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sabato 26 gennaio 2019

MODELLI RED INPS E INVALIDITA' CIVILE, SCADENZA IL 31 MARZO 2019

Il modello RED è la dichiarazione Reddituale dei pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito (maggiorazioni sociali sulle pensioni, integrazioni al trattamento minimo, prestazioni per invalidità civile, quattordicesima, assegno nucleo familiare) hanno l’obbligo di comunicare la propria situazione reddituale per permettere all’Inps la verifica del diritto a usufruire delle prestazioni. Non presentano il RED i pensionati che hanno già dichiarato tutti i redditi presentando la dichiarazione dei redditi e non abbiano altri redditi da dichiarare come pensioni estere, tfr, redditi da lavoro autonomo o interessi bancari/postali). I documenti necessari per l'esatta compilazione del RED sono: il CUD rilasciato dal datore di lavoro se sono stati erogati arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita); arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita); la documentazione relativa a interessi bancari, postali, di BOT, CCT o altri titoli di Stato; la documentazione di eventuali redditi esenti (pensioni di invalidità civile, di guerra, redditi esteri, ecc.); la documentazione relativa ai redditi prodotti all'estero; la documentazione relativa a terreni e fabbricati.La stessa documentazione deve essere presentata, in alcuni casi, per il coniuge e per gli altri familiari.

Sono tenuti a presentare ogni anno il modulo ICRIC Frequenza gli invalidi civili titolari di indennità di  frequenza. Con il modello ICLAV (Invalidità Civile LAVoro) i titolari di assegno mensile in qualità di invalidi civili devono dichiarare l'esistenza di una eventuale attività lavorativa e l'importo di eventuali compensi ricevuti (portando la dichiarazione dei redditi). e con il modello ACCAS/PS (ACCertamento requisiti per Assegno o Pensione Sociale i titolari di pensione sociale e assegno sociale dichiarano la residenza stabile e continuativa in Italia ed, per i titolari di assegno sociale, eventuali ricoveri in istituto.

La scandenza per la presentazione è il 31 marzo.

Le sedi del Caf Cisl sono a disposizione di tutti gli interessati per fornire assistenza gratuita nella compilazione e trasmissione dei modelli. Vi aspettiamo!

(FONTE:CAFCISL.IT)

martedì 5 settembre 2017

AL VIA LA CAMPAGNA RED 2017, CHI DEVE PRESENTARLO?

Da settembre entra nel vivo la campagna per la presentazione del modello RED 2017, che si concluderà a fine febbraio 2018: il RED è una dichiarazione, prevista dalla legge, che deve essere presentata dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni il cui diritto e misura è collegato alla situazione reddituale del cittadino. Per garantire la correttezza delle prestazioni erogate viene effettuata una verifica annuale che, attraverso l'indicazione dei redditi posseduti, serve a determinare il diritto del pensionato ad usufruire di queste prestazioni e il loro importo.
Non dovranno presentare il modello RED i pensionati residenti in Italia che abbiano già dichiarato integralmente tutti i redditi tramite il modello 730 o Unico e non abbiano quindi redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione, propri e, se previsto, dei familiari.
Presenteranno invece il RED i pensionati che non comunicano integralmente al Fisco la situazione reddituale: perché non hanno presentato la dichiarazione o perché hanno delle tipologie di reddito influenti sulle prestazioni come quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, redditi da lavoro autonomo o prestazione di collaborazione, redditi da lavoro o da pensione erogati all'estero, redditi di capitale (interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato o altri proventi di quote di investimento) e infine prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici.
In caso di dubbio, basta una telefonata al Caf CISL più vicino per verificare se si deve o meno presentare il RED e, in caso positivo, basterà andare al Caf che gratuitamente trasmetterà all'INPS i dati delle dichiarazioni rese dai pensionati, ma soprattutto fornirà assistenza nella compilazione, piuttosto complessa, dei modelli. 
I documenti necessari per l'esatta compilazione del RED sono: 
il CUD rilasciato dal datore di lavoro se sono stati erogati arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita);
arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita);
la documentazione relativa a interessi bancari, postali, di BOT, CCT o altri titoli di Stato;
la documentazione di eventuali redditi esenti (pensioni di invalidità civile, di guerra, redditi esteri, ecc.);
la documentazione relativa ai redditi prodotti all'estero;
la documentazione relativa a terreni e fabbricati.
La stessa documentazione deve essere presentata, in alcuni casi, per il coniuge e per gli altri familiari. Il modello RED ed i documenti di supporto alla dichiarazione devono essere conservati dal cittadino per 10 anni.
Attenzione: nel caso non sia stato elaborato il modello RED nel 2016, tra fine settembre e il mese di ottobre l'Inps invierà una lettera di sollecito per sanare la posizione. Anche in questo caso il Caf può elaborare gratuitamente il modello e inviarlo.
Per semplificarvi la vita e sapere con certezza se dovete elaborare il modello RED e/o Icric, Iclav e Accas/ps e per essere sicuri di fare tutto bene, la cosa migliore è rivolgersi al Caf Cisl entro la fine dell'anno e gratuitamente vi assisteremo per la presentazione del modello, evitando le brutte sorprese.

