martedì 20 gennaio 2026

FONDO COMETA: VALORE QUOTA MESE DI DICEMBRE 2025


Si chiude il 2025 in maniera positiva per i comparti del fondo Cometa che fanno registrare un rendimento superiore alla rivalutazione netta del TFR lasciato in azienda, pari per l'anno appena concluso all'1,90% netto. Novità di rilievo della gestione finanziaria l’accorpamento dei due attuali comparti garantiti, TFR SILENTE E SICUREZZA 2020 ripristinando in tal modo un unico comparto garantito, che sarà denominato SICUREZZA. Questo, a seguito dell’armonizzazione delle garanzie e del regime commissionale dei due comparti garantiti, operata a luglio 2025, con effetto dal 1° gennaio 2026. Per cui a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione, le posizioni previdenziali degli aderenti al comparto TFR Silente sono state disinvestite al valore di quota del 31/12/2025. Il valore di quota al quale sarà operato il c.d. concambio sarà quello derivante dalla valorizzazione del comparto Sicurezza 2020 al medesimo mese del disinvestimento (i.e. 31/12/2025).

domenica 18 gennaio 2026

APE SOCIALE CONFERMATA PER CHI MATURA I REQUISITI ENTRO L'ANNO

La legge di bilancio 2026 ha prorogato al 31 dicembre 2026 l’APE Sociale (anticipo pensionistico) per i lavoratori che maturino i requisiti entro tale data.

Pertanto, con il messaggio 14 gennaio 2026, n. 128, l’INPS comunica agli interessati la riapertura della domanda per la verifica dei requisiti di accesso all’anticipo pensionistico.

La domanda può essere presentata:

  • direttamente dagli interessati in possesso delle credenziali;
  • tramite del patronato;
  • tramite Contact Center Multicanale.

I termini di scadenza per la presentazione delle domande di riconoscimento sono il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre 2026.

Per non perdere ratei di pensione, le persone che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio siano già in possesso dei requisiti e delle condizioni previste devono presentare, contestualmente, anche la domanda di APE sociale.

sabato 17 gennaio 2026

CCNL METALMECCANICI, 250 EURO DI FLEXIBLE BENEFIT A FEBBRAIO

Nel rinnovo del contratto collettivo per il lavoro dei Metalmeccanici e dell’installazione di impianti il welfare aziendale resta un pilastro fondamentale.

L’ipotesi di accordo, che è stata firmata il 22 novembre 2025 e che ha visto sedere al tavolo delle trattative Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm e Federmeccanica- Assistal, prevede infatti l’aumento dei flexible benefit da 200 a 250 euro annui per ciascun lavoratore e lavoratrice aventi diritto, con una prima erogazione entro il febbraio del 2026.

Si tratta di una delle novità più rilevanti del rinnovo del contratto perché il CCNL Metalmeccanici è stato il primo a prevedere una cifra che le aziende devono destinare annualmente ai dipendenti come flexible benefit.

Partiti con 100 euro nel 2016, nel triennio 2025-2028 si è arrivati a 250 euro da destinare al welfare (oltre alla previdenza complementare e alla sanità integrativa).  

Il welfare contrattuale per i metalmeccanici 2025-2028: come funziona dopo il rinnovo

Il CCNL dei metalmeccanici prevede l’assegnazione di strumenti di welfare aziendale per un valore annuo previsto da contratto. Il welfare può quindi essere erogato per beni e servizi esemplificativamente elencati dal contratto: dai servizi educativi o ricreativi, come i viaggi, a quelli per l’assistenza dei familiari, ai fringe benefit, e così via).

Fino al 2025 l’importo era pari a 200 euro all’anno per ciascun lavoratore avente diritto. Nonostante la scadenza formale del contratto, nel 2025 le imprese dovevano continuare ad applicare l’articolo 17 grazie alla clausola di ultrattività e mettere a disposizione del credito welfare entro il 1° giugno. Per i dipendenti la possibilità è di utilizzarlo fino al 31 maggio dell’anno successivo. 

Con l’ipotesi di rinnovo del CCNL metalmeccanici 2025-2028, il welfare contrattuale viene rafforzato:

  • i flexible benefit aumentano da 200 a 250 euro annui per ogni lavoratore avente diritto;
  • la prima erogazione con importo aggiornato è prevista entro febbraio 2026;
  • viene confermata la logica del welfare come quota strutturale del trattamento economico e normativo del lavoratore.

Dal 2027 in poi, l’importo di 250 euro sarà reso disponibile entro il 1° giugno di ogni anno ed utilizzabile fino al 31 maggio dell’anno successivo, in continuità con quanto già previsto dall’articolo 17 del CCNL.

