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domenica 18 marzo 2018

BONUS CASA : MODIFICHE, CONFERME E NOVITA' NELLE AGEVOLAZIONI 2018

Per chi sta pensando di fare dei lavori in casa nel 2018, presentiamo tutte le agevolazioni fiscali delle quali è possibile usufruire:
RISTRUTTURAZIONI
La detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici condominiali è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018.

BONUS MOBILI
Proroga anche per il bonus mobili: la detrazione IRPEF del 50%, con un tetto di 10.000 euro per unità immobiliare, spetterà per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione. Nel 2018, sarà possibile fruire del bonus mobili solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017. 

ECOBONUS
È prorogata al 31 dicembre 2018 anche la detrazione al 65% per le spese per interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari e la conferma fino al 31 dicembre 2021 per quelli in ambito condominiale.
Attenzione però: la detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1 gennaio 2018, relative all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto). 
La detrazione nella misura del 50% si applica anche alle spese sostenute nel 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro. 
La detrazione, invece, è del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII; con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; con generatori d'aria calda a condensazione. 

SISMA BONUS
Per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione maggiorata all'80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero dell'85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. In tal caso, la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. 

La possibilità di cedere il credito corrispondente all'ecobonus viene estesa a tutti (non solo ai soggetti incapienti) e per tutte le tipologie di interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari (non più solo a quelle per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali). 
La cessione potrà essere effettuata a favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati. Per i soggetti incapienti resta ferma la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.

BONUS VERDE 
E' stata introdotta una nuova detrazione del 36% dell'IRPEF per le spese sostenute per interventi di "sistemazione a verde" degli immobili. In particolare, rientrano nel perimetro dell'agevolazione le opere riguardanti le aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi, nonché quelle per la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili. 
La detrazione spetterà ai contribuenti che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili sui quali sono eseguiti i lavori. 
Il limite di spesa è determinato in misura pari a 5.000 euro e si riferisce alla singola unità immobiliare. Pertanto, nel caso in cui uno stesso contribuente effettui più interventi su diversi immobili, la detrazione spetterà con riferimento a ciascun intervento. La norma include tra le spese detraibili anche quelle di progettazione e manutenzione connesse alla realizzazione delle opere. 
La detrazione spetta anche per gli interventi comuni eseguiti sulle parti esterne degli edifici condominiali. Anche in questo caso l'importo massimo agevolabile corrisponde a 5.000 euro per unità immobiliare e la detrazione spetterà al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. 
Per beneficiare dell'agevolazione è previsto che i pagamenti siano effettuati con strumenti tracciabili (bonifici, carte di credito, ecc.). In proposito si precisa che, differentemente da quanto previsto per le detrazioni riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la norma non richiede l'effettuazione del pagamento tramite bonifico parlante. La detrazione IPRPEF del 36% andrà ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi., il beneficio fiscale per il contribuente ammonterà dunque a un massimo di 1.800 euro (36% x 5.000), da suddividere in dieci rate pari a 180 euro all'anno. 
La detrazione è inoltre cumulabile con le ulteriori agevolazioni previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ridotte nella stessa misura del 50%. 
In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale siano stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente dell'immobile. In caso di decesso dell'avente diritto, l'agevolazione si trasmette all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. 

(FONTE : CAFCISL.IT)

sabato 13 maggio 2017

GUIDA AL "SISMA BONUS"

Il terremoto di agosto e fine ottobre del 2016, oltre alla paura e purtroppo le vittime, ha lasciato sul campo tanti edifici distrutti e danneggiati, nonchè la necessità, che riemerge puntuale in queste circostanze di mettere in sicurezza preventivamente le strutture edili private, le abitazioni, oltre che quelle pubbliche, quelli addetti ad attività produttive ed i monumenti e le chiese. Nella Guida dell'Agenzia delle entrate alle detrazioni per le ristrutturazioni in edilizia, un capitolo è dedicato al cosiddetto "Sisma Bonus". Cerchiamo di approfondire e capire in cosa consiste, questa agevolazione fiscale.
La legge di bilancio 2017, oltre a stabilire una proroga delle detrazioni al 31 dicembre 2021, ha introdotto specifiche regole per la concessione delle agevolazioni, prevedendo importi più elevati quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico. Inoltre, ha fatto rientrare tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Anzitutto, l’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive. Inoltre, si applica non solo a gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche a quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).
Per l’individuazione delle zone sismiche bisogna sempre far riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003).

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%.

La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

La detrazione è più elevata nei seguenti casi:
quando la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70%della spesa sostenuta
se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.

La detrazione per gli interventi condominiali

Quando gli interventi sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta sono ancora più elevate. In particolare, spettano nelle seguenti misure:

75%, nel caso di passaggio a una classe di rischi o inferiore
85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.