(FONTE :CAFCISL.IT)

giovedì 21 luglio 2016

MODELLO RED 2016, L'INPS NON INVIA PIU' LA RICHIESTA. C'E' IL CAF CISL PER AIUTARTI

Ormai (quasi) tutti i pensionati sanno che non devono aspettare la lettera dell’Inps con la richiesta di presentazione del modello RED, ma visto che il rischio è di arrivare una pensione “tagliata” ricordiamo a tutti i pensionati che percepiscono prestazioni di sostegno al reddito ad integrazione della pensione (assegno familiari, d'invalidità, integrazioni al minimo ecc), che basta una telefonata al Caf a voi più comodo per poter stare tranquilli. 
Per chi invece è meno esperto, partiamo dall’inizio: il RED è una dichiarazione, prevista dalla legge, che deve essere presentata dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni il cui diritto e misura è collegato alla situazione reddituale del cittadino. Considerato che il reddito costituisce, in genere, un dato variabile nel corso degli anni, per garantire la correttezza delle prestazioni erogate, viene effettuata una verifica annuale che, attraverso l'indicazione dei redditi posseduti, serve a determinare il diritto del pensionato ad usufruire di queste prestazioni e il loro importo. 
Per capire chi deve presentarlo, le cose si fanno più complicate: iniziamo da chi non lo deve presentare: i pensionati residenti in Italia che abbiano già dichiarato integralmente tutti i redditi tramite il modello 730 o Unico e non abbiano quindi redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione, propri e, se previsto, dei familiari.
Quindi, presenteranno invece il RED i pensionati che non comunicano integralmente al Fisco la situazione reddituale: perché non hanno presentato la dichiarazione o perché perché hanno delle tipologie di reddito influenti sulle prestazioni come quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, redditi da lavoro autonomo o prestazione di collaborazione, redditi da lavoro o da pensione erogati all’estero, redditi di capitale (interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato o altri proventi di quote di investimento) e infine prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici. 
Il RED si presenta gratuitamente attraverso i Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF), i quali non solo trasmettono all'INPS i dati delle dichiarazioni rese dai pensionati, ma soprattutto aiutano questi ultimi nella compilazione, piuttosto complessa, dei modelli, certificando l'entità del reddito dichiarato. 
Infine, i documenti necessari per l'esatta compilazione del RED sono:   
la dichiarazione dei redditi del pensionato con tutta la documentazione relativa;
il CUD rilasciato dal datore di lavoro se sono stati erogati arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fine      rapporto (liquidazione, buonuscita);
arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita);
la documentazione relativa a interessi bancari, postali, di BOT, CCT o altri titoli di Stato;
la documentazione di eventuali redditi esenti (pensioni di invalidità civile, di guerra, redditi esteri, ecc.).
La stessa documentazione deve essere presentata, in alcuni casi, per il coniuge e per gli altri familiari. Il modello RED ed i documenti di supporto alla dichiarazione devono essere conservati dal cittadino per 10 anni.   
Attenzione: se il titolare della prestazione che non ha presentato la dichiarazione dei redditi non presenta nemmeno il modello Red, l’Inps sospende la prestazione: trascorsi 60 giorni dalla sospensione, qualora il modello Red non sia ancora pervenuto, la prestazione è revocata definitivamente, e si procede al recupero di quanto erogato nell’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa. Se, invece, il Red perviene entro i 60 giorni dal provvedimento di sospensione, l’Ente ripristina integralmente la prestazione, se dovuta. 

