mercoledì 11 maggio 2022

FONDO COMETA: VALORE QUOTA APRILE 2022


Cometa è ancora nella morsa degli effetti causati sui mercati finanziari dagli eventi bellici in Ucraina scoppiati il mese di febbraio. Gli investimenti, risentono del complessivo andamento negativo dei mercati e ciò si traduce in un abbassamento del valore della quota dei Comparti, in misura diversa in base alla politica di investimento e, in linea generale, correlata al loro profilo di rischio/rendimento Storicamente in passato, ci sono stati  periodi di forte turbolenza dei mercati finanziari come nel 2008 con la crisi dei mutui subprime e del mercato immobiliare negli Usa, nel 2010/2011 con la crisi del debito sovrano e nel 2020 con il Covid, ma sono stati brillantemente superati. Sulla base di queste esperienze, l'importante è, mantenendo calma e prudenza, non smobilizzare  la posizione, con anticipi, cambi di comparto, e attendere il recupero di valore degli investimenti. (s.b.)

mercoledì 13 aprile 2022

FONDO COMETA: VALORE QUOTA MARZO 2022


Le bombe in Ucraina echeggiano pesantemente anche nelle sedi dei mercati finanziari che inevitabilmente sono finiti totalmente in preda della volatilità, complice la fuga dei capitali dagli asset a rischio e la ridotta  capitalizzazione. E inevitabilmente anche i comparti di Cometa ne hanno risentito in maniera negativa. Ma come recita il manuale del buon investitore, e come abbiamo più volte consigliato anche in questo luogo, anche in questa fase di turbolenza dei mercati finanziari è opportuno operare con calma e prudenza, senza farsi prendere dal panico, ponderando adeguatamente le scelte e assumendo decisioni informate e consapevoli. Cambiare comparto in questo momento, o chiedendo anticipi, riscatti, trasferimenti significherebbe in maniera deleteria rendere definitive le perdite e non poterle recuperare più. Lucidità, freddezza, informazione e consapevolezza sono gli ingredienti principali per evitare scelte dolorose e sbagliate. L'investimento, ha di fatti per sua natura un orizzonte temporale, di medio e lungo termine e non settimanale e mensile. (s.b.)

domenica 27 marzo 2022

Innalzata a 12.000 euro la soglia ISEE per accedere al Bonus Sociale elettricità e gas


Con il Decreto Ucraina bis approvato dal Consiglio dei ministri il 18 marzo e pubblicato  in Gazzetta ufficiale oltre 5 milioni di famiglie in Italia potranno accedere al Bonus sociale elettricità e gas, che permette di ricevere uno sconto sulle bollette energetiche. La misura approvata ha difatti ampliato la platea dei beneficiari del Bonus, innalzando la soglia ISEE per accedervi fino a 12mila euro, per il periodo primo aprile-31 dicembre 2022.

Per ricevere lo “sconto in bolletta” non serve presentare la domanda, è sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere così un'attestazione ISEE.

Per il tuo Isee rivolgiti gratuitamente alla tua sede CAF CISL più vicina! 

sabato 12 marzo 2022

SEI DEL 2003? DAL 17 MARZO PUOI RICHIEDERE IL BONUS CULTURA


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CHE FINE HA FATTO IL BONUS 100 EURO?

Nella busta paga di gennaio, abbiamo trovato  una voce in meno, quella relativa al “trattamento integrativo”, ovvero gli 80 euro dell'ex bonus Renzi, introdotto dalla Legge di Stabilità nel 2015, e poi diventato trattamento integrativo per il taglio al cuneo fiscale da metà 2020, pari a 100 euro. Che fine ha fatto? La risposta su cosa è cambiato si trova nelle novità entrate in vigore con la legge di Bilancio 2022. A spiegarlo è la Circolare 4/E Agenzia delle Entrate del 2022 .

Quanto al trattamento integrativo previsto dal D.L. n. 3/2020 (Bonus 100 euro) per i redditi compresi tra i 15.000 euro e i 28.000 euro, per verificare se le detrazioni fiscali superano l’imposta lorda e quindi determinare se e in che misura il bonus spetta (al massimo fino all’importo di 1200 euro), occorre considerare le regole ordinarie e non sui soli redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR in quanto – secondo l’Agenzia delle Entrate - il riferimento a tali redditi è contenuto solo nel primo periodo del comma 1 dell’art. 1 del d.l. n. 3 del 2020 e non anche nel secondo e nel terzo periodo del medesimo comma.

In ogni caso, il lavoratore dovrà autonomamente procedere alla restituzione dell’eventuale bonus corrispostogli ma non spettante, ovvero richiedere quanto spettante e non riconosciutogli nel corso del rapporto di lavoro in sede di dichiarazione dei redditi.