territoriali con i quali si prevedono incrementi di produttività, redditività, qualità e innovazione dei processi aziendali.

Resta confermato il limite delle somme ammesse ad agevolazione fiscale (3.000 euro annui) e la possibilità, a scelta del lavoratore, di convertire in tutto o in parte l’ammontare del premio di risultato ammesso a detassazione in beni e servizi di welfare aziendale.

Va inoltre ricordato che le somme interessate, saranno soggetto anche alla parte contributiva del 9,19%,

lunedì 16 maggio 2016

DETASSAZIONE DEL 10% DEI PREMI DI RISULTATO, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO ATTUATIVO

Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 14 maggio, numero 112, e’ stato pubblicato, il comunicato relativo all'entrata in vigore del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 (Lavoro-Economia),attuativo dell'art.1, commi da 182 a 191, L. n.208/16, che disciplina l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata, pertanto il decreto è ora operativo. 
In particolare, il Decreto disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Il Decreto, inoltre, regolamenta gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro e l’erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale (come, ad esempio, servizi di educazione e istruzione per i figli, o di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, ecc.).
Il Decreto applica i contenuti della legge di stabilità 2016, che prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro») in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50 mila euro.


martedì 22 marzo 2016

OPERATIVA LA DETASSAZIONE DEL 10% SUI PREMI DI PRODUTTIVITA'

T
orna operativa con la firma avvenuta nei giorni scorsi al Ministro del Lavoro del decreto attuativo della legge di Stabilità, la tassazione agevolata al 10% sui premi di produttività fino a 2.000 euro.
Infatti, dopo lo stop del 2015, la detassazione del salario di produttività e delle somme frutto della partecipazione agli utili dell’impresa, che avranno l’aliquota al 10%, favorendo così la contrattazione di secondo livello. A beneficiarne sarà anche il welfare aziendale: chi, in alternativa al bonus in denaro, preferirà convogliare il corrispettivo benefit ad esempio in voucher per il nido, la baby sitter o la mensa avrà per questi la detassazione totale (saranno esentasse).
Detassazione premi di produttività: quanto si risparmia? Facendo un rapido calcolo per il premio di 2.000 euro per il dipendente, l’impresa avrebbe dovuto aggiungere 560 euro di contributi previdenziali. Per quanto riguarda il lavoratore invece il bonus sarebbe stato soggetto a tassazione ordinaria, (con aliquote del 23% fino a 15 mila euro, del 27% dal 15 a 28 mila euro e del 38% da 28 fino a 55 mila euro) il che significa veder sparire più di un terzo dell’importo complessivo. Con la normale tassazione, infatti, il lavoratore su un premio di 2.000 euro avrebbe incassato circa 1.288 euro (la cifra varia in base all’aliquota IRPEF di riferimento). Con la detassazione al 10% invece la cifra sale a 1.635 euro con un risparmio di circa 350 euro.
I tetti per la detassazione del salario di secondo livello: la platea riguarda i lavoratori dipendenti che hanno un reddito fino a 50.000 euro lordi annui; il limite per la tassazione agevolata al 10% è di 2.000 euro lordi annui per i premi di produttività; il limite sale a 2.500 euro nei casi di partecipazione dei lavoratori agli utili dell’impresa.
Il decreto, inoltre elenca 20 parametri possibili per misurare gli incrementi di produttività. Eccoli: volume della produzione rispetto ai dipendenti; fatturato per dipendente; margine operativo lordo; indici di soddisfazione del cliente; diminuzione di riparazioni e rilavorazioni; riduzione degli scarti di lavorazione; percentuale di rispetto dei tempi di consegna; rispetto delle previsioni di avanzamento lavori; modifiche dell’organizzazione del lavoro; lavoro agile; modifiche dei regimi di orario; rapporto tra costi effettivi e costi previsti; riduzione dell’assenteismo; brevetti depositati; riduzione dei tempi di sviluppo di nuovi prodotti; riduzione dei consumi energetici; riduzione degli infortuni; riduzione dei tempi di lavorazione; riduzione dei tempi di commessa. E’ lasciata una voce per l’individuazione di altri parametri.