Insomma, già capire se si deve presentare il modello o no, ora che non arriva più l'esplicita richiesta dell'Inps, non è poi così semplice. Per essere sicuri di fare tutto bene, la cosa migliore è rivolgersi al Caf Cisl entro la fine dell’anno e eviteremo le brutte sorprese.  

FONTE: CAFCISL.IT

giovedì 8 ottobre 2015

PARTITA LA CAMPAGNA RED, ICRIC,ICLAV, ACC.AS/PS 2015

E' partita l'operazione modello RED /Inps. L’Istituto, così come applicato lo scorso anno, anche per il 2015 utilizzerà una peculiare modalità di raccolta delle informazioni reddituali e delle dichiarazioni di responsabilità delle prestazioni assistenziali. L’ INPS sta verificando la posizione di circa 5.000.000 di pensionati che hanno presentato il Mod. 730/2015. Questi soggetti non sono obbligati ad inviare alcuna comunicazione, salvo che gli stessi posseggano altri redditi non soggetti al fisco. Vi sono poi circa 4.000.00 di pensionati che non hanno presentato alcuna dichiarazione (730/2015, ecc.). Si tratta di persone che probabilmente possiedono solo redditi da pensione desumibili dal Casellario Centrale e che, pertanto non devono inviare alcuna comunicazione. Mentre, i titolari di altri redditi, diversi da quelli da pensione, sono tenuti a presentare il modello RED entro il 29 febbraio 2016. Rispetto a quest’ultimi, e contrariamente a quanto comunicato in precedenza, l’INPS ha prospettato la possibilità di non inviare da quest’anno il cosiddetto “bustone”, applicando quanto disposto dall’articolo 35, comma 10-bis, del decreto 207/2008  che prevede la sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa, in mancanza della  comunicazione dei redditi da parte dell’interessato. I soggetti obbligati a rendere la dichiarazione relativa ai proventi conseguiti nell’anno 2014, sia personali e coniugali che possono incidere sul diritto o anche sull'importo della prestazione in pagamento. Vale, ad esempio, per l'integrazione al minimo della pensione, per gli assegni familiari, per la maggiorazione sociale, per la quattordicesima ecc. sono stati selezionati in funzione delle prestazioni collegate al reddito usufruite riferibili al pensionato. In un’apposita circolare l’Ente di previdenza ha riportato opportunamente l’elenco dei trattamenti previdenziali correlati alla situazione reddituale prodotta, oggetto della rilevazione. Anche il “nucleo reddituale” tenuto a rendere la dichiarazione è stato individuato con il medesimo criterio. Giova in proposito ricordare che il nucleo reddituale può essere composto: dal solo intestatario della prestazione; dal titolare e dal coniuge. In tal caso, il pensionato dovrà comunicare anche i proventi del coniuge, a meno che questi non sia tenuto – a sua volta – a rendere autonoma dichiarazione. Se, ad esempio, il beneficiario dell’assegno gode della maggiorazione sociale sulla propria pensione ed il coniuge è titolare di pensione di invalidità civile, il coniuge dovrà rendere un’autonoma dichiarazione in quanto percepisce, da parte sua, una autonoma prestazione collegata al reddito; dal titolare e dai componenti del nucleo familiare, nell’ipotesi in cui vengano erogati, ad esempio, trattamenti di famiglia.
A differenza dello scorso anno, per la Campagna 2015 la dichiarazione reddituale non viene richiesta ai soggetti ultrasettantacinquenni, a condizione che nella precedente campagna abbiano dichiarato reddito zero per l’intero nucleo rilevante per il trattamento in godimento. Per costoro, la rilevazione reddituale sarà effettuata direttamente dall’Inps tramite i dati presenti nell’ Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate. Gli intestatari di trattamenti incumulabili con i proventi di lavoro autonomo devono dichiarare in via presuntiva anche i redditi dell’anno 2015, indicando anche i relativi periodi di lavoro (dal – al). Al riguardo, si rammenta infatti, che l’incumulabilità con il lavoro autonomo opera unicamente per le seguenti tipologie di pensioni: assegni ordinari di invalidità di importo superiore al trattamento minimo con decorrenza successiva al dicembre 1994, corrisposti a fronte di una anzianità contributiva inferiore a 40 anni; trattamenti di invalidità con qualsiasi decorrenza di importo superiore al trattamento minimo, erogate a fronte di una anzianità contributiva inferiore a 40 anni; pensioni corrisposte ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili. In proposito è appena il caso di sottolineare che i criteri indicati sono validi sia per i residenti in Italia che per i residenti all’estero. Per ogni soggetto obbligato a rendere la dichiarazione è stata creata una “stringa” costituita da 32 caratteri, contenente le informazioni necessarie alla gestione personalizzata delle dichiarazioni. Tale stringa è riportata anche con codici a barre per consentirne la lettura ottica da parte dei Caf e degli altri soggetti abilitati convenzionati.
RED 2013 e 2014
Entro il 30 settembre 2015 saranno inviati a tutti i pensionati che non avessero provveduto, i solleciti concernenti le dichiarazioni reddituali 2012 (campagna Red 2013) e 2013 (campagna Red 2014). Le risposte dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2016, altrimenti le prestazioni collegate al reddito saranno prima sospese e poi revocate.
Redditi esenti. Non sono soggette ad imposte sul reddito le pensioni sociali e gli assegni sociali, le rendite infortuni erogate dall'Inail e dall'ex Ipsema, le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva, i trattamenti assistenziali.
Dichiarazioni per prestazioni assistenziali e per indennità di frequenza (ICRIC, Indennità di frequenza, ICLAV, ACC.AS/PS)

