martedì 30 dicembre 2025

NEL 2026 UNA FESTIVITA' IN PIU', IL 4 OTTOBRE SAN FRANCESCO D'ASSISI


Dopo decenni, quasi cinque di assenza dal calendario ufficiale, il 4 ottobre  torna ad essere festa nazionale. Il 4 ottobre, in onore di San Francesco d'Assisi patrono d'Italia, sarà una festività nazionale ufficiale in Italia dal 1° gennaio 2026, grazie alla legge n. 151/2025, che lo ripristina come giorno festivo a tutti gli effetti (con chiusura di scuole e uffici, e impatto sulle buste paga), dopo essere stato una solennità civile. La legge n. 151/2025 ha modificato la precedente normativa (legge n. 260/1949) per reintrodurre questa festività, dopo che era stata soppressa nel 1977. La festa in onore di San Francesco non è una novità assoluta. Già nel 1958 era stata riconosciuta come solennità civile, con bandiere esposte negli edifici pubblici e riduzione dell’orario di lavoro. Tuttavia, nel 1977 molte ricorrenze furono eliminate dal calendario con la Legge 5 marzo 1977, n. 54, per contenere i costi e aumentare la produttività. Tra queste, anche il 4 ottobre, insieme ad altre come l’Epifania e il Corpus Domini. Non sarà più un giorno lavorativo qualsiasi, ma una vera e propria festa nazionale, equiparata a quelle come il Natale o il 1° maggio. I lavoratori avranno diritto al trattamento retributivo specifico per i giorni festivi (maggiorazioni), e ci saranno chiusure di scuole, uffici e negozi. Ricordiamo i  quali sono gli  effetti giuridici e retributivi concreti per lavoratori e imprese,  in particolare per il 2026, anno in cui il 4 ottobre cadrà di domenica, con regole aggiuntive definiti dai contratti collettivi.

Per i lavoratori, quindi, la festività avrà un impatto concreto: il 4 ottobre entrerà ufficialmente in busta paga come giorno festivo. Chi ha diritto alla retribuzione festiva vedrà riconosciuto questo giorno come parte dell’orario di lavoro, con effetti economici analoghi a quelli delle altre festività nazionali come il 1° maggio o il Natale.

Ricapitolando ecco quale sarà quindi il calendario delle festività del 2026:


·               1 gennaio 2026 (Capodanno) - giovedì

·         6 gennaio 2026 (Epifania) - martedì

·         5 aprile 2026 (Pasqua) - domenica

·         6 aprile 2026 (Lunedì dell'Angelo) – lunedì

·         25 aprile 2026 (Festa della Liberazione) – sabato

·         1 maggio 2026 (Festa dei Lavoratori) – venerdì

·         2 giugno 2026 (Festa della Repubblica) – martedì

·         24 giugno (San Giovanni - Patrono di Fabriano) - mercoledì

·         15 agosto 2026 (Ferragosto / Assunzione) – sabato

·         4 ottobre 2026 (San Francesco d'Assisi) -  domenica

·         1 novembre 2026 (Ognissanti) – domenica

·         8 dicembre 2026 (Immacolata Concezione) – martedì

·         25 dicembre 2026 (Natale) – venerdì

·         26 dicembre 2026 (Santo Stefano) – sabato


lunedì 22 dicembre 2025

DAL 2026 UNA SETTIMANA DI FERIE IN PIU'


