Questo quanto illustrato nell'assemblea del settore impiegatizio, alla luce del tavolo territoriale svolto la scorsa settimana.
lunedì 31 luglio 2017
ABBIAMO DIMENTICATO DI SCARICARE CON IL MODELLO 730 UNA SPESA SOSTENUTA NEL 2016? NIENTE PAURA SI PUO' SEMPRE RIMEDIARE
La campagna fiscale del modello 730 è ormai da qualche giorno passata in archivio. Infatti, il 23 luglio scorso è stato l'ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione dei redditi, mediante un Caf, un professionista abilitato o anche "fai da te", per chi in possesso di un pò di dimestichezza, di conoscenza delle norme fiscali e soprattutto del pin per l'accesso al proprio cassetto fiscale online, poteva essere in grado di compilarsela autonomamente. Ma magari ci accorgiamo di esserci dimenticati di inserire una spesa, che avrebbe dato diritto ad una detrazione o deduzione in sede di rimborso. Niente paura, si può rimediare, utilizzando la dichiarazione integrativa.
Qualora il contribuente si accorge di non aver inserito un onere nel 730, oppure il sostituto d’imposta che effettuerà i conguagli derivanti dal 730 è diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, potrà presentare:
un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre;
presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2017, utilizzando l’eventuale differenza a compensazione, di eventuali altri imposte a debito con il modello F24 o richiedendone il rimborso. È possibile correggere la dichiarazione inviata presentando al Caf o al professionista abilitato (non è ammesso il canale “web”) un 730 integrativo, entro il 25 ottobre prossimo solo in caso di contribuente con maggior credito o minore debito (a favore). Con il modello 730 integrativo rimane il vantaggio di poter sfruttare il canale del sostituto d'imposta per eventuali accrediti direttamente in busta paga (mese di novembre).
Qualora invece la correzione sia a sfavore del contribuente e pertanto la correzione comporti un minor credito o un maggior debito, si dovrà utilizzare il modello Redditi PF 2017 entro:
entro il 02 ottobre 2017 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi e delle sanzioni, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso;
entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). Anche in questo l’importo debito, dovrà essere versato tramite modello F24 con la maggiorazione delle sanzioni ed interessi;
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).
domenica 30 luglio 2017
CORTE DI CASSAZIONE, L'AZIENDA HA L'OBBLIGO DI REIMPIEGARE IL LAVORATORE NON IDONEO
Ancora una sentenza della Suprema Corte di Cassazione inerente il mondo del lavoro. Con la sentenza n. 18506/2017, depositata il 26 luglio scorso, la sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che un dipendente risultato parzialmente inidoneo a svolgere il proprio lavoro deve essere impiegato in mansioni alternative; spetta, infatti, al datore di lavoro dimostrare la non disponibilità di altre posizioni lavorative.
La Corte ha precisato, inoltre, che non è compito del lavoratore richiedere una mansione idonea alle proprie condizioni fisiche, in quanto quest’ultimo potrebbe non avere piena informazione rispetto a tutte le possibili posizioni lavorative.
La Suprema Corte ha, infine, affermato che l’onere della prova rispetto all’eventuale danno esistenziale generato dalla mancata assegnazione a mansione alternativa spetta al lavoratore stesso.
(Fonte: Corte di Cassazione)
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giovedì 27 luglio 2017
DAL 1° LUGLIO VIA ALL'ULTIMO SEGMENTO DEL PIANO INCENTIVANTE WHIRLPOOL
Il 30 giugno scorso si è chiusa la seconda finestra degli incentivi, previsti dalla griglia di outplacement, in conformità a quanto previsto dall’accordo quadro firmato al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma il 2 luglio del 2015, a seguito dell’acquisizione dell’Indesit Company da parte della Whirlpool Corporation, il colosso americano del bianco, di Benton Harbor.