Ancora più in dettaglio:

  • il valore di 250 euro assegnato nel 2026 (da mettere a disposizione entro febbraio 2026) potrà essere utilizzato dai dipendenti entro il 31 maggio 2027;
  • il valore di 250 euro assegnato entro l’1 giugno 2027, potrà essere utilizzato dai dipendenti entro il 31 maggio 2028,  
  • il valore di 250 euro assegnato entro l’1 giugno 2028, potrà essere utilizzato dai dipendenti entro il 31 maggio 2029.

Quello del welfare contrattuale per i metalmeccanici è, peraltro, come dicevamo, una conferma importante visto che nel 2016 è stato il primo tra i CCNL a considerare un intervento in ambito welfare. 

Da ricordare: la quota di 250 euro annui di flexible benefit si applica per gli anni 2026, 2027 e 2028 di vigenza del nuovo contratto. Per il 2025 resta confermato l’importo di 200 euro previsto dall’accordo precedente.

Il tutto per la fruizione, anche tramite buoni welfare, di beni e servizi di welfare aziendale. 

sabato 10 gennaio 2026

Assegno unico e universale: calendario dei pagamenti 2026

Con il messaggio 24 dicembre 2025, n. 3931, l’INPS ha comunicato il calendario dei pagamenti dell’Assegno unico e universale (AUU) per il 2026, relativi alle prestazioni in corso di godimento che non hanno subito variazioni.

Il pagamento della prima rata della prestazione è effettuato, di norma, nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Con il presente messaggio si comunica che i pagamenti dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) relativi all’anno 2026 per le prestazioni in corso di godimento che non hanno subito variazioni sono accreditati secondo il seguente calendario:

21-22 gennaio

19-20 febbraio

19-20 marzo

20-21 aprile

20-21 maggio

18-19 giugno

20-21 luglio

18 -19 agosto

21-22 settembre

21-22 ottobre

19-20 novembre

16-17 dicembre

Il pagamento della prima rata della prestazione è effettuato, di norma, nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nella stessa data sono accreditati anche gli importi delle rate in cui l’AUU è stato oggetto di un conguaglio, a credito o a debito.

martedì 30 dicembre 2025

NEL 2026 UNA FESTIVITA' IN PIU', IL 4 OTTOBRE SAN FRANCESCO D'ASSISI


Dopo decenni, quasi cinque di assenza dal calendario ufficiale, il 4 ottobre  torna ad essere festa nazionale. Il 4 ottobre, in onore di San Francesco d'Assisi patrono d'Italia, sarà una festività nazionale ufficiale in Italia dal 1° gennaio 2026, grazie alla legge n. 151/2025, che lo ripristina come giorno festivo a tutti gli effetti (con chiusura di scuole e uffici, e impatto sulle buste paga), dopo essere stato una solennità civile. La legge n. 151/2025 ha modificato la precedente normativa (legge n. 260/1949) per reintrodurre questa festività, dopo che era stata soppressa nel 1977. La festa in onore di San Francesco non è una novità assoluta. Già nel 1958 era stata riconosciuta come solennità civile, con bandiere esposte negli edifici pubblici e riduzione dell’orario di lavoro. Tuttavia, nel 1977 molte ricorrenze furono eliminate dal calendario con la Legge 5 marzo 1977, n. 54, per contenere i costi e aumentare la produttività. Tra queste, anche il 4 ottobre, insieme ad altre come l’Epifania e il Corpus Domini. Non sarà più un giorno lavorativo qualsiasi, ma una vera e propria festa nazionale, equiparata a quelle come il Natale o il 1° maggio. I lavoratori avranno diritto al trattamento retributivo specifico per i giorni festivi (maggiorazioni), e ci saranno chiusure di scuole, uffici e negozi. Ricordiamo i  quali sono gli  effetti giuridici e retributivi concreti per lavoratori e imprese,  in particolare per il 2026, anno in cui il 4 ottobre cadrà di domenica, con regole aggiuntive definiti dai contratti collettivi.

Per i lavoratori, quindi, la festività avrà un impatto concreto: il 4 ottobre entrerà ufficialmente in busta paga come giorno festivo. Chi ha diritto alla retribuzione festiva vedrà riconosciuto questo giorno come parte dell’orario di lavoro, con effetti economici analoghi a quelli delle altre festività nazionali come il 1° maggio o il Natale.