I modelli rivolti alle persone con invalidità parziale o titolari di prestazioni soggette a verifica annuale, continueranno ad essere inviati per posta dall’istituto Previdenziale. Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 29 febbraio 2016.

mercoledì 17 giugno 2015

PARTITA LA CAMPAGNA PER IL MODELLO RED 2015, CON SCADENZA 15 SETTEMBRE

L'INPS comunica che è partita la campagna RED 2015 (dichiarazioni reddituali pensionati) con scadenza 15 settembre 2015. Alcuni over 75 esentati
Il Modello RED 2015 non sarà richiesto agli over 75 con redditi a zero nel RED  2014.  Questa la principale novità nella nota INPS n. 3667 del 28 Maggio 2015   che comunica  l'avvio alla campagna 2015   delle dichiarazioni reddituali e altre dichiarazioni di responsabilità  richieste dall'INPS  ai pensionati  che godono di  prestazioni integrative legate al reddito (oltre a RED ITA e RED EST dei Pensionati residenti in Italia o  residenti all'estero,   vi sono altri  modelli integrativi specifici).
Le informazioni così raccolte consentono, afferma l'INPS: "di accertare il diritto e l’esatto importo delle prestazioni collegate al reddito". 
Il modello RED dall'anno scorso non viene più inviato in forma cartacea a tutti  ma va scaricato e compilato online e  deve  essere inviato  digitalmente  all'INPS dall'interessato o da un professionista intermediario o CAF, entro il 15 Settembre 2015. Solo per i contribuenti che  provvederanno all'invio  e per i quali l'INPS detiene informazioni che indicano invece l'obbigo di effettuare la dichiarazione reddituale,  verra predisposto  a partire dal prossimo agosto l'invio  del cosiddetto  "bustone", personalizzato sulla base delle singole situazioni.
I soggetti che nel 2014 hanno trasmesso direttamente online la dichiarazione reddituale (RED) o di responsabilità (ICLAV, ICRIC, ACC.AS/PS, Indennità di frequenza) utilizzando le apposite funzionalità dei "Servizi al cittadino" sul sito dell'INPS,   se coinvolti nell’emissione della Campagna 2015 riceveranno  un e-mail all’indirizzo di posta elettronica che hanno comunicato all’Istituto.
L'INPS  ricorda che la prestazione di professionisti o CAF per questo servizio è, per legge, gratuita.
La nota INPS,  con facsimili delle lettere che verranno inviate agli interessati e completa di allegati ,  sarà disponibile a breve nella Banca Dati del Lavoro  , la raccolta di normativa e prassi per i consulenti del lavoro accessibile con l'Abbonamento alla Circolare del Lavoro .