sabato 23 gennaio 2016

PIU' WELFARE AZIENDALE, MAGGIORE BENESSERE...E SOLDI


La mancata applicazione nel 2015 della detassazione al 10% dei premi di risultato variabili, frutto di accordi aziendali, ha avuto anche ripercussioni economiche sul salario dei lavoratori, molti dei quali si sono visti annullare in toto, il beneficio degli 80 euro del bonus Renzi. Per il 2016 la detassazione è stata reintrodotta, anche se per soli 2000 € contro i 3000 € precedenti, al contempo però ampliandone la platea dei beneficiari portando da 40 mila a 50 mila euro il reddito del 2015 entro il quale bisogna essere per fruire del beneficio. Ma appare evidente in tempi di congiuntura economica, nei quali i lavoratori faticano ad arrivare a fine mese e le aziende a far quadrare i conti, che comunque c'è bisogno di un approccio culturalmente diverso nei confronti del welfare aziendale. Spese mediche, libri scolastici, permessi per conciliare l'impiego con le esigenze della famiglia, servizi all'assistenza all'infanzia, borse di studio, carrello della spesa, sono alcuni esempi di welfare aziendale implementato tramite accordi aziendali in Italia. Il modello conviene a entrambe le parti, perché il valore del contributo “in natura” è più alto rispetto a quanto il lavoratore riuscirebbe ad acquistare con un aumento in busta paga soggetto alle normali aliquote fiscali.

martedì 29 dicembre 2015

DAL 2016 TORNA LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA'

La legge di stabilità per il 2016, approvata definitivamente dal Senato lo scorso 22 dicembre 2015, per quanto riguarda il settore del lavoro vede un gradito ritorno per i lavoratori, ossia la reintroduzione, dopo che questo era stato bloccato per il 2015, del regime fiscale agevolato dei premi di produttività (ossia la detassazione dei premi di produttività).
L’applicazione riguarderà i datori di lavoro del settore privato e la misura dell’agevolazione resta pari al 10%. Beneficiario dell’agevolazione è ogni prestatore di lavoro che non vi rinunci espressamente. È inoltre previsto un limite annuale di 2.000 euro lordi, aumentato fino a un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con modalità da specificare con decreto interministeriale da approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità..
Il lavoratore deve essere titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro nell’anno precedente a quello di percezione delle somme detassate.
Sono agevolabili:
– i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto interministeriale;
– le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
In entrambi i casi, le erogazioni devono essere previste e regolate da contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del DLgs. n. 81/2015.

Per quanto riguarda il regime contributivo, fino al 2014 tali premi e somme subivano un assoggettamento a contribuzione normale al momento dell’erogazione e un successivo sgravio contributivo ai sensi dell’art. 1 commi 67-68 della L. n. 247/2007, nella misura di 25 punti percentuali sui contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e totali per i contributi a carico dei lavoratori, su un importo massimo del premio pari al 5% della retribuzione contrattuale percepita.
Tale sgravio contributivo veniva regolamentato e concesso a seguito di un decreto interministeriale che ne fissava le regole nel rispetto dei limiti finanziari del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello. Dal 2016 non è più prevista la decontribuzione previdenziale per i premi di produttività. Il disegno di legge di stabilità 2016, al comma 95, confermando quanto già contenuto nell’originario art. 12, prevede l’azzeramento delle disponibilità di tale Fondo, con la conseguenza che i premi di produttività non usufruiranno più della decontribuzione previdenziale chenè stata finora per i datori di lavoro uno sprone a stipulare con le organizzazioni sindacali dei lavoratori accordi in materia di premi di produttività.

Il suddetto Ddl prevede, inoltre, che il contratto collettivo aziendale o territoriale possa contenere la scelta, in capo al dipendente, fra i premi di produttività e le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR, senza che questi entrino a far parte del reddito di lavoro dipendente.
In buona sostanza (sempre che il contratto collettivo aziendale o territoriale lo preveda) il lavoratore può scegliere di non ricevere in tutto o in parte le somme detassate e di fruire in alternativa di somme e valori dell’art. 51 del TUIR (esempio contributi versati dal datore di lavoro a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale oppure sotto forma di contributi al fondo di previdenza complementare) senza che questi ultimi vadano a formare il reddito di lavoro dipendente nei limiti già previsti dal TUIR.

venerdì 16 ottobre 2015

DAL 2016 RIPRISTINATA LA DETASSAZIONE AL 10% DEI PREMI DI PRODUTTIVITA'

Torna dal 2016 la detassazione dei premi legati ad obiettivi di produttività e redditività aziendali, che saranno assoggettati alla tassazione  del 10%. Infatti la legge di Stabilità per il 2016, appena approvata dall’Esecutivo, nel cosidetto pacchetto lavoro ha  appositamente stanziato 430 milioni nel 2016, che salgono a 589 milioni gli anni successivi.
L’importante novità dell’ultimo minuto è l’ampliamento della platea dei beneficiari, infatti avendo elevato a 50 mila euro lordi annui, la fascia di reddito, cosicchè anche i quadri, fino al 2014 esclusi, oltre agli impiegati e agli operai, potranno godere dell’agevolazione fiscale.
In precedenza, ossia fino al 2014 con l’entrata in vigore del bonus in questione, i beneficiari erano solo i lavoratori con un reddito, percepito nell'anno precedente oscillante tra i 30 e i 40 mila euro. Per l’anno in corso, invece, il bonus è stato soppresso per via della mancanza di copertura finanziaria: infatti nel 2015 i dipendenti si sono visti tassare i premi produttività con le normali aliquote Irpef. Con la contrattazione aziendale si potrà stabilire una quota di retribuzione legata al raggiungimento di determinati risultati aziendali, che fino a 2.500 euro di importo sarà soggetta alla tassazione al 10%. Fino al 2014, l'importo soggetto alla detassazione era di 3000 euro. 
Un segnale importante allo sviluppo della contrattazione aziendale attraverso il sistema degli incentivi fiscali






