Il contratto scaduto a giugno 2024 è stato rinnovato dopo 17 mesi di difficili trattative, caratterizzate da ripetuti “stop and go”, con una rottura del tavolo, 40 ore di sciopero e manifestazioni in tutt’Italia, e dalla metà di luglio una ripresa del negoziato. L'ipotesi di accordo sarà sottoposta alle assemblee dei lavoratori. Intanto a gennaio 2026 anche gli operai con un’anzianità aziendale pari a 18 anni avranno una settimana aggiuntiva alle 4 settimane di ferie già previste. Questo grazie all’unificazione contrattuale definita con il contratto collettivo nazionale del 20 gennaio 2008. Contratto nazionale che ha parificato la normativa sulla mensilizzazione retributiva, le festività e le ferie. 1 giorno in più con 10 anni di anzianità aziendale che diventano 5 giorni con 18 anni di anzianità aziendale.
lunedì 22 dicembre 2025
DAL 2026 UNA SETTIMANA DI FERIE IN PIU'
Il contratto scaduto a giugno 2024 è stato rinnovato dopo 17 mesi di difficili trattative, caratterizzate da ripetuti “stop and go”, con una rottura del tavolo, 40 ore di sciopero e manifestazioni in tutt’Italia, e dalla metà di luglio una ripresa del negoziato. L'ipotesi di accordo sarà sottoposta alle assemblee dei lavoratori. Intanto a gennaio 2026 anche gli operai con un’anzianità aziendale pari a 18 anni avranno una settimana aggiuntiva alle 4 settimane di ferie già previste. Questo grazie all’unificazione contrattuale definita con il contratto collettivo nazionale del 20 gennaio 2008. Contratto nazionale che ha parificato la normativa sulla mensilizzazione retributiva, le festività e le ferie. 1 giorno in più con 10 anni di anzianità aziendale che diventano 5 giorni con 18 anni di anzianità aziendale.
domenica 2 gennaio 2022
STRUMENTI PER CAPIRE, L'ELEMENTO INDIVIDUALE ANNUO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il pagamento di questo elemento in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.
Ciò in base al vecchio CCNL metalmeccanici del 2008 che aveva previsto un inquadramento unico, ossia un sistema di classificazione professionale basato su una pluralità di livelli comuni alle diverse qualifiche di operaio, impiegato e quadro. In virtù di ciò, a far data dal 1° gennaio 2009, la disciplina dei rapporti di lavoro è stata unificata con riferimento ai diversi livelli di inquadramento attraverso l’equiparazione della retribuzione degli operai a quella degli impiegati.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2008 la retribuzione degli operai variava periodicamente a seconda delle ore effettivamente lavorate nel corso del mese, mentre a partire dal 1° gennaio 2009 si prescinde dalle ore effettuate, poiché la retribuzione è fissa ed è determinata con riferimento alle 26 giornate retribuite convenzionalmente così come da contratto collettivo. (s.b.)