Il contratto scaduto a giugno 2024 è stato rinnovato dopo 17 mesi di difficili trattative, caratterizzate da ripetuti “stop and go”, con una rottura del tavolo, 40 ore di sciopero e manifestazioni in tutt’Italia, e dalla metà di luglio una ripresa del negoziato. L'ipotesi di accordo sarà sottoposta alle assemblee dei lavoratori. Intanto a gennaio 2026 anche gli operai con un’anzianità aziendale pari a 18 anni avranno una settimana aggiuntiva alle 4 settimane di ferie già previste. Questo grazie all’unificazione contrattuale definita con il contratto collettivo nazionale del 20 gennaio 2008. Contratto nazionale che ha parificato la normativa sulla mensilizzazione retributiva, le festività e le ferie. 1 giorno in più con 10 anni di anzianità aziendale che diventano 5 giorni con 18 anni di anzianità aziendale.
Per gli operai in forza al 31 dicembre 2007, il periodo utile alla maturazione decorre dal 1 gennaio 2008 con il diritto a 1 giorno aggiuntivo a decorrere dal 1 gennaio 2018, e a 4 giorni aggiuntivi a gennaio 2026. Quindi si completerà la transizione iniziata con il Ccnl del 2008.
La novità non riguarda tutti, ma un gruppo ben preciso di lavoratori metalmeccanici: gli operai che erano già in forza al 31 dicembre 2007. Per loro il CCNL industria ha previsto una norma transitoria che porta, dal 1° gennaio 2026, all’allineamento con gli impiegati sul fronte delle ferie aggiuntive. 
La regola generale del contratto sulle ferie aggiuntive
Il CCNL metalmeccanici industria prevede, oltre alle 4 settimane di ferie annue, ferie aggiuntive legate all’anzianità aziendale. La regola è semplice:
con 10 anni di anzianità aziendale: 1 giorno di ferie in più;
con 18 anni di anzianità aziendale: 4 giorni di ferie in più.
La norma transitoria per gli operai già presenti al 31/12/2007
Il contratto recita: per gli operai in forza al 31/12/2007 l’anzianità utile per le ferie aggiuntive comincia a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Questo significa che, anche se l’operaio lavorava già prima, ai soli fini di questi giorni extra il contatore parte dal 2008.
Da qui derivano due date chiave:1 gennaio 2018: dopo 10 anni dal 1/1/2008 → scatta 1 giorno aggiuntivo;
1 gennaio 2026: dopo 18 anni dal 1/1/2008 → scattano 4 giorni aggiuntivi.
Quindi il 2026 non è un anno scelto a caso: è semplicemente il momento in cui maturano i famosi 18 anni “contrattuali” fissati dalla clausola transitoria. Chi rientra in quella platea, dal 2026, passa al livello massimo previsto.
Cosa succede concretamente dal 1° gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026 gli operai che: erano assunti e in forza al 31 dicembre 2007,sono rimasti in azienda (anzianità aziendale continua), maturano il diritto alle 5 giornate di ferie aggiuntive previste dal CCNL per chi ha 18 anni di anzianità. Non tutti avranno i 5 giorni dal 2026. Restano fuori:
gli operai assunti dopo il 31/12/2007: per loro vale la regola ordinaria, cioè i 10 e 18 anni si contano dalla data reale di assunzione, non dal 2008;
chi ha cambiato azienda e non ha 18 anni di anzianità con il datore attuale;
chi non risulta “in forza” alla data fissata dal contratto.
L'anzianità utile ai fini delle ferie si calcola in base all'assunzione diretta e il periodo di lavoro interinale non è computabile, salvo diverse specifiche

LEGGE N.106 DEL 18 LUGLIO 2025, LE NOVITA' IN VIGORE DAL 2026


 

  • Permessi retribuiti aggiuntivi: 10 ore annue (con copertura contributiva) per visite, esami e terapie, oltre ai 3 giorni mensili della Legge 104, per chi ha patologie oncologiche, croniche o invalidanti (≥ 74%).
  • Congedo straordinario: Fino a 24 mesi non retribuiti, con conservazione del posto, per le stesse categorie di lavoratori.
  • Smart Working prioritario: Diritto di precedenza assoluta per i lavoratori fragili nell'accesso al lavoro agile, se compatibile con le mansioni.
  • Estensione agli autonomi: Per la prima volta, professionisti e partite IVA possono sospendere l'attività fino a 300 giorni per malattie gravi, mantenendo il posto. 
Chi ne beneficia
  • Lavoratori con malattie oncologiche, croniche o invalidanti (invalidità pari o superiore al 74%).
  • Genitori di figli minori nelle stesse condizioni di salute.
  • Caregiver e lavoratori autonomi (con le estensioni previste). 
Aspetti importanti
  • La legge affianca, non sostituisce, la Legge 104.
  • Il congedo biennale non è retribuito e non matura ferie, contributi o TFR.

sabato 20 dicembre 2025

FONDO COMETA NEWS : Fusione per incorporazione del comparto TFR Silente (comparto incorporato) nel comparto Sicurezza 2020 (comparto incorporante)

A seguito dell’armonizzazione delle garanzie e del regime commissionale dei due attuali comparti garantiti, operata a luglio 2025[1], con effetto dal 1° gennaio 2026 si procederà con l’accorpamento dei due attuali comparti garantiti, ripristinando in tal modo un unico comparto garantito.