RED ITA e RED EST 2015 e prestazioni integrative che richiedono l'invio

Il messaggio ricorda che tale dichiarazione è obbligatoria in generale per i pensionati che hanno reso le dichiarazioni online nel 2014 per autocertificare l'assenza di redditi oltre alla pensione, anche se il titolare presenta dichiarazione al Fisco ed il coniuge, o altro familiare , è fiscalmente a carico; oppure quando, in  assenza di denuncia al Fisco, il pensionato possegga redditi agrari o da lavoro autonomo, pensione estera o pensione complementare.
A differenza degli anni scorsi , quest'anno non saranno tenuti all'invio i pensionati over 75 che nel RED 2014 abbiano denunciato redditi pari a zero.

Le prestazioni sociali sulla base delle quali l'INPS  richiede l'invio del modello RED sono le seguenti:
Integrazione al minimo ex articolo 6 della legge n. 638/1983 delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994
Sospensione della pensione di invalidità ex art. 8 L. 638/83
 integrazione al minimo dell’assegno di invalidità ex articolo 1 della legge n. 222/1984
integrazione al minimo ex articolo 4 del d. legislativo n. 503/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, delle pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1994
 Maggiorazione sociale, ex articolo 1 della legge n. 544/1988 e articolo 69, comma 3 della legge 388/2000
 Pensione sociale ex articolo 26 della legge n. 153/1969, e successive modificazioni ed integrazioni
 Assegno sociale ex articolo 3 della legge n. 335/1995 e succ. mod. ed int.
 Aumento della pensione sociale ex articolo 2 della legge n. 544/1988 e articolo 70, commi 1,2 e 3, della legge n. 388/2000
 Assegno per il nucleo familiare ex articolo 2 della legge n. 153/1988 e successive modificazioni ed integrazioni
 Trattamenti di famiglia ex articolo 23 della legge n. 41/1986, e successive modificazioni ed integrazioni
 Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi ex articolo 1, comma 41, L. 335/1995
 Incumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro ex articolo 1, comma 42, della legge n. 335/199513
 Revisione straordinaria dell’assegno di invalidità ex art. 9 L. 222/1984
 Pensione sociale ed assegno sociale erogati ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti oltre il 65° anno di età art. 12, c. 3, della legge n. 412/1991
 Incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo ex articolo 11 L. 537/1993
 Mantenimento dell’integrazione al minimo nell’importo cristallizzato al 30/09/83, sentenza C.C. n.240/1994, commi 181, 184 dell’art. 1 della L. 662/1996
 Incumulabilità con redditi da lavoro dipendente all’estero ex articolo 7, L. 407/1990
 Aumento di L.100.000 dal 1° gennaio 1999 e di L.18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole della pensione sociale (nati prima del 1° gennaio 1931), art. 67 della legge n. 448/1998 e art. 52 della legge n. 488/1999
 Aumenti di L. 100.000 dal 1 ° gennaio 1999 e di L.18.000 dal 1° gennaio 2000 per le prestazioni di invalidità civile erogate con le regole dell’assegno sociale (nati dopo il 31 dicembre 1930) art. 67 della L. n. 448/1998 e art. 52 della L. n. 488/1999
 Aumento di L. 20.000 per le prestazioni INVCIV sotto i 65 anni di età, ex art. 70 della L. 388/2000
 Maggiorazione sociale per gli assegni sociali, art. 70 della L. 388/2000 e succ. mod.
  Importo aggiuntivo di Lire 300.000 (154,94 euro) ex articolo 70, comma 7, legge n. 388/2000
 Incremento delle maggiorazioni (articolo 38 della legge n. 448/2001 e succ. mod.)
Prestazioni erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno ex art. 12 della legge n. 412/1991
Aumento pensioni basse - 14.a (Art. 5, commi 1-4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127), cosiddetta quattordicesima.

Altri modelli da inviare con il RED

 I modelli relativi  invece alle dichiarazioni di responsabilità  per situazioni particolari sono:

  - Modelli di dichiarazione per i titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC, ICRIC-indennità di frequenza, ICLAV e ACCAS-PS);
- Modello per Indennità di frequenza - Denominazione della scuola.

(FONTE: fiscoetasse.com)