venerdì 9 febbraio 2018

MASSIMALI CASSA INTEGRAZIONE, CONTRATTI DI SOLIDARIETA' E NASPI - INFOGRAFICA FIM-CISL

ANNO 2018    ORE LAVORABILI 
Gennaio                    184
Febbraio                    160
Marzo                        176
Aprile                        168
Maggio                        184
Giugno                         168
Luglio                         176
Agosto                         184
Settembre                 160
Ottobre                          184
Novembre                  176
Dicembre                  168

   Nelle ore del mese sono comprese anche quelle relative alle festività infrasettimanali, con esclusione delle giornate festive cadenti di sabato e domenica. (s.b.)

lunedì 5 febbraio 2018

METASALUTE: PRESTAZIONI SOCIALI


Il Fondo mette a disposizione un elenco di prestazioni sanitarie accessibili per i nuclei Familiari che, nel corso dell’annualità, non abbiano ottenuto il rimborso di alcuna prestazione sanitaria:
  • Indennità di maternità o paternità per astensione facoltativa: si tratta di una indennità giornaliera di euro 15,00 innalzata del 40% in caso di Nucleo Familiare monoparentale o monoreddito per la durata massima di 90 giorni complessivi per anno.
  • Indennità per le spese assistenziali sostenute per i figli disabili: si tratta di un indennizzo annuo pari a euro 750,00 per nucleo familiare monoparentale o monoreddito in favore degli aderenti che hanno figli disabili con una invalidità riconosciuta superiore al 45% (Legge num. 68 del 1999). Tale indennizzo si intende erogato, a titolo di forfait, per le spese di assistenza eventualmente sostenute dai titolari per i figli con invalidità superiore al 45%.
  • Indennità per le spese sanitarie ed assistenziali sostenute per i genitori in LTC temporanea: tale garanzia prevede l’erogazione di un’indennità per le spese sanitarie ed assistenziali per un massimo di 350,00 euro anno/nucleo familiare.
  • Rete asili nido: tale garanzia prevede un’indennità di euro 400,00 innalzata ad euro 550,00 in caso di nucleo familiare monoparentale o monoreddito erogata per l’anno scolastico, a titolo forfettario, a favore del nucleo familiare che utilizza per il/i figlio/figli asilo pubblico o privato legalmente riconosciuto.
  • Consulto nutrizionale e dieta personalizzata: tale garanzia prevede le spese sostenute per un consulto e dieta personalizzata all’anno per nucleo familiare. Nel caso di utilizzo di strutture e/o medici convenzionati il massimale è illimitato. Nel caso di strutture sanitarie e/o medici non convenzionati il limite di spesa annuo a disposizione per il nucleo familiare è pari ad euro 80,00 (di cui euro 50,00 per la visita ed euro 30,00 per la dieta)
  • Borse di studio per figli dei dipendenti: è riconosciuta l’erogazione a titolo forfettario di una borsa di studio a favore dell’aderente i cui figli abbiano raggiunto una delle seguenti condizioni: diploma di istruzione secondaria superiore con votazione pari almeno a 90/100 (euro 350,00); iscrizione in corso al secondo anno di università con media pari almeno a 26/30 (euro 500,00);
  • Promozione dell’attività sportiva: è previsto il rimborso senza applicazione di franchigie o scoperti della quota associativa sostenuta annualmente per lo svolgimento di una attività sportiva non agonistica. (Tale garanzia è operante solo nel caso in cui non sia stato richiesto il rimborso/liquidazione di alcuna altra prestazione prevista dal piano sanitario in favore del figlio). Il limite di spesa annuo a disposizione è pari ad euro 120,00 anno/nucleo.
Per la visita sportiva agonistica e non agonistica (comprensiva di ECG), la garanzia è operante solo nel caso in cui non sia stato richiesto il rimborso/liquidazione di alcuna altra prestazione prevista dal piano sanitario in favore del figlio.
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate il limite di spesa annuo a disposizione è illimitato. Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o medici non convenzionati il limite di spesa annuo a disposizione è pari ad euro 55,00 anno/nucleo familiare.
  • Spese per la frequenza di colonie estive: è previsto il rimborso delle spese sostenute per la frequentazione di colonie estive (marine o montane). Tale garanzia è operante solo nel caso in cui non sia stato richiesto il rimborso/liquidazione di alcuna altra prestazione prevista dal piano sanitario in favore del figlio. Il limite di spesa annuo a disposizione è pari ad euro 120,00 anno/nucleo nel caso di utilizzo di strutture convenzionate. Nel caso in cui si utilizzi una struttura non convenzionata il limite di spesa annuo è pari ad euro 75,00 anno/nucleo. (s.b.)

INVALIDITA' CIVILE LEGGE 104/92 - INFOGRAFICA INAS CISL MARCHE



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sabato 3 febbraio 2018

CRESCONO I MASSIMALI CIG E NASPI INPS PER IL 2018


L'inflazione nel 2017 rialza la testa e a beneficiarne sono anche gli importi degli ammortizzatori sociali (Cig, Naspi) dopo che per un paio di anni erano rimasti al palo a causa della "deflazione", ossia l'inflazione negativa. Lo certifica  l'Inps nella Circolare numero 19/2018, pubblicata nei giorni scorsi. Ogni anno gli importi delle suddette prestazioni devono essere rivalutati in base all'andamento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati; dato che questa volta l'indice ha registrato un incremento dell'1,1% i valori sono stati rivisti al rialzo.
A seguito del predetto incremento l'importo della cassa integrazione guadagni nel 2018 raggiunge quota 1.111,80 euro per retribuzioni superiori a 2.125,36 euro, mentre per salari inferiori a 2.125,36 euro l'importo sarà di 925,03 euro. I valori tengono conto della riduzione contributiva prevista dall'articolo 26 della legge 41/1986 pari al 5,84%.
Per la Naspi, il sussidio contro la disoccupazione involontaria introdotto dal Jobs Act a partire dal 1° maggio 2015 l'importo massimo erogabile sale a 1.314,3 euro dai 1300 euro precedenti. L’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33. Nel 2018, poi, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.208,15 euro (cd. importo soglia), l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra il 1.208 e il massimale di 1.314 euro. Inoltre come noto, la Naspi diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.(s.b.)