sabato 9 febbraio 2013

NUOVO CONTRIBUTO SUI LICENZIAMENTI

Licenziare un dipendente dal 2013 costa di più.
E' in vigore infatti, dal 1 gennaio 2013, la nuova "tassa sui licenziamenti", vediamo in breve di cosa si tratta.
La legge n.92/2012 (riforma del mercato del Lavoro, meglio conosciuta come riforma Fornero) al comma 31 dell'articolo 2 aveva previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2013, i datori di lavoro provvedessero a versare un contributo all'INPS, in caso di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvenute per motivi diversi dalle dimissioni, pari al 50% del trattamento mensile iniziale previsto per l'ASpI per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
La legge n. 228/2012, c.d. legge di Stabilità 2013, modificando quanto inizialmente previsto dalla legge n.92/2012 prevede adesso che "Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al comma 30".
L'importo di questa sorta di "ticket" è quindi variabile ed oscilla tra un minimo di 459 euro e un massimo di 1.377 euro, correlandola al massimale ASpI, che per il 2013 è pari a 1.119 euro.
Il contributo è dovuto anche nei casi di interruzione dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore per termine della formazione, non è invece dovuto fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui il datore di lavoro versi il contributo d'ingresso alla procedura di mobilità.
Per il biennio 2013-2015 il contributo non andrà versato nei seguenti casi:
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali si succedano assunzioni presso altri datori di lavoro;
- in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sociali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività di chiusura cantiere.
Tale contributo sarà destinato a finanziare la nuova indennità ASpI che ha sostituito l'indennità di disoccupazione a partire dal 2013

CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO: NOVITA' CERTIFICATI

La Legge n. 221/2012 di conversione del Decreto Legge n. 179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, entrata in vigore il 19 dicembre 2012 all'art.7 commi 3 e 3 bis, prevede che la certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire del congedo per la malattia del figlio sia inviata all'INPS per via telematica direttamente dal medico curante del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato; sarà cura dell'INPS inoltrarlo al datore di lavoro interessato ed all’indirizzo della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.
Ai fini della fruizione di tali congedi, la lavoratrice ed il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato medico, le proprie generalità.
Con un successivo decreto da adottare entro il 30 giugno 2013 saranno definite le disposizioni attuative, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.
Lavoratrice e lavoratore non sono più tenuti a presentare al datore di lavoro un'autodichiarazione attestante che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo

COMETA: AVVISO COMUNICAZIONE PERIODICA 2012

A partire da marzo tutti gli aderenti al Fondo COMETA, riceveranno la comunicazione periodica con i dati del 2012 specifici della propria posizione individuale.
Si può anche ricevere l’estratto conto per e-mail, entrando con il  codice aderente e password nella sezione riservata Cometamatica sul sito www.cometafondo.it e nella voce “modifica/aggiungi recapiti” esprimi il consenso all’utilizzo dell’indirizzo mail per l’invio dell’estratto conto. Con le medesime modalità si può modificare la scelta effettuata. 
AFFRETTATEVI
Esprimendo il consenso entro il 28 febbraio 2013 riceverai già l’estratto conto 2012 in formato pdf sulla tua mail
Dopo il 28 febbraio la tua scelta sarà valida per l’estratto conto 2013

NUOVE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO


A decorrere dal 1 gennaio 2013, sono aumentate le detrazioni relative ai figli fiscalmente a carico.
Le variazioni prevedono l'incremento da 800,00 a 950,00 euro della detrazione d'imposta per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati; da 900,00 a 1.220,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.
È incrementata anche l’ulteriore detrazione prevista per ogni figlio a carico portatore di handicap, che passa da 220,00 a 400,00 euro. In tal caso le nuove detrazioni diventano 1.350,00 euro, se il figlio ha un'età pari o superiore a 3 anni e 1.620,00 euro, se il figlio ha un’età inferiore a 3 anni

DAL MONDO DEGLI ELETTRODOMESTICI

FONTE: CONQUISTE DEL LAVORO- CISL

martedì 5 febbraio 2013

SCUSATE, MA DI COSA STANNO PARLANDO?



LA DISPERAZIONE DI CHI NON HA PIU' ARGOMENTI, DI CHI PERDE CONSENSO ED ISCRITTI PORTA ANCHE A FARNETICARE IPOTESI FANTASIOSE...
CREARE CONFUSIONE E' L'UNICA ARMA A LORO DISPOSIZIONE PER CONFONDERE I LAVORATORI, CHE IN MOMENTI COME QUESTI NON HANNO PIU' VOGLIA DI FARSI CONFONDERE MA CERCANO CONFERME E BASI CERTE.

AMMORTIZZATORI IN DEROGA 2013

domenica 3 febbraio 2013

Pensione anticipata: riconoscimento lavoro usurante. Ecco requisiti e tempi per presentare la domanda

Scade il prossimo 1 marzo il termine per la presentazione della domanda per il riconoscimento dello svolgimento dei lavori cosiddetti usuranti. L’ INPS, con il messaggio n. 876 del 15 gennaio 2013,, ha precisato quali sono le condizioni di accesso alla pensione anticipata per lavoro usurante e le modalità per presentare la domanda per il riconoscimento.
Quali sono i lavori usuranti
Per prima cosa è bene ricordare quali lavori siano considerati usuranti e quindi meritevoli di maggior tutela.
  • Lavori in galleria, cava o miniera. In sostanza, tutte le mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità.
  • Mansioni svolte dagli addetti alle cave per l’estrazione e la lavorazione di pietra e materiali ornamentali.
  • Lavori in cassoni di aria compressa.
  • Lavori svolti dai palombari.
  • Lavori svolti ad alte temperature: addetti alle fonderie, i refrattaristi, addetti ad operazioni di colata manuale.
  • Lavorazione del vetro cavo.
  • Lavori da svolgere in spazi ristretti, in particolare attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale. Lavori svolti all’interno di spazi come intercapedini, pozzetti, doppi fondi.
  • Lavori di asportazione dell’amianto.
  • Lavori da svolgere di notte, anche seguendo dei turni.
  • Lavoratori alla “linea catena”: lavoratori impegnati in un processo produttivo in serie, con ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo.
  • Conducenti di veicoli pesanti, adibiti a servizi pubblici di trasporto.
Requisiti per la pensione lavoro usurante
Questi lavoratori possono accedere alla pensione se risultano in possesso di un’anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni; in caso di dipendenti di almeno 61 anni di età e 3 mesi, se autonomi 62 anni e 3 mesi.
Leggermente diversa la situazione per i lavoratori notturni, coloro che svolgono mansioni seguendo turni di notte, per un numero di giorni compreso tra 64 e 71. Possono procedere alla domanda di pensione i lavoratori notturni che abbiano maturato 35 anni di contributi; se dipendenti 63 anni di età e 3 mesi, se autonomi 64 anni e 3 mesi. Nel caso in cui i giorni lavorativi annuali siano, invece, tra 72 e 77 gli anni di contributi previsti per la pensione di lavoro usurante sono sempre 35, ma cambiano l’età previste: se dipendenti saranno sufficienti 62 anni, se autonomi 63 e 3 mesi.
La domanda per il riconoscimento del lavoro usurante e del conseguente beneficio pensionistico deve essere presentata entro il 1 marzo rivolgendosi al patronato INAS-CISL.