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lunedì 22 dicembre 2025

DAL 2026 UNA SETTIMANA DI FERIE IN PIU'


Il contratto scaduto a giugno 2024 è stato rinnovato dopo 17 mesi di difficili trattative, caratterizzate da ripetuti “stop and go”, con una rottura del tavolo, 40 ore di sciopero e manifestazioni in tutt’Italia, e dalla metà di luglio una ripresa del negoziato. L'ipotesi di accordo sarà sottoposta alle assemblee dei lavoratori. Intanto a gennaio 2026 anche gli operai con un’anzianità aziendale pari a 18 anni avranno una settimana aggiuntiva alle 4 settimane di ferie già previste. Questo grazie all’unificazione contrattuale definita con il contratto collettivo nazionale del 20 gennaio 2008. Contratto nazionale che ha parificato la normativa sulla mensilizzazione retributiva, le festività e le ferie. 1 giorno in più con 10 anni di anzianità aziendale che diventano 5 giorni con 18 anni di anzianità aziendale.
Per gli operai in forza al 31 dicembre 2007, il periodo utile alla maturazione decorre dal 1 gennaio 2008 con il diritto a 1 giorno aggiuntivo a decorrere dal 1 gennaio 2018, e a 4 giorni aggiuntivi a gennaio 2026. Quindi si completerà la transizione iniziata con il Ccnl del 2008.
La novità non riguarda tutti, ma un gruppo ben preciso di lavoratori metalmeccanici: gli operai che erano già in forza al 31 dicembre 2007. Per loro il CCNL industria ha previsto una norma transitoria che porta, dal 1° gennaio 2026, all’allineamento con gli impiegati sul fronte delle ferie aggiuntive. 
La regola generale del contratto sulle ferie aggiuntive
Il CCNL metalmeccanici industria prevede, oltre alle 4 settimane di ferie annue, ferie aggiuntive legate all’anzianità aziendale. La regola è semplice:
con 10 anni di anzianità aziendale: 1 giorno di ferie in più;
con 18 anni di anzianità aziendale: 4 giorni di ferie in più.
La norma transitoria per gli operai già presenti al 31/12/2007
Il contratto recita: per gli operai in forza al 31/12/2007 l’anzianità utile per le ferie aggiuntive comincia a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Questo significa che, anche se l’operaio lavorava già prima, ai soli fini di questi giorni extra il contatore parte dal 2008.
Da qui derivano due date chiave:1 gennaio 2018: dopo 10 anni dal 1/1/2008 → scatta 1 giorno aggiuntivo;
1 gennaio 2026: dopo 18 anni dal 1/1/2008 → scattano 4 giorni aggiuntivi.
Quindi il 2026 non è un anno scelto a caso: è semplicemente il momento in cui maturano i famosi 18 anni “contrattuali” fissati dalla clausola transitoria. Chi rientra in quella platea, dal 2026, passa al livello massimo previsto.
Cosa succede concretamente dal 1° gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026 gli operai che: erano assunti e in forza al 31 dicembre 2007,sono rimasti in azienda (anzianità aziendale continua), maturano il diritto alle 5 giornate di ferie aggiuntive previste dal CCNL per chi ha 18 anni di anzianità. Non tutti avranno i 5 giorni dal 2026. Restano fuori:
gli operai assunti dopo il 31/12/2007: per loro vale la regola ordinaria, cioè i 10 e 18 anni si contano dalla data reale di assunzione, non dal 2008;
chi ha cambiato azienda e non ha 18 anni di anzianità con il datore attuale;
chi non risulta “in forza” alla data fissata dal contratto.
L'anzianità utile ai fini delle ferie si calcola in base all'assunzione diretta e il periodo di lavoro interinale non è computabile, salvo diverse specifiche

domenica 2 gennaio 2022

STRUMENTI PER CAPIRE, L'ELEMENTO INDIVIDUALE ANNUO

Con la retribuzione del mese di dicembre 20, che percepiremo nel mese di gennaio 20, troveremo, tra le competenze la voce: "Elemento individuale annuo". Esclusivamente per i lavoratori operai metalmeccanici in forza alla data del 31 dicembre 2008, a fronte della nuova normativa, a partire dal 2009, viene erogata annualmente con la retribuzione del mese di dicembre una somma annua pari a 11 ore e 10 minuti a titolo di elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile ex Ccnl 20 gennaio 2008. Tale elemento, deriva dal calcolo della differenza tra il pagamento mensilizzato e quello precedente ad ore, per gli operai, che calcolato in un ciclo completo (28 anni) è appunto di 11 ore e 10 minuti mediamente.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il pagamento di questo elemento in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.

