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sabato 12 marzo 2022

CHE FINE HA FATTO IL BONUS 100 EURO?

Nella busta paga di gennaio, abbiamo trovato  una voce in meno, quella relativa al “trattamento integrativo”, ovvero gli 80 euro dell'ex bonus Renzi, introdotto dalla Legge di Stabilità nel 2015, e poi diventato trattamento integrativo per il taglio al cuneo fiscale da metà 2020, pari a 100 euro. Che fine ha fatto? La risposta su cosa è cambiato si trova nelle novità entrate in vigore con la legge di Bilancio 2022. A spiegarlo è la Circolare 4/E Agenzia delle Entrate del 2022 .

Quanto al trattamento integrativo previsto dal D.L. n. 3/2020 (Bonus 100 euro) per i redditi compresi tra i 15.000 euro e i 28.000 euro, per verificare se le detrazioni fiscali superano l’imposta lorda e quindi determinare se e in che misura il bonus spetta (al massimo fino all’importo di 1200 euro), occorre considerare le regole ordinarie e non sui soli redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR in quanto – secondo l’Agenzia delle Entrate - il riferimento a tali redditi è contenuto solo nel primo periodo del comma 1 dell’art. 1 del d.l. n. 3 del 2020 e non anche nel secondo e nel terzo periodo del medesimo comma.

In ogni caso, il lavoratore dovrà autonomamente procedere alla restituzione dell’eventuale bonus corrispostogli ma non spettante, ovvero richiedere quanto spettante e non riconosciutogli nel corso del rapporto di lavoro in sede di dichiarazione dei redditi.

giovedì 22 marzo 2018

BONUS 80 EURO 2018



Bonus 80 euro 2018: ampliata la platea dei beneficiari del bonus attraverso l’aumento del reddito previsto per l’accesso all'agevolazione, che passa da 24.000 a 24.600 euro.

(FONTE CAFCISL.IT)

sabato 30 dicembre 2017

LEGGE DI BILANCIO 2018, RIMODULATO IL BONUS 80 EURO

Una delle novità che scatteranno dal 1° gennaio 2018, sarà la rimodulazione del cosiddetto Bonus Renzi. Con la definitiva approvazione della Legge di bilancio 2018 è stato certificato non solo l’aumento in busta paga del bonus di 80 euro introdotto da Renzi con il D.L. 66/2014, art. 1,  per alcune categorie di lavoratori, ma anche l'aumento della soglia di reddito per poterlo ottenere: da 24.000 euro a 24.600 euro e con la previsione della sua graduale decrescita in corrispondenza dell’aumentare del reddito, fino ad annullarsi del tutto in presenza di un reddito pari o superiore a 26.600 euro. Rimane fermo, invece, l’ammontare complessivo pari a 960 euro annui.
Dunque, fermo il diritto a percepire integralmente il bonus di 80 euro (960 euro annui) per i redditi che vanno da 8.174 euro a 24.600 euro, la nuova legge di bilancio estende il diritto a percepire il bonus anche a coloro che hanno un reddito superiore a 26.000 euro e fino a 26.600 euro. In particolare, gli aumenti in busta paga, relativi al bonus di 80 euro, vanno da 48 a 288 euro e riguarderanno coloro che hanno un reddito non superiore a 26.600 euro.

Tale aumento è stato introdotto a partire dal 2018 al fine di consentire che l’aumento del contratto degli statali non fosse sterilizzato di fatto dalla perdita del bonus medesimo.

sabato 12 settembre 2015

LA MANCATA CONFERMA PER IL 2015 DELLA DETASSAZIONE DEL 10% POTREBBE METTERE A RISCHIO IL BONUS RENZI, MA LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE TI POTREBBE AIUTARE

La mancata conferma per l’anno 2015 della detassazione al 10% delle somme percepite dal lavoratore dipendente frutto di accordi sindacali o premi di risultato aventi come fine il miglioramento della competitività aziendale, potrebbe mettere a rischio, oltre al vantaggio fiscale implicito della norma, anche in alcune circostanze il percepimento degli 80 euro di credito irpef derivante dal Bonus Renzi. Infatti l’agevolazione fiscale della detassazione, prevedeva per il 2014 un’aliquota ridotta al 10% per i premi di produzioni e premi di risultato e altre voci di salario legate ad incrementi di produttività dell’azienda frutto di accordi sindacali fino a un tetto massimo di 3.000 euro lordi di premio per chi non superasse i 40.000 euro di reddito da lavoro dipendente nel 2013. Per il 2015 però la norma, introdotta nel 2012 non è stata prorogata, in quanto non sono state trovate le necessarie coperture finanziarie, pertanto ai premi nonché eventualmente agli straordinari non solo non può essere applicata l’aliquota agevolata del 10 per cento, ma sono a tutti gli effetti imponibili a livello fiscale le normali aliquote a scaglioni previste dal Tuir.
Fino a tutto il 2014 questi premi, dal punto di vista fiscale, venivano considerati salario di produttività e quindi soggetti a tassazione separata e agevolata al 10%. Tale regola ha facilitato la diffusione accordi sindacali e aziendali in quanti gli stessi comportavano pure per le imprese vantaggi fiscali e contributivi. 
Ad esempio un lavoratore con un reddito di 26.500 euro (di cui 3.000 generati dal premio di risultato) nel 2014 ha pagato l’Irpef su 23.500 euro; per i 3.000 residui ha beneficiato di una tassazione del 10% e di un credito d’imposta irpef di circa 640 euro (gli 80 euro al mese del bonus Renzi stabilito da Decreto Legge n° 66 del 24 aprile 2014). A conti fatti, pertanto, il reddito netto di tale lavoratore è stato di 21.790 euro circa. L’assenza della proroga dell’agevolazione fiscale per il 2015 comporta invece, da subito, la scomparsa della tassazione agevolata per il salario di produttività. Il lavoratore-tipo, quindi, nelle medesime condizioni - reddito di 26.500 euro (di cui 3.000 pagati con il premio di risultato) - si vedrà tassata l’intera cifra con le aliquote Irpef e, non avendo quote sottoposte a tassazione separata, disporrà di un reddito superiore ai 24mila euro, limite stabilito per poter beneficiare dei famosi 80 euro al mese ( che saranno 960 euro nel 2015).
E’ evidente che leggendo, fino a 24.000 euro spettano 640 euro (80 euro circa in busta paga per 8 mesi da maggio a dicembre 2014), mentre tra 24.000 euro e 26.000 c’è un ricalcolo. Più aumenta il reddito e più scende il bonus (es. a 25.000 euro di reddito, il credito spettante scende a 320 euro invece di 640 euro, la metà). Chi supera i 26.000 euro perde il diritto.
Ricapitolando quindi:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
 2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro”.
Ma c’è un modo per “aggirare” questa situazione?  Certamente e si chiama previdenza complementare Infatti se il lavoratore decidesse di accantonare una parte del suo reddito nel fondo pensione, per noi metalmeccanici COMETA, aumentando ad esempio la quota mensile versata nel proprio comparto, ridurrà il “reddito complessivo” conteggiato ai fini fiscali, generando un significativo risparmio fiscale, che avrebbe benefiche ricadute anche su altri elementi come detrazioni da lavoro dipendente, assegni per nucleo familiare e reddito ISEE, tutti aspetti da prendere in considerazione.