Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita dell’aderente, gli verrà erogata una pensione complementare (rendita), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che l’aderente avrà accumulato e alla sua età a quel momento. Difatti la “trasformazione” del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell’andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso.
In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l’età al pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della rendita.
Si ha diritto alla prestazione pensionistica complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.
Al momento del pensionamento, l'aderente potrà scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata.
L'aderente godrà quindi della immediata disponibilità di una somma di denaro, ma l'importo della rendita erogata successivamente sarà più basso di quello che gli sarebbe spettato se non avesse esercitato questa opzione.
Gli aderenti iscritti a forme pensionistiche complementari prima del 29 aprile 1993 o che abbiano maturato una posizione individuale particolarmente contenuta (nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale) possono percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare e non richiedere la rendita.