Con riferimento all’esecuzione dell’operazione di fusione per incorporazione, le posizioni previdenziali degli aderenti al comparto TFR Silente saranno disinvestite al valore di quota del 31/12/2025. Il valore di quota al quale sarà operato il c.d. concambio sarà quello derivante dalla valorizzazione del comparto Sicurezza 2020 al medesimo mese del disinvestimento (i.e. 31/12/2025).

L’operazione di smobilizzo e contestuale reinvestimento non avrà effetti economici sul controvalore della posizione previdenziale degli aderenti al comparto TFR Silente così come sulle anzianità di iscrizione maturate. Parimenti, la suddetta operazione di fusione per incorporazione non determinerà alcun effetto ai fini del calcolo della garanzia.

In occasione della fusione per incorporazione, sarà cambiata la denominazione del comparto incorporante (i.e. Sicurezza 2020) che, dal 01/01/2026, assumerà la denominazione di Sicurezza.

Si fa, infine, presente che, a partire dal 01/01/2026, gli aderenti taciti saranno iscritti al comparto Sicurezza.

Sono iscritto al comparto “TFR Silente”: cosa devo fare?

Nulla.

Per il singolo aderente l’operazione sarà configurata analogamente ad un cambio del comparto di investimento (switch) e la propria posizione previdenziale verrà convertita nelle quote di un diverso comparto: il numero di quote che verrà assegnato sarà funzione del rapporto tra i due valori di quota (TFR Silente e Sicurezza 2020) alla data di valorizzazione del 31/12/2025 (c.d. concambio), il cui esito potrà essere verificato dagli aderenti interessati accedendo, dal 15 febbraio 2026, alla propria Area riservata dal sito web del Fondo.

In ragione di ciò, a far data dal 01/01/2026, gli iscritti al comparto TFR Silente risulteranno iscritti al comparto Sicurezza. I loro flussi contributivi saranno automaticamente accreditati nel suddetto comparto e la rivalutazione della posizione sarà legata all’andamento di tale comparto.

Qualora l’aderente ritenesse che le caratteristiche del comparto Sicurezza non dovessero più soddisfare le proprie esigenze previdenziali, può considerare la possibilità di cambiare il comparto, secondo le modalità descritte al link https://www.cometafondo.it/cambiare-comparto-dinvestimento/  e accedendo all’Area Riservata.

Nel valutare la scelta dell’eventuale cambio di comparto è utile tener conto dell’età, del reddito, della situazione lavorativa, della capacità di risparmio personale, degli obiettivi previdenziali e della possibilità di oscillazioni di valore della posizione individuale.

Il Questionario di autovalutazione, disponibile all’interno dell’Area Riservata Aderenti, può costituire un utile strumento per verificare se la scelta iniziale è ancora valida.

Avvertenza
A ciascun iscritto interessato, unitamente al Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo – Anno 2025, sarà inviata una apposita comunicazione recante il numero e il valore delle quote attribuite (c.d. concambio).

sabato 13 dicembre 2025

ISEE 2026: ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE




Il 31 dicembre scadono automaticamente tutti i modelli ISEE elaborati nel 2025 e da gennaio parte la corsa per l’ISEE 2026.

Chi è già beneficiario di prestazioni legate al valore Isee deve presentarlo in tempi brevi per per confermare di avere i requisiti: in particolare le famiglie che ricevono l’Assegno Unico devono fare l’Isee entro fine febbraio per confermare l’importo con le maggiorazioni spettanti.

NOVITA': L’art. 47 DDL Bilancio 2026 introduce una franchigia di 60.000 euro sulla prima casa ai fini ISEE e aumenta i coefficienti della scala di equivalenza per i nuclei familiari con figli: +0,15 per due figli, +0,25 per tre, +0,40 per quattro e +0,55 per almeno cinque.

(FONTE: CAFCISL.IT)

venerdì 12 dicembre 2025

FONDO COMETA: VALORE QUOTA MESE DI NOVEMBRE 2025


Novembre  con luci ed ombre per il fondo Cometa che fa registrare un incremento per i comparti  Monetario Plus, Sicurezza 2020 e Reddito ed invece una lieve flessione, quadi impercettibile per Tfr silente e Crescita. (s.b.)