giovedì 28 ottobre 2021
CAMPAGNA FISCALE 2022 - CORSO FORMATIVO GRATUITO PER OPERATORE FISCALE
martedì 12 ottobre 2021
FONDO COMETA: VALORE QUOTA MESE DI SETTEMBRE 2021
venerdì 8 ottobre 2021
BONUS TERME
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio 2021 è stata data attuazione al nuovo incentivo, previsto dall’articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, finalizzato a sostenere l’acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati.
Il Bonus terme è un’agevolazione di cui il cittadino potrà beneficiare prenotando i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto.
Il bonus coprirà fino al 100% del servizio acquistato, fino a un valore massimo di 200,00 euro. L’eventuale parte eccedente del costo del servizio sarà a carico del cittadino.
Ai fini dell’ammissibilità al beneficio, i servizi termali non devono essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono. Il Bonus non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro. Il buono non costituisce reddito imponibile dell’utente e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE.
Al momento il bonus terme non è attivo.
A chi si rivolge
L’incentivo per l’acquisto di servizi termali è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare.
Ciascun cittadino potrà usufruire di un solo bonus, per un solo acquisto, fino a un massimo di 200,00 euro.
Come funziona
Il Bonus consisterà in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino ad un importo massimo di 200 euro. L’incentivo sarà disponibile a partire dalla pubblicazione dell’avviso di apertura delle prenotazioni, che sarà pubblicato sui siti del Ministero e di Invitalia, fino all’esaurimento delle risorse stanziate.
Il cittadino interessato dovrà prenotare i servizi termali presso uno stabilimento termale accreditato di sua scelta.
L’elenco degli stabilimenti termali accreditati sarà pubblicato sui siti internet del Ministero e di Invitalia.
La prenotazione dovrà essere effettuata presso lo stabilimento termale prescelto, che provvederà a rilasciare l’attestato di prenotazione.
La prenotazione avrà un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione; i servizi prenotati dovranno essere usufruiti entro tale termine.
L’ente termale presso il quale il cittadino ha fruito i servizi termali provvederà a richiedere a Invitalia, mediante apposita piattaforma informatica, il rimborso del valore del buono utilizzato dal cittadino.
Normativa
Decreto 1° luglio 2021
venerdì 10 settembre 2021
FONDO COMETA : VALORE QUOTA MESE DI AGOSTO 2021
mercoledì 11 agosto 2021
FONDO COMETA: VALORE QUOTA MESE DI LUGLIO 2021
martedì 13 luglio 2021
DECRETO SOSTEGNI - BIS: SOSPENSIONE FINO AL 31 DICEMBRE DELLA DECURTAZIONE DELLA NASPI DOPO IL QUARTO MESE
Con il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" è prevista la sospensione del meccanismo di riduzione della NASPI, erogata dall'Inps, cioè della previsione secondo cui l’indennità di disoccupazione è ridotta in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, ossia dal 91° giorno della prestazione (art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015).
Fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, è sospesa l'applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 (ossia il decalage secondo cui la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione) e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis;
La novità, varrà anche per le nuove prestazioni decorrenti dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sarà quindi sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015;
Dal 1° gennaio 2022, trova nuovamente piena applicazione l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi (art. 38).
Infine, l’INPS precisa che per l’applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio.
venerdì 9 luglio 2021
FONDO COMETA: VALORE QUOTA MESE DI GIUGNO 2021
domenica 20 giugno 2021
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: NUOVI IMPORTI E DOMANDA
Con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 è stata riconosciuta agli aventi diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
Con il messaggio 17 giugno 2021, n. 2331 l’INPS fornisce i nuovi importi, allegando le tabelle relative all’adeguamento dei livelli di reddito familiare, con decorrenza 1° luglio 2021, ai fini della corresponsione dell'assegno.
I lavoratori dipendenti del settore privato possono presentare la domanda, per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, tramite il servizio online.
FONTE: INPS.IT