Ciò in base al vecchio CCNL metalmeccanici del 2008 che aveva previsto un inquadramento unico, ossia un sistema di classificazione professionale basato su una pluralità di livelli comuni alle diverse qualifiche di operaio, impiegato e quadro. In virtù di ciò, a far data dal 1° gennaio 2009, la disciplina dei rapporti di lavoro è stata unificata con riferimento ai diversi livelli di inquadramento attraverso l’equiparazione della retribuzione degli operai a quella degli impiegati.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2008 la retribuzione degli operai variava periodicamente a seconda delle ore effettivamente lavorate nel corso del mese, mentre a partire dal 1° gennaio 2009 si prescinde dalle ore effettuate, poiché la retribuzione è fissa ed è determinata con riferimento alle 26 giornate retribuite convenzionalmente così come da contratto collettivo. (s.b.)


mercoledì 2 gennaio 2019

STRUMENTI PER CAPIRE, L' ELEMENTO INDIVIDUALE ANNUO

Con la retribuzione del mese di dicembre 2018, che percepiremo nel mese di gennaio 2019, troveremo, tra le competenze la voce: "Elemento individuale annuo". Esclusivamente per i lavoratori operai metalmeccanici in forza alla data del 31 dicembre 2008, a fronte della nuova normativa, a partire dal 2009, viene erogata annualmente con la retribuzione del mese di dicembre una somma annua pari a 11 ore e 10 minuti a titolo di elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile ex Ccnl 20 gennaio 2008. Tale elemento, deriva dal calcolo della differenza tra il pagamento mensilizzato e quello precedente ad ore, per gli operai, che calcolato in un ciclo completo (28 anni) è appunto di 11 ore e 10 minuti mediamente.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il pagamento di questo elemento in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.
Ciò in base al vecchio CCNL metalmeccanici del 2008 che aveva previsto un inquadramento unico, ossia un sistema di classificazione professionale basato su una pluralità di livelli comuni alle diverse qualifiche di operaio, impiegato e quadro. In virtù di ciò, a far data dal 1° gennaio 2009, la disciplina dei rapporti di lavoro è stata unificata con riferimento ai diversi livelli di inquadramento attraverso l’equiparazione della retribuzione degli operai a quella degli impiegati.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2008 la retribuzione degli operai variava periodicamente a seconda delle ore effettivamente lavorate nel corso del mese, mentre a partire dal 1° gennaio 2009 si prescinde dalle ore effettuate, poiché la retribuzione è fissa ed è determinata con riferimento alle 26 giornate retribuite convenzionalmente così come da contratto collettivo.

martedì 19 dicembre 2017

STRUMENTI PER CAPIRE, L' ELEMENTO INDIVIDUALE ANNUO

Con la retribuzione del mese di dicembre 2017, che percepiremo nel mese di gennaio 2018, troveremo, tra le competenze la voce: "Elemento individuale annuo". Esclusivamente per i lavoratori operai metalmeccanici in forza alla data del 31 dicembre 2008, a fronte della nuova normativa, a partire dal 2009, viene erogata annualmente con la retribuzione del mese di dicembre una somma annua pari a 11 ore e 10 minuti a titolo di elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile ex Ccnl 20 gennaio 2008. Tale elemento, deriva dal calcolo della differenza tra il pagamento mensilizzato e quello precedente ad ore, per gli operai, che calcolato in un ciclo completo (28 anni) è appunto di 11 ore e 10 minuti mediamente.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il pagamento di questo elemento in proporzione dei dodicesimi maturati.
La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.
Ciò in base al vecchio CCNL metalmeccanici del 2008 che aveva previsto un inquadramento unico, ossia un sistema di classificazione professionale basato su una pluralità di livelli comuni alle diverse qualifiche di operaio, impiegato e quadro. In virtù di ciò, a far data dal 1° gennaio 2009, la disciplina dei rapporti di lavoro è stata unificata con riferimento ai diversi livelli di inquadramento attraverso l’equiparazione della retribuzione degli operai a quella degli impiegati.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2008 la retribuzione degli operai variava periodicamente a seconda delle ore effettivamente lavorate nel corso del mese, mentre a partire dal 1° gennaio 2009 si prescinde dalle ore effettuate, poiché la retribuzione è fissa ed è determinata con riferimento alle 26 giornate retribuite convenzionalmente così come da contratto collettivo.