sabato 9 maggio 2026

Infortunio lavoro: ecco quando si torna senza certificato

L’INAIL con Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, ha fornito importanti chiarimenti e nuove istruzioni operative sulla gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro o malattia professionale e sulle modalità di rientro al lavoro. Le nuove regole vanno verso una  semplificazione dei rapporti tra istituto, aziende e lavoratori, anche grazie alla digitalizzazione degli accertamenti medico-legali.

Rientro al lavoro  Il lavoratore potrà riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato medico ricevuto dall’ INAIL, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica “ definitiva”.

Ogni certificazione medica, inviata telematicamente da qualunque medico o struttura sanitaria competente, dovrà infatti indicare sin dall’inizio la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente, integrando i requisiti della certificazione stabiliti all’ art. 102 del decreto n. 1124/1965 ossia l’attestazione dell’esito definitivo della lesione e la conclusione della prognosi.
Pertanto, qualora al primo certificato o ai successivi non facciano seguito nuove formulazioni, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità assoluta. In sostanza è l’ultima certificazione ricevuta in ordine di tempo ad attestare il giorno in cui si conclude la prognosi, cessa l’indennità erogata ed è possibile il rientro al lavoro.

Rientro anticipato  Più rigorosa è invece la procedura da seguire nel caso in cui il lavoratore assente per infortunio intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi. In tal caso il lavoratore può essere riammesso in servizio solo in presenza di un nuovo certificato medico che modifichi , anticipandolo, il termine della prognosi originariamente indicata.

Sorveglianza sanitaria  In ogni caso, per valutare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere un giudizio di idoneità alla mansione, il datore di lavoro può attuare la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, in applicazione dell’ art. 41 e 42 del D.Lgs. n.81/2008

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