Quella che permetteva, a chi utilizzando gli strumenti volontaristici concordati, di poter interrompere il rapporto di lavoro con l’azienda, manifestando la volontà di non opporsi al licenziamento, secondo quanto previsto dalla legge 223/91, intascando una “buonuscita” di 40 mila euro lordi. Inoltre ci sono stati altri lavoratori, che per anzianità contributiva o per età anagrafica, si sono anche traguardati, nell’arco temporale di utilizzo degli ammortizzatori sociali alla maturazione dell’assegno pensionistico. E dal 1° luglio è partito l'ultimo segmento del piano incentivante, che si chiuderà il 31 dicembre 2018. Andiamo a ricapitolare quali sono gli strumenti a disposizione sia per gli operai e gli impiegati:
Dimissioni volontarie incentivate
Il programma C è riservato esclusivamente a quei lavoratori che non raggiungono i requisiti della pensione attraverso i programmi A e B. Dimissioni incentivate senza mobilità (C1), non opposizione all'inserimento in mobilità senza integrazione (C2);
- dimissioni volontarie tra il 30.6.2017 e il 31.12.2018 con uscita entro 31.12.2018: operai 30.000 euro lordi, impiegati 10 mensilità nette (con un minimo garantito di 30.000 euro lordi); per lo stabilimento di None l'incentivo previsto è pari a 35.000 euro lordi per gli operai e 12 mensilità nette per gli impiegati (con un minimo garantito di 35.000 euro lordi); per la Campania (Carinaro e Napoli) l'incentivo previsto è pari a 40.000 euro lordi per gli operai e 14 mensilità nette per gli impiegati (con un minimo garantito di 40.000 euro lordi);
Il programma D, anch'esso riservato esclusivamente ai lavoratori che non raggiunge i requisiti pensionistici attraverso i programm A e B. Nom opposizione all'inserimento in mobilità con integrazione dell'ammortizzatore Naspi;
- uscita volontaria tra il 30.6.2017 e il 31.12.2018 con utilizzo Naspi: operai integrazione al 100% della retribuzione netta + 12.500 euro lordi,
impiegati integrazione al 100% della retribuzione netta + 5 mensilità nette (con un minimo garantito di 12.500 euro lordi); per lo stabilimento di None l'incentivo previsto è pari a integrazione al 100% della retribuzione netta + 15.000 euro lordi per gli operai e integrazione al 100% della retribuzione netta + 6 mensilità nette per gli impiegati (con un minimo garantito di 15.000 euro lordi); per la Campania (Carinaro e Napoli) l'incentivo previsto è pari a integrazione al 100% della retribuzione netta + 18.000 euro lordi per gli operai e integrazione al 100% della retribuzione netta + 7 mensilità nette per gli impiegati (con un minimo garantito di 18.000 euro lordi) - Per tutti collocazione in ammortizzatore sociale nel suo massimo utilizzo.
Pensionamenti/prepensionamenti
PROGRAMMA A - con i requisiti pensionistici maturati nel corso degli ammortizzatori sociali + il periodo di preavviso: incentivo pari al valore dell'integrazione netta della NASPI per il periodo spettante al 100% della retribuzione base per il periodo mancante al raggiungimento del trattamento pensionistico con incentivo minimo garantito di 10.000 euro lordi.
PROGRAMMA B - con i requisiti pensionistici maturati con utilizzo degli ammortizzatori sociali + ulteriore periodo fino a 12 mesi + il periodo di preavviso: incentivo pari all'integrazione netta per il periodo spettante della NASPI al 100% della retribuzione base fino ad un massimo di un anno di RAL teorica esclusi i compensi variabili + contributi figurativi calcolati sui massimali NASPI fino a 1 anno.
martedì 25 luglio 2017
domenica 23 luglio 2017
SECONDO LA CASSAZIONE, POSSIBILE IL TRASFERIMENTO PER CHI ASSISTE IL FAMILIARE DISABILE GRAZIE ALLA LEGGE 104
Se il posto di lavoro viene soppresso per giustificate ragioni organizzative, anche chi beneficia della legge 104 per l’assistenza di un familiare disabile può essere trasferito ad altra sede da parte del datore di lavoro.
I benefici concessi dalla legge del 1992 per chi assiste un disabile, che garantiscono il diritto alla collocazione presso la sede più vicina al luogo ove vive il familiare malato, cedono il passo alle più importanti esigenze organizzative aziendali. Insomma, si può trasferire chi assiste un disabile, ma a determinate condizioni. A chiarirlo è la Cassazione con una recente sentenza [sent. n. 12729/2017]. Vediamo più nel dettaglio quali sono i diritti di chi fruisce delle agevolazioni contenute nella legge 104 del 1992 e cosa prevede la normativa in caso di trasferimento del dipendente.
Se il posto di lavoro viene soppresso per giustificate ragioni organizzative, il dipendente che assiste un familiare disabile, e pertanto gode dei benefici previsti dalla legge 104/1992, non può opporsi al trasferimento intimatogli dal datore di lavoro. Tale orientamento giurisprudenziale, trova conferma in una serie ormai stabile di sentenze della Cassazione secondo cui, però, solo le esigenze organizzative straordinarie prevalgono sul diritto del dipendente all’immodificabilità della sede ove svolge le mansioni; al contrario, le normali esigenze produttive non possono essere poste a fondamento del trasferimento.