Ricapitolando ecco quale sarà quindi il calendario delle festività del 2026:


·               1 gennaio 2026 (Capodanno) - giovedì

·         6 gennaio 2026 (Epifania) - martedì

·         5 aprile 2026 (Pasqua) - domenica

·         6 aprile 2026 (Lunedì dell'Angelo) – lunedì

·         25 aprile 2026 (Festa della Liberazione) – sabato

·         1 maggio 2026 (Festa dei Lavoratori) – venerdì

·         2 giugno 2026 (Festa della Repubblica) – martedì

·         24 giugno (San Giovanni - Patrono di Fabriano) - mercoledì

·         15 agosto 2026 (Ferragosto / Assunzione) – sabato

·         4 ottobre 2026 (San Francesco d'Assisi) -  domenica

·         1 novembre 2026 (Ognissanti) – domenica

·         8 dicembre 2026 (Immacolata Concezione) – martedì

·         25 dicembre 2026 (Natale) – venerdì

·         26 dicembre 2026 (Santo Stefano) – sabato


lunedì 22 dicembre 2025

DAL 2026 UNA SETTIMANA DI FERIE IN PIU'


Il contratto scaduto a giugno 2024 è stato rinnovato dopo 17 mesi di difficili trattative, caratterizzate da ripetuti “stop and go”, con una rottura del tavolo, 40 ore di sciopero e manifestazioni in tutt’Italia, e dalla metà di luglio una ripresa del negoziato. L'ipotesi di accordo sarà sottoposta alle assemblee dei lavoratori. Intanto a gennaio 2026 anche gli operai con un’anzianità aziendale pari a 18 anni avranno una settimana aggiuntiva alle 4 settimane di ferie già previste. Questo grazie all’unificazione contrattuale definita con il contratto collettivo nazionale del 20 gennaio 2008. Contratto nazionale che ha parificato la normativa sulla mensilizzazione retributiva, le festività e le ferie. 1 giorno in più con 10 anni di anzianità aziendale che diventano 5 giorni con 18 anni di anzianità aziendale.
Per gli operai in forza al 31 dicembre 2007, il periodo utile alla maturazione decorre dal 1 gennaio 2008 con il diritto a 1 giorno aggiuntivo a decorrere dal 1 gennaio 2018, e a 4 giorni aggiuntivi a gennaio 2026. Quindi si completerà la transizione iniziata con il Ccnl del 2008.
La novità non riguarda tutti, ma un gruppo ben preciso di lavoratori metalmeccanici: gli operai che erano già in forza al 31 dicembre 2007. Per loro il CCNL industria ha previsto una norma transitoria che porta, dal 1° gennaio 2026, all’allineamento con gli impiegati sul fronte delle ferie aggiuntive. 
La regola generale del contratto sulle ferie aggiuntive
Il CCNL metalmeccanici industria prevede, oltre alle 4 settimane di ferie annue, ferie aggiuntive legate all’anzianità aziendale. La regola è semplice:
con 10 anni di anzianità aziendale: 1 giorno di ferie in più;
con 18 anni di anzianità aziendale: 4 giorni di ferie in più.
La norma transitoria per gli operai già presenti al 31/12/2007
Il contratto recita: per gli operai in forza al 31/12/2007 l’anzianità utile per le ferie aggiuntive comincia a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Questo significa che, anche se l’operaio lavorava già prima, ai soli fini di questi giorni extra il contatore parte dal 2008.
Da qui derivano due date chiave:1 gennaio 2018: dopo 10 anni dal 1/1/2008 → scatta 1 giorno aggiuntivo;
1 gennaio 2026: dopo 18 anni dal 1/1/2008 → scattano 4 giorni aggiuntivi.
Quindi il 2026 non è un anno scelto a caso: è semplicemente il momento in cui maturano i famosi 18 anni “contrattuali” fissati dalla clausola transitoria. Chi rientra in quella platea, dal 2026, passa al livello massimo previsto.
Cosa succede concretamente dal 1° gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026 gli operai che: erano assunti e in forza al 31 dicembre 2007,sono rimasti in azienda (anzianità aziendale continua), maturano il diritto alle 5 giornate di ferie aggiuntive previste dal CCNL per chi ha 18 anni di anzianità. Non tutti avranno i 5 giorni dal 2026. Restano fuori:
gli operai assunti dopo il 31/12/2007: per loro vale la regola ordinaria, cioè i 10 e 18 anni si contano dalla data reale di assunzione, non dal 2008;
chi ha cambiato azienda e non ha 18 anni di anzianità con il datore attuale;
chi non risulta “in forza” alla data fissata dal contratto.
L'anzianità utile ai fini delle ferie si calcola in base all'assunzione diretta e il periodo di lavoro interinale non è computabile, salvo diverse specifiche

LEGGE N.106 DEL 18 LUGLIO 2025, LE NOVITA' IN VIGORE DAL 2026


 