sabato 12 settembre 2015

LA MANCATA CONFERMA PER IL 2015 DELLA DETASSAZIONE DEL 10% POTREBBE METTERE A RISCHIO IL BONUS RENZI, MA LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE TI POTREBBE AIUTARE

La mancata conferma per l’anno 2015 della detassazione al 10% delle somme percepite dal lavoratore dipendente frutto di accordi sindacali o premi di risultato aventi come fine il miglioramento della competitività aziendale, potrebbe mettere a rischio, oltre al vantaggio fiscale implicito della norma, anche in alcune circostanze il percepimento degli 80 euro di credito irpef derivante dal Bonus Renzi. Infatti l’agevolazione fiscale della detassazione, prevedeva per il 2014 un’aliquota ridotta al 10% per i premi di produzioni e premi di risultato e altre voci di salario legate ad incrementi di produttività dell’azienda frutto di accordi sindacali fino a un tetto massimo di 3.000 euro lordi di premio per chi non superasse i 40.000 euro di reddito da lavoro dipendente nel 2013. Per il 2015 però la norma, introdotta nel 2012 non è stata prorogata, in quanto non sono state trovate le necessarie coperture finanziarie, pertanto ai premi nonché eventualmente agli straordinari non solo non può essere applicata l’aliquota agevolata del 10 per cento, ma sono a tutti gli effetti imponibili a livello fiscale le normali aliquote a scaglioni previste dal Tuir.
Fino a tutto il 2014 questi premi, dal punto di vista fiscale, venivano considerati salario di produttività e quindi soggetti a tassazione separata e agevolata al 10%. Tale regola ha facilitato la diffusione accordi sindacali e aziendali in quanti gli stessi comportavano pure per le imprese vantaggi fiscali e contributivi. 
Ad esempio un lavoratore con un reddito di 26.500 euro (di cui 3.000 generati dal premio di risultato) nel 2014 ha pagato l’Irpef su 23.500 euro; per i 3.000 residui ha beneficiato di una tassazione del 10% e di un credito d’imposta irpef di circa 640 euro (gli 80 euro al mese del bonus Renzi stabilito da Decreto Legge n° 66 del 24 aprile 2014). A conti fatti, pertanto, il reddito netto di tale lavoratore è stato di 21.790 euro circa. L’assenza della proroga dell’agevolazione fiscale per il 2015 comporta invece, da subito, la scomparsa della tassazione agevolata per il salario di produttività. Il lavoratore-tipo, quindi, nelle medesime condizioni - reddito di 26.500 euro (di cui 3.000 pagati con il premio di risultato) - si vedrà tassata l’intera cifra con le aliquote Irpef e, non avendo quote sottoposte a tassazione separata, disporrà di un reddito superiore ai 24mila euro, limite stabilito per poter beneficiare dei famosi 80 euro al mese ( che saranno 960 euro nel 2015).
E’ evidente che leggendo, fino a 24.000 euro spettano 640 euro (80 euro circa in busta paga per 8 mesi da maggio a dicembre 2014), mentre tra 24.000 euro e 26.000 c’è un ricalcolo. Più aumenta il reddito e più scende il bonus (es. a 25.000 euro di reddito, il credito spettante scende a 320 euro invece di 640 euro, la metà). Chi supera i 26.000 euro perde il diritto.
Ricapitolando quindi:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
 2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro”.
Ma c’è un modo per “aggirare” questa situazione?  Certamente e si chiama previdenza complementare Infatti se il lavoratore decidesse di accantonare una parte del suo reddito nel fondo pensione, per noi metalmeccanici COMETA, aumentando ad esempio la quota mensile versata nel proprio comparto, ridurrà il “reddito complessivo” conteggiato ai fini fiscali, generando un significativo risparmio fiscale, che avrebbe benefiche ricadute anche su altri elementi come detrazioni da lavoro dipendente, assegni per nucleo familiare e reddito ISEE, tutti aspetti da prendere in considerazione.