Come normato, la “legge 104” attribuisce al lavoratore che convive con parente o affine entro il terzo grado handicappato grave o lo assistita con continuità, il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Tuttavia, il trasferimento può essere adottato in presenza di condizioni di necessità per l’azienda che, insomma, non deve avere altre alternative tra lo spostamento del dipendente e il licenziamento.
La chiusura di un servizio o delle mansioni a cui era adibito il dipendente, nel caso esaminato dalla Cassazione un tecnico radiologo, possono essere fatte rientrare tra quelle esigenze straordinarie organizzative che consentono il trasferimento di chi assiste un familiare disabile.
La Suprema corte, richiamando un orientamento che risale al 2012 [Cass. sent. n. 25379/2012], ha precisato che «la legge 104/92, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, sicché il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che assiste, non si configuri come grave». Ciò però sempre a condizione che il datore di lavoro non dimostri «la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte». Tali esigenze devono essere provate dall’azienda in caso di contestazione del dipendente.
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giovedì 20 luglio 2017
METASALUTE NEWS, IMPORTANTI NOVITA' DAL PROSSIMO 1° OTTOBRE
Il CDA di MètaSalute ha deciso che a partire da 1/10/2017 tutti i lavoratori saranno iscritti dalle aziende e potranno richiedere le prestazioni sanitarie senza alcuna carenza.
Gli attuali iscritti continueranno a beneficiare delle prestazioni e dal 1 ottobre cesseranno il pagamento della propria quota di cui si farà carico l'azienda, come stabilito dall'ultimo Contratto Nazionale dei metalmeccanici.
Le prestazioni sanitarie sono quelle erogate per il 2017 dal Fondo. Novità sui piani sanitari decorreranno da 1.1.2018. Le aziende potranno iscrivere i lavoratori sulla piattaforma del Fondo a partire dal 4.9.2017.
Dal 1.7.2017 al 30.9.2017 sono sospese le iscrizioni su base volontaria (in quanto non più necessarie o convenienti per usufruire delle prestazioni da ottobre).
Ma in ogni caso consigliamo tutti i lavoratori aderenti con il nucleo familiare fiscalmente a carico di inserire il proprio nucleo sul sito del fondo per fruire delle prestazioni .
Fim Nazionale
domenica 16 luglio 2017
ZONE TERREMOTATE, ECCO LE MODALITA' PER ACCEDERE AI LIBRI DI TESTO GRATIS, DOMANDE ENTRO IL 25 LUGLIO
Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Miur, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha fornito alcune indicazioni operative in merito alla donazione di libri di testo alle famiglie dei territori colpiti dal sisma. Tali indicazioni fanno seguito all’accordo operativo sottoscritto in data 11 novembre 2016 tra il Miur e l’Aie, l’Associazione Italiana Editori, col quale si prevede un piano di distribuzione straordinaria e gratuita di libri di testo per le famiglie degli studenti residenti nei Comuni terremotati.
In particolare si estende la donazione predisposta dall’Associazione Italiane Editori anche ai Comuni colpiti dai sismi successivi a quello di agosto 2016 e si forniscono indicazioni per la donazione relativa all’anno scolastico 2017/2018 dei libri di testo in adozione nelle istituzioni scolastiche secondarie di I e di II grado e limitatamente ai nuclei familiari residenti in uno dei 140 Comuni, individuati come Comuni “cratere” dal Decreto n. 189 del 17/10/2016.
Al fine di individuare gli effettivi beneficiari, nel limite delle donazioni massime disponibili – spiega il ministero - sarà effettuata una rilevazione volta a verificare la sussistenza, da parte dei richiedenti, dei seguenti criteri:
1. Residenza in uno dei Comuni appartenenti al “cratere” sismico;
2. Inagibilità abitativa certificata;
3. Eventuale stato di disoccupazione e/o perdita dell’attività produttiva, determinato a causa degli eventi sismici successivamente al terremoto del 24/08/2016.
I richiedenti all’atto dell’iscrizione dovranno autocertificare il reddito complessivo, fino ad un massimo di 32mila euro, cosi come da documento Isee. La richiesta del beneficio dovrà essere effettuata entro il 25 luglio 2017 attraverso la piattaforma online che è raggiungibile all’indirizzo: www.areearischio.it
Ad operazione conclusa il sistema rilascerà un attestato di avvenuta registrazione. L’elenco degli effettivi beneficiari sarà comunicato a chiusura delle iscrizioni, e coloro che hanno attenuto il beneficio riceveranno al proprio indirizzo di posta elettronica le indicazioni per scaricare il voucher digitale per il ritiro dei testi. Gli stessi potranno essere richiesti presso le librerie situate nel comune di residenza o nei Comuni limitrofi, individuate dall’associazione Ali Confcommercio.
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TERREMOTO 24 AGOSTO 2016
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