  • Permessi retribuiti aggiuntivi: 10 ore annue (con copertura contributiva) per visite, esami e terapie, oltre ai 3 giorni mensili della Legge 104, per chi ha patologie oncologiche, croniche o invalidanti (≥ 74%).
  • Congedo straordinario: Fino a 24 mesi non retribuiti, con conservazione del posto, per le stesse categorie di lavoratori.
  • Smart Working prioritario: Diritto di precedenza assoluta per i lavoratori fragili nell'accesso al lavoro agile, se compatibile con le mansioni.
  • Estensione agli autonomi: Per la prima volta, professionisti e partite IVA possono sospendere l'attività fino a 300 giorni per malattie gravi, mantenendo il posto. 
Chi ne beneficia
  • Lavoratori con malattie oncologiche, croniche o invalidanti (invalidità pari o superiore al 74%).
  • Genitori di figli minori nelle stesse condizioni di salute.
  • Caregiver e lavoratori autonomi (con le estensioni previste). 
Aspetti importanti
  • La legge affianca, non sostituisce, la Legge 104.
  • Il congedo biennale non è retribuito e non matura ferie, contributi o TFR.

sabato 20 dicembre 2025

FONDO COMETA NEWS : Fusione per incorporazione del comparto TFR Silente (comparto incorporato) nel comparto Sicurezza 2020 (comparto incorporante)

A seguito dell’armonizzazione delle garanzie e del regime commissionale dei due attuali comparti garantiti, operata a luglio 2025[1], con effetto dal 1° gennaio 2026 si procederà con l’accorpamento dei due attuali comparti garantiti, ripristinando in tal modo un unico comparto garantito.

Con riferimento all’esecuzione dell’operazione di fusione per incorporazione, le posizioni previdenziali degli aderenti al comparto TFR Silente saranno disinvestite al valore di quota del 31/12/2025. Il valore di quota al quale sarà operato il c.d. concambio sarà quello derivante dalla valorizzazione del comparto Sicurezza 2020 al medesimo mese del disinvestimento (i.e. 31/12/2025).

L’operazione di smobilizzo e contestuale reinvestimento non avrà effetti economici sul controvalore della posizione previdenziale degli aderenti al comparto TFR Silente così come sulle anzianità di iscrizione maturate. Parimenti, la suddetta operazione di fusione per incorporazione non determinerà alcun effetto ai fini del calcolo della garanzia.

In occasione della fusione per incorporazione, sarà cambiata la denominazione del comparto incorporante (i.e. Sicurezza 2020) che, dal 01/01/2026, assumerà la denominazione di Sicurezza.

Si fa, infine, presente che, a partire dal 01/01/2026, gli aderenti taciti saranno iscritti al comparto Sicurezza.

Sono iscritto al comparto “TFR Silente”: cosa devo fare?

Nulla.

Per il singolo aderente l’operazione sarà configurata analogamente ad un cambio del comparto di investimento (switch) e la propria posizione previdenziale verrà convertita nelle quote di un diverso comparto: il numero di quote che verrà assegnato sarà funzione del rapporto tra i due valori di quota (TFR Silente e Sicurezza 2020) alla data di valorizzazione del 31/12/2025 (c.d. concambio), il cui esito potrà essere verificato dagli aderenti interessati accedendo, dal 15 febbraio 2026, alla propria Area riservata dal sito web del Fondo.

In ragione di ciò, a far data dal 01/01/2026, gli iscritti al comparto TFR Silente risulteranno iscritti al comparto Sicurezza. I loro flussi contributivi saranno automaticamente accreditati nel suddetto comparto e la rivalutazione della posizione sarà legata all’andamento di tale comparto.

Qualora l’aderente ritenesse che le caratteristiche del comparto Sicurezza non dovessero più soddisfare le proprie esigenze previdenziali, può considerare la possibilità di cambiare il comparto, secondo le modalità descritte al link https://www.cometafondo.it/cambiare-comparto-dinvestimento/  e accedendo all’Area Riservata.

Nel valutare la scelta dell’eventuale cambio di comparto è utile tener conto dell’età, del reddito, della situazione lavorativa, della capacità di risparmio personale, degli obiettivi previdenziali e della possibilità di oscillazioni di valore della posizione individuale.

Il Questionario di autovalutazione, disponibile all’interno dell’Area Riservata Aderenti, può costituire un utile strumento per verificare se la scelta iniziale è ancora valida.

Avvertenza
A ciascun iscritto interessato, unitamente al Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo – Anno 2025, sarà inviata una apposita comunicazione recante il numero e il valore delle quote attribuite (c.d